Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38503 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38503 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 21/02/2024 (dep. 22/02/2024) della Corte di appello d Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale cons
NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21 febbraio 2024 (depositata il successivo 22 febbraio 2024) la Corte di appello di Perugia ha respinto l’istanza, promossa da COGNOME NOME,
di ricusazione del magistrato di Tribunale AVV_NOTAIO, in relazione al procedimento RG nr. 5181/20 -RG Dib n. 503/22 Tribunale penale Perugia.
1.1. L’ordinanza descrive, innanzi tutto, la vicenda procedimentale nel cui ambito l’istanza di ricusazione è stata proposta.
All’origine un controllo da parte di ufficiali della Guardia di Finanza di Ladispoli carico della società RAGIONE_SOCIALE, e la trasmissione di comunicazione di notizia reato del 4 novembre 2020, a carico di COGNOME NOME, nella sua qualità di amministratore di fatto della società, in relazione all’art. 2 del d.lvo 74/2000, emissione di false fatture. Iscritta la notizia, nel procedimento n. 5181/2020 RGNR il giudice dell’udienza preliminare ha disposto il rinvio a giudizio di COGNOME, ne già indicata qualità, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81 cod. Pen. e 2 n. 74/2000.
Dalla medesima comunicazione fflotizia di reato originava altro procedimento, iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO, a carico, ancora una volta, di COGNOME NOMENOME sempre nella sua qualità di amministratore di fatto della medesima società RAGIONE_SOCIALE, per il reato di cui all’art. 11 d.lvo n. 74/2000 (delitti nn. 1 e rubrica), e, in particolare, per aver concorso al compimento di fatti e atti finaliz alla sottrazione del pagamento delle imposte, per gli anni 2014-2019.
1.2. In questo procedimento la Procura della Repubblica chiedeva, e il Giudice per le indagini preliminari disponeva, sequestro preventivo dei beni facenti capo a COGNOME.
1.3. Avverso il detto provvedimento cautelare, la difesa di COGNOME presentava istanza di RAGIONE_SOCIALE, e il tribunale, presieduto dal AVV_NOTAIO respingeva le richieste affermando «inter alia, che la verifica fiscale inizia 12.12.2018 nei confronti di RAGIONE_SOCIALE aveva evidenziato una serie di operazioni compiute, “nella veste di rappresentanti legali, di soggetti ritenuti prestanome, per essere ricompresi nell’ambito familiare relazionale di COGNOME NOME e/o completamente sprovvisti di competenze imprenditoriali (la madre … gli ex dipendenti …)”. »
1.4. Assegnatario del procedimento penale n. 5181/2020 RGNR il AVV_NOTAIO NOME COGNOME, all’udienza del 23 novembre 2023, rimetteva gli atti al presidente del Tribunale di Perugia per quanto di competenza sulla propria richiesta di astensione, essendosi “occupato di addebiti fiscali nei confronti di COGNOME NOME commessi
e conseguenti agli addebiti fiscali mossi nel presente procedimento, derivanti dall stessa comunicazione di notizia di reato della Guardia di Finanza, con valutazione in fatto del COGNOME quale amministratore di fatto della società, RAGIONE_SOCIALE, che oggetto di accertamento anche nel presente procedimento.”
Con provvedimento del 13 dicembre 2023 il Presidente del Tribunale di Perugia respingeva la richiesta di autorizzazione all’astensione, rilevando, da un lato, c il RAGIONE_SOCIALE, presieduto dal AVV_NOTAIO COGNOME, si era occupato di altr procedimento e di altro titolo di reato, ciò che non consentiva il venir men dell’imparzialità e della terzietà del giudice, dall’altro che la pronunc incostituzionalità relativa all’articolo 37, comma uno, cod. proc. pen., non attagliava al caso di specie, visto che il AVV_NOTAIO COGNOME nella sua qualità si pronunciato su un fatto diverso e non sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto.
