Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 43390 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43390 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTROVILLARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
il Procuratore generale, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha depositato conclusio scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
La Corte d’appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile, per inosservanza delle forme e dei termini di cui all’art. 38, cod. proc. pen. e, comunque, per manifesta infondatez la dichiarazione di ricusazione formulata nell’interesse di NOME COGNOME, persona offes parte civile costituita nel procedimento penale a carico degli imputati COGNOME e COGNOME. La Corte territoriale ha riassunto il contenuto della dichiarazione, rilevando che con la stessa, si era sostenuto che alle udienze del 1/3/2024 e 18/4/2024, il giudice dibattimento non aveva ammesso documentazione e neppure l’escussione di alcuni testi (i medici che avevano effettuato l’esame istologico), ravvisando altresì una anticipazion dell’esito favorevole del giudizio per essersi rivolto a un avvocato della difesa COGNOME che avrebbe anche potuto non presenziare e precisando, quanto alla tempestività, che le trascrizioni dell’ultima udienza erano state ricevute dalla parte solo due giorni p l’istanza di ricusazione essendo stata presentata il 24/5/2024.
La Corte territoriale ha, intanto, rilevato che all’istanza erano state alleg trascrizioni relative alla escussione dei testi alle citate udienze, oltre ad un referto certificazioni, nonché le ricevute del deposito telematico dell’istanza al Tribun Castrovillari, senza che fossero tuttavia allegati i verbali di dette udienze o la dell’asserita consegna delle trascrizioni alla parte civile solo due giorni prima presentazione dell’istanza. Sotto altro profilo, i giudici territoriali hanno pure rilevat verbale di tali udienze non era stata formulata alcuna riserva di dichiarazione di ricusazi pur essendo stata la causa della ricusazione conosciuta nel corso di esse, per come sostenuto dallo stesso istante, considerato peraltro che la parte civile e il suo difensore erano presenti al momento in cui il giudice avrebbe pronunciato la frase ritenuta espressiva di u anticipazione del giudizio. Cosicché la dichiarazione doveva ritenersi formulata in manie intempestiva. Sotto altro profilo, poi, la Corte ha ritenuto l’istanza anche manifestam infondata: la stessa era collegata a provvedimenti di natura istruttoria e di gove dell’udienza propri della fase, nei quali non era dato cogliere alcuna anticipazione di giudizi merito della res iudicanda.
La difesa ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità o decadenza, rilevando che non poteva esser fatta riserva di presentare istanza di ricusazio perché, al momento della manifestazione del convincimento da parte del giudice, l’udienza era già terminata e il verbale chiuso, ribadendo che, nella frase “lei po anche non venire” rivolta dal giudice al difensore, era ravvisabile una indebit anticipata manifestazione del proprio convincimento, la Corte della ricusazion
avendo considerato solo i provvedimenti di natura istruttoria, ma non anche contenuto della frase anzidetta.
Il Procuratore generale, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibili ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo.
Quanto al primo profilo, di natura peraltro assorbente, deve rilevarsi che norme che prevedono le cause di ricusazione sono eccezionali e, come tali, di strett interpretazione, sia perché determinano limiti all’esercizio del potere giurisdizionale capacità del giudice, sia perché consentono un’ingerenza delle parti nella mater dell’ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice 5, n. 11980 del 7/12/2017, dep. 2018, Di Marco, Rv. 272845 – 01).
Proprio per tale natura, le ipotesi sono regolate in maniera tassativa, previsione di specifiche modalità e termini di formulazione della dichiarazione. infatti, l’art. 38, comma 1, cod. proc. pen., stabilisce che «La dichiarazi ricusazione può essere proposta, nell’udienza preliminare, fino a che non siano conclusi g accertamenti relativi alla costituzione delle parti; nel giudizio, fino a che non sia sc termine previsto dall’articolo 491 comma 1; in ogni altro caso, prima del compimento dell’a da parte del giudice», laddove il secondo comma del medesimo articolo prevede che «Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini previsti comma 1, la dichiarazione può essere proposta entro tre giorni. Se la causa è sorta o divenuta nota durante l’udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni ca proposta prima del termine dell’udienza».
Nella specie, secondo la stessa prospettazione difensiva, la causa di ricusazione sarebbe sorta nel corso delle udienze nelle quali il giudice aveva adottato decisioni che la p ha ritenuto espressive di un suo pregiudizio e, dopo la chiusura di quella del 18/4/2024 e fu verbale, allorquando aveva pronunciato una certa frase che la parte ricorrente ha ritenu espressiva di un convincimento sul merito della res iudicanda.
Sul punto, va intanto precisato che l’espressione “termine dell’udienza”, di all’art. 38, comma 2, cod. proc. pen., quale ultimo momento utile per proporre, con riserva formalizzazione nel termine di tre giorni, la dichiarazione di ricusazione, la cui causa sia nel corso della stessa, è di stretta interpretazione, dovendosi intendere quale unità quotidi di lavoro svolto alla presenza delle parti nel singolo procedimento e non il dibattimento nel complesso (Sez. 2, n. 34055 del 9/10/2022, COGNOME, Rv. 280307 – 01), essendosi, peraltro, definitivamente chiarito che la parte ha solo l’onere di formulare la dichiarazione di ricusaz
prima del termine dell’udienza, con esplicita riserva di formalizzare tale dichiarazion termine di tre giorni previsto dall’art. 38, comma 2, cod. proc. pen., non potendo es imposto alla parte di abbandonare l’udienza per presentare la dichiarazione di ricusazione, c i relativi documenti, nella cancelleria competente (Sez. U, n. 36847 del 26/6/2014, De Gatta, Rv. 260096-01).
