Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9194 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9194 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME nato a CROTONE il 10/11/1973
COGNOME nato a CROTONE il 15/08/1964
avverso l’ordinanza del 20/11/2024 della Corte d’appello di Catanzaro
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME nell’ambito del procedimento pendente dinanzi al giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro. La Corte distrettuale ha ritenuto insussistente qualsivoglia forma di anticipata manifestazione d giudizio, nella contestata scelta di ammettere la produzione documentale indicata dal Pubblico ministero; stesse considerazioni sono state fatto, riguardo alla asserita mancata risposta, circ una eccezione difensiva di inutilizzabilità.
Ricorrono per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME a mezzo degli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME deducendo vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per violazione e falsa applicazione degli artt. 41 commi 1, 2 e 3 e 127 cod. proc. pen. La difesa ha anche depositato memoria, contestando la sussistenza di cause di inammissibilità nell’impugnazione e avversando la adottata declaratoria di inammissibilità de plano dell’istanza di ricusazione ai sensi dell’art. 41 comma 1 cod. proc. pen., senza previa celebrazione dell’udienza camerale e, consequenzialmente, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale si è attenuto l’impugnato provvedimento. Il principio di diritto al quale uniformarsi, infatti, è nel senso che le sopra indicate at giurisdizionali non costituiscono motivi di ricusazione, poiché da tali decisioni di ten endoprocedimentale, neutre rispetto all’esito del giudizio, non discende alcuna indebita manifestazione del proprio convincimento (fra tante, si vedano Sez. 3, n. 24611 del 15/07/2020, Messina, Rv. 279870; Sez. 6, n. 31882 del 17/07/2008, COGNOME, Rv. 240576 – 01). Da tale manifesta infondatezza della richiesta di ricusazione, la Corte territoriale – del t correttamente – ha fatto discendere la declaratoria di inammissibilità con procedura camerale “de plano” (Sez. 1, n. 6621 del 28/01/2010, COGNOME, Rv 246575 – 01).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il’ ricorsò dever 2essere dichiarate) inammissibilé, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibÚ ét ricorsi) e condanna COGNOME ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 febbraio 2025.