Con istanza del 22 dicembre 2023 il difensore di fiducia di COGNOME ha proposto istanza di ricusazione del giudice COGNOME contestando le argomentazioni del Presidente del Tribunale, ribadendo il fatto che il giudice del dibattimento aveva “oltre ogni ragionevole dubbio” espresso in altro procedimento penale valutazioni di merito sull’imputazione mossa la COGNOME di essere amministratore di fatto della soc. RAGIONE_SOCIALE
Sulle conclusioni del sost. Proc. della Repubblica che, all’udienza in camera d consiglio del 12 febbraio 2024 invocava il rigetto dell’istanza, la Corte di appel perugina – osservato che le condotte ascritte a COGNOME nel proc.pen. N. 5181/2020 riguardano operazioni fittizie passive relative agli anni di imposta 2016 e 2017 contestate al prevenuto quale amministratore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE ed integranti nella prospettazione dell’accusa la violazione dell’art. 2 D.Igvo 74/2000; che le condotte al medesimo ascritte ed oggetto della richiesta di RAGIONE_SOCIALE contestate nel proc.pen. N. 5031/2021 RGNR sono relative al reato di cui all’art. 11 D.Ivo n. 74/2000, con riferimento a fatti svoltisi in Citta di Castello, date delle operazioni indicate come effettuate dal 23 ottobre 2018 al 14 dicembre 2021, e in Citta di Castello il 1 marzo 2020, laddove solo per le prime COGNOME viene in rilievo quale amministratore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE; c dunque, le fattispecie contestate a COGNOME hanno solo quale presupposto la sua qualità di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, laddove, in ogni ca trattandosi di accertamento sul merito dell’attività svolta la ritenuta sussistenz tale qualità tra la fine del 2018 e la fine del 2021 non può estendersi agli a precedenti; che i due distinti procedimenti hanno ad oggetto fattispecie di reat
diverse e i fatti di cui si occupano hanno una diversa collocazione temporale – ha respinto l’istanza di ricusazione ritenuto che «non è ipotizzabile che il Tribuna del RAGIONE_SOCIALE abbia anticipato il giudizio rispetto ai delitti ascritti a Maestr procedimento n. 5181/2020 dal momento che gli elementi costitutivi dell’illecito penale attengono, nell’uno e nell’altro procedimento, a periodi diversi necessitano di un vaglio del tutto autonomo».
5. Col ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, la difesa di COGNOME denuncia inosservanza o erronea applicazione di legge, in riferimento agli artt. 36, comma 1, lett. h) e 37 cod.proc.pen. per non avere la Corte di appello di Perugia ritenuto sussistente la denunciata situazione di incompatibilità del giudice de dibattimento dovuta a gravi ragioni di opportunità e convenienza e già valutata come concreta dal Giudice medesimo nella propria istanza di astensione al Presidente del Tribunale.
Rammenta che i due procedimenti hanno origine dalla stessa verifica della Guardia di Finanza del 2018 e che secondo l’ipotesi accusatoria sono connessi e collegati, essendo il reato contestato nel secondo, art. 11 d.lvo n. 74/2000, commesso al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiun relative agli anni 2016 e 2017, imputate nel primo procedimento. Su tanto il AVV_NOTAIO COGNOME si sarebbe espresso valutando concretamente la posizione di COGNOME quale amministratore di fatto nell’ambito di tutto il periodo oggetto della verifi fiscale, ovvero dal 2014 al 2019 (in tal senso il provvedimento del RAGIONE_SOCIALE a pag 4, che precisa la contestazione, e a pag. 7, circa la datazione dell’operazione scissione) da cui la conclusione che il Giudice AVV_NOTAIO ha valutato la posizione del maestri riconoscendone la sua qualità di amministratore di fatto della soc. RAGIONE_SOCIALE Rileva, infine, l’omessa valutazione da parte della Corte territoriale d eccezione di violazione delle pronunce (nn. 66 del 2019 e 283 del 2020) di incostituzionalità dell’art. 37 comma 1, cod.proc.pen., ritenendo, nel caso d specie, la sussistenza di fatti ‘diversi’, improponibile attesa la valutazione da p del giudice ricusato della posizione di amministratore di fatto della società di ch trattasi.
6. Con memorie scritte il sost. Proc. generale ha rilevato che la Corte di Appello, nell’invocare il rigetto del ricorso, ha rilevato che nel dibattimento (n. 5181/ R.G.N.R.) il giudice “dovrà compiere un esame della posizione dell’imputato autonoma rispetto a quella già valutata nella fase del RAGIONE_SOCIALE, vista la divers collocazione temporale dei fatti ascritti al ricusante nei due distinti procediment in grado di implicare “un vaglio del tutto autonomo”. E, ancora, che solo la manifestazione indebita del proprio convincimento sui fatti oggetto delle
imputazioni è prevista come causa di ricusazione dall’art. 37, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., in caso di anticipazione di valutazioni sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza od innocenza dell’imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta sia all’interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso, senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge od allorché esse invadano senza necessità e senza nesso funzionale con l’atto da compiere l’ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto od in parte gli esiti (Sez. 2, n. 36250 24/11/2020; Sez. U, n. 41263 del 27/09/2005).