Allo stesso modo, allorquando la causa addotta attiene ad eventi o atti giudiziari ven in essere al di fuori dell’udienza e del processo, occorre fare riferimento al momento in il giudicabile ha acquisito una conoscenza personale, effettiva ed integrale, della stessa (Sez. n. 39415 del 9/9/2019, Tibia, Rv. 277105 – 01), in altra decisione essendosi richiesto maggior rigore, dovendosi fare riferimento a una situazione obiettiva di pubblicità, coll non alla reale conoscenza del fatto, ma soltanto alla sua conoscibilità con l’ordinaria dili (Sez. 2, n. 5844 del 12/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282627 – 01; Sez. 5, n. 55936 de 26/10/2018, R., Rv. 274171- 01, in cui la Corte ha ritenuto che la dichiarazione di ricusazi qualora il motivo che la determini sia sorto o divenuto noto dopo la conclusione della fas costituzione delle parti e proposizione delle questioni preliminari, va presentata prima compimento del nuovo atto del giudice e, comunque, nel termine di tre giorni dalla conoscenza della causa pregiudicante, valutando come tardiva la ricusazione, per fatti emersi al di f dell’udienza dibattimentale, presentata prima della successiva udienza, ma dopo il decorso de termine di tre giorni dalla data di conoscenza del motivo pregiudicante).
4. Alla stregua di tali coordinate in diritto, la valutazione di intempestività condo giudici territoriali è corretta: è stata la stessa parte ricusante ad affermare che la cono delle cause di ricusazione era collegata a provvedimenti adottati dal giudice in udienza e a f pronunciate subito dopo quella del 18/4/2024. Peraltro, la circostanza – opportunamente rilevata dai giudici territoriali – che la parte era stata presente con il suo difensore al udienze nel corso delle quali sarebbero stati adottati i provvedimenti ritenuti espressi indebita anticipazione di giudizio, toglie ogni pregio al profilo inerente all’effettivo ri (asseritamente solo il 22 maggio 2024) delle trascrizioni dei relativi verbali, per completez risolutivamente osservandosi che la Corte d’appello ha pure messo in evidenza che tale assunto era privo di qualsiasi allegazione a sostegno.
Quanto, invece, alla frase che sarebbe stata sentita in circostanze non chiare, secondo le stesse prospettazioni della parte ricusante, essa sarebbe stata pronunciata dopo la chiusu dell’udienza del 18/4/2024, senza che rispetto a essa possa assumere alcun rilievo ricevimento delle trascrizioni del relativo verbale di udienza, nel quale non avrebbe po rinvenirsi alcuna traccia di tale estrinsecazione.
L’ordinanza impugnata ha fatto buon governo di tali principi, avendo i giudi territoriali risolutivamente rilevato anche la manifesta infondatezza nel merito dell’istanz un ragionamento coerente con quanto più volte affermato da questa Corte di legittimità secondo il diritto vivente, infatti, l’indebita manifestazione del convincimento da par giudice espressa con la delibazione incidentale di una questione procedurale, anche nell’ambit
di un diverso procedimento, rileva come causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipa la valutazione sul merito della res iudicanda ovvero sulla colpevolezza dell’imputato, senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali, nonché quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito, senza che vi siano nec nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato (Sez. U, n. 41263 del 27/9/2005, Falzone, Rv. 232067-01, in cui la RAGIONE_SOCIALE ha confermato la decisione della Corte d’appello ch aveva respinto l’istanza di ricusazione, in una fattispecie in cui il richiedente deduceva giudice avesse espresso valutazioni sul merito del processo, negando l’ammissione d’ufficio di nuove prove per superfluità delle medesime; Sez. 5, n. 10981 del 5712/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284584 – 01; Sez. 3, n. 27996 del 9/3/2021, COGNOME, Rv. 281591- 01; Sez. 5 n. 7792 del 16/12/2005, dep. 2006, COGNOME, Rv. 233394 – 01, in cui si è dato risal all’utilizzo dell’avverbio “indebitamente” proprio per sottolineare che le opinioni colpevolezza o sull’innocenza dell’imputato rilevano ai fini della ricusazione solo se espre senza che ne esista necessità ai fini della decisione adottata e fuori da ogni collegamento legame con l’esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato).
Le argomentazioni difensive non hanno introdotto elementi di valutazione che inducano a discostarsi da tali consolidati principi, ai quali lo stesso giudice della ricusazi correttamente attenuto nel respingere l’istanza, la mancata considerazione della fras pronunciata fuori udienza restando assorbita dalla intempestività della dichiarazione, rispe alla quale non ha alcun pregio il profilo, viceversa esaminato con riferimento ai provvedime istruttori, del ricevimento dei verbali delle citate udienze.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 29 ottobre 2024