L’ordinanza impugnata ha fatto puntuale applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, in quanto la Corte d’appello è correttamente pervenuta alla decisione di rigetto dell’istanza di ricusazione del suindicato giudice, all’esito dell’analisi specifico contenuto dell’ordinanza del Tribunale del RAGIONE_SOCIALE, sottolineando con motivazione – affatto insufficiente e non manifestatamente illogica – come le valutazioni espresse dal giudice cautelare erano state improntate alla verifica dell sussistenza o meno del fumus e del periculum ai fini del sequestro e che, in ogni caso, la diversità delle incolpazioni e dei periodi di imposta, oltre alla separ collocazione temporale dei segmenti di condotta, imponevano una rinnovata delibazione sulla qualità personale dell’amministratore non condizionata dalle pregresse valutazioni. Ne consegue che la Corte d’appello, sulla base di tal motivazioni, ha rilevato che le esternazioni sullo svolgimento delle funzioni d amministratore di fatto risultavano imposte e, comunque, giustificate dalla sequenza procedimentale, prevista per la fase del RAGIONE_SOCIALE, e quindi non si atteggiavano come valutazioni di merito, espresse senza necessità e al di fuori dell’inevitabile collegamento con l’esercizio delle funzioni che il giudice stava quel momento esercitando, nell’ambito della specifica fase procedimentale 7. Con memorie depositate per l’udienza la difesa di COGNOME ha ribadito e precisato il contenuto del ricorso in ogni sua parte, invocandone l’accoglimento. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Nella giurisprudenza di legittimità sono pacifici e consolidati i principi di diri in tema di ricusazione del giudice ai sensi dell’art. 37, comma 1, lettera b), co proc.pen., secondo i quali, qualora il giudice, in un provvedimento emesso in una determinata fase procedimentale, quale il RAGIONE_SOCIALE di misura cautelare reale, abbia espresso valutazioni di merito inerenti alla responsabilità dell’indagato o imputato
non potrà in seguito partecipare al giudizio nei confronti del medesimo, ricorrendo l’obbligo di astenersi ex art. 36, comma 1, lettera h), cod. proc. pen., potendo difetto essere ricusato dalle parti ai sensi dell’art. 37, comma 1, letter cod.proc.pen. (Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021, COGNOME, Rv. 281591 – 01; Sez. 2, n. 36250 del 24/11/2020).
La pacifica giurisprudenza di legittimità condivide gli insegnamenti della Corte costituzionale, espressi con l’ordinanza n. 181 del 2004, secondo cui «anche nel caso in cui una valutazione di merito tale da risultare pregiudicante rispetto a una successiva fase di “giudizio” non è di norma imposta dal tipo di atto compiuto dal giudice – come affermato dalla sentenza n. 66 del 1997 per il caso di adozione o conferma di un provvedimento di sequestro preventivo – un’eventuale valutazione sul merito dell’accusa compiuta in tale sede, all’interno dello stes procedimento, deve essere accertata in concreto e devono in tal caso trovare applicazione, ove ne sussistano i presupposti, gli istituti dell’astensione o de ricusazione, posto che, alla luce della sentenza n. 113 del 2000, deve ritenersi, fini dell’obbligo di astensione, che le gravi ragioni di convenienza di cui all’art. comma 1, lettera h), cod. Proc. pen. riguardino non soltanto “situazioni private del giudice”, ma anche l’attività giurisdizionale comunque svolta in precedenza».
In linea di continuità si è, in tempi più recenti, posta la sentenza della C costituzionale GLYPH n. 283/2020 che ha dichiarato l’illegittimità GLYPH costituzionale dell’articolo 37 lett. b) cod.proc.pen. nella parte in cui non prevede che pos essere ricusato il giudice che abbia espresso in un altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto, a prescindere dal carattere in-debito di tale valutazione.
Sulla base di queste pronunce del giudice delle leggi, la più recente giurisprudenza di questa Corte ha affermato che è solo sul piano del rispetto concreto dell’eventuale violazione dei principi di imparzialità e terzietà che si gioca la par dell’incompatibilità del giudice del merito, che abbia adottato un provvedimento cautelare reale, e che la soluzione del caso concreto deve passare attraverso la necessaria verifica del contenuti:5 della valutazione effettivamente operata dal giudice della cautela reale, chiamato a comporre il RAGIONE_SOCIALE decidente di merito (Sez. 2, n. 36250 del 24/11/2020; Sez. 5, n. 15689 del 24/02/2020, Ferrante, Rv 279174).
Principio ribadito da Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021, COGNOME, Rv. 281591, secondo cui “è solo sul piano del rispetto concreto dell’eventuale violazione dei principi di imparzialità e terzietà che si gioca la partita dell’incompatibilità giudice del merito, che abbia adottato un provvedimento cautelare reale, che la soluzione del caso concreto deve passare attraverso la necessaria verifica del
contenuto della valutazione effettivamente operata dal giudice della cautela reale, chiamato a comporre il RAGIONE_SOCIALE decidente di merito”.
Dunque, il giudice componente del Tribunale del RAGIONE_SOCIALE che, nell’adottare o confermare una misura cautelare reale, abbia espresso una valutazione di merito tale da risultare pregiudicante rispetto ad una successiva fase di “giudizio”, l’obbligo di astenersi, non già perché incompatibile ex art. 34 cod. proc. pen., ben in presenza di «altre gravi ragioni di convenienza» (diverse rispetto a quell indicate, nelle precedenti lettere), ipotesi prevista dall’art. 36, comrna 1, le h), cod. proc.pen.. Nel caso in cui però, pur in presenza della descritta situazio il giudice non si astenga, potrà essere ricusato dalle parti in forza del disposto d lettera b) dell’art.37, «se nell’esercizio delle funzioni e prima che sia pronunci sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione» (ancora Sez. 3, n. 27996/2021).
2. L’ordinanza impugnata ha reso una motivazione completa e congrua alla luce dei principi sopra richiamati e non manifestamente illogica là dove ha ritenuto che «non è ipotizzabile che il Tribunale del RAGIONE_SOCIALE abbia anticipato il giudizio rispet ai delitti ascritti al COGNOME nel proc. Pena. N. 5181/2020, dal momento che gl elementi GLYPH costitutivi GLYPH dell’illecito GLYPH penale GLYPH attengono, GLYPH nell’uno GLYPH e GLYPH nell’altro’ procedimento, kperiodi diversi e necessitano un vaglio del tutto autonomo». Il provvedimento pronunciato in sede di cautela reale, peraltro, non presentava alcuna valutazione manifestamente eccentrica rispetto a quanto necessario alla definizione del procedimento di sequestro”, sicchè certamente non ha obliterato la circostanza che il provvedimento si era espresso sulla fondatezza dell’accusa in termini di sussistenza di fumus e periculum del reato contestato in fase cautelare, nei limiti della valutazione “imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali previste dalla legge” al netto da invasioni “senza necessità e senza ness funzionale con l’atto da compiere (nel)l’ambito della decisione finale di merito anticipandone in tutto od in parte gli esiti” (Sez. U, n. 41263 del 27/09/2005) che, nel caso in esame, era limitata alla sussistenza del fumus commissi delicti.
La motivazione si è confrontata con la doglianza difensiva offrendone puntuale confutazione.
In particolare le esternazioni sullo svolgimento delle funzioni di amministratore di fatto risultavano imposte e, comunque, giustificate dalla sequenza procedimentale, prevista per la fase del RAGIONE_SOCIALE, e quindi non si atteggiavano come valutazioni di merito, espresse senza necessità e al di fuori dell’inevitabi collegamento con l’esercizio delle funzioni che il giudice stava in quel momento esercitando, nell’ambito della specifica fase procedimentale.
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In ogni caso la diversità delle imputazioni e la loro diversa collocazione spazio temporale, puntualmente richiamate dalla Corte territoriale, danno ampia inequivocabile ragione della assenza delle ragioni di opportunità a sostegno della invocata ricusazione.
Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sens dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presenta senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 giugno 2024
Il C GLYPH e estensore
Il Presidente