Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1845 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1845 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a VIGGIANELLO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08109/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 8 settembre 2023, la Corte di appello di Potenza ha rigettat ritenendola infondata, l’istanza di ricusazione della dott.ssa NOME, quale componente collegio penale del Tribunale di Matera, formulata nell’interesse dell’imputato COGNOME NOME.
La dichiarazione di recusazione si fondava sulla circostanza secondo cui la dott.ssa NOME COGNOME ed estensore della sentenza n.700/2022 del 26.09.2022 – resa nell’ambito procedimento n. 817/2019 R.G.N.R. D.D.A., n.1237/2019 R.G.N.R. e n.669/2019 R.G.Trib. di Matera (“Rusca”) – che condannava l’imputato COGNOME NOME (per i reati di cui ai capi imputazione a, d, f, h, i, m, t), per reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen. 12 quin 306/92, 56-575, 73-80 DPR 309/90, 629 cod. pen. – , aveva formato il proprio convincimento sulla base di atti – documenti ed intercettazioni – che sarebbero confluiti anche nell’ambit procedimento n.2684/2017 R.G.N.R. e n.1894/2018 R.G. (“RAGIONE_SOCIALE“) in corso dinanzi al Tribunale di Matera in composizione collegiale che vede tra gli altri quale componente semp la dr.ssa COGNOME; di conseguenza, si sarebbe configurata la sussistenza di una valutazione merito già espressa dal suddetto Giudice in ordine alla sussistenza del fatto-reato ovver riferimento alla riconducibilità della responsabilità di tale fatto alla medesima persona i anche nel procedimento RAGIONE_SOCIALE.
Avverso l’ordinanza indicata, ricorre per cassazione l’imputato a mezzo del propr difensore di fiducia, affidando le censure ad un unico motivo con il quale deduce viz motivazione, con violazione del combinato disposto degli artt.125, comma 3 cod. proc. pen. 111, comma 6, Cost.
Contrariamente a quanto affermato nell’ordinanza, sono stati allegati dalla difesa tutti gl i documenti a supporto della richiesta di ricusazione che la Corte di appello non ha pre considerazione.
Tra gli allegati a sostegno della suddetta tesi, vi è l’allegato 4 con cui veniva deposita della sentenza n.700/2022 (procedimento penale 669/19 R.G., “Rusca”) – emessa dal Collegio del Tribunale di Matera composto anche dalla Dott.ssa NOME COGNOME, Giudice estensore – con la quale NOME COGNOME, veniva condannato per i reati di cui ai capi di imputazione a, d, m, t, anche sulla base di atti del procedimento penale in corso dinanzi al Tribunale di Mate Composizione Collegiale n.2684/17 R.G.N.R. e n.1894/18 R.G (“RAGIONE_SOCIALE“), come si evince dalla circostanza per cui all’interno della sentenza viene fatto esplicito riferimento ag indagine di quest’ultimo procedimento (così ad esempio in relazione alla ritenuta intestazi fittizia a NOME NOME NOME‘episodio relativo a sostanze stupefacenti descritto dal teste, luog NOME sulla base di dati emersi in occasione delle indagini del procedimento RAGIONE_SOCIALE).
È stato depositato anche il verbale di udienza del 25.06.2020 (recante il n.5 degli al all’istanza di ricusazione) nell’ambito del procedimento convenzionalmente denominato “Rusca” di cui alla sentenza n. 700/2022 in cui, il teste COGNOME, a domanda del Pubblico Ministero avessero svolto indagini circa la vendita di autovetture da parte di NOME COGNOME affermava di avere svolto indagini in merito a tale vendita facendo riferimento al procedime ‘”RAGIONE_SOCIALE“, riferendosi spesso, anche successivamente, a tale procedimento penale.
Il Pubblico Ministero, dopo che il Presidente del Collegio aveva chiesto se quanto riferito teste fosse documentato, ha affermato che la documentazione relativa a tale procedimento penale sarebbe stata depositata dinanzi al Tribunale di Matera nel procedimento 669/19 RGT, “Rusca”.
Lo stesso COGNOME aggiungeva che talune intercettazioni sulla disponibilità contante del sig COGNOME erano confluite dal procedimento “RAGIONE_SOCIALE” in quello “Rusca”, di conseguenza Pubblico Ministero lo invitava ad indicare tutti gli atti in oggetto.
Altro teste qualificato sentito nel procedimento penale “Rusca” è il Tenente COGNOME che all’udienza del 18.06.2020 (verbale allegato n.6 all’istanza di recusazione), nell’illustrar delle indagini svolte nei confronti di COGNOME NOME NOME altri imputati in quel procedi faceva esplicito richiamo agli atti ed alle indagini svolte nel procedimento “RAGIONE_SOCIALE“.
Peraltro, già all’udienza del 09.01.2020 (verbale allegato n.7 all’istanza di recusazion stato richiesto dalla difesa di poter depositare l’informativa “RAGIONE_SOCIALE” in quanto ril ordine alla vendita delle autovetture da parte di COGNOME NOME, di cui riferiranno qualificati.
E evidente che il convincimento del Tribunale in relazione alla responsabilità dell’imputat alla conseguente condanna, si sia basato anche sulle informative di reato, sulle relazion servizio e sulle intercettazioni ambientali e telefoniche su cui hanno riferito i testi qu confluite nel procedimento penale n.669/19 RGT (“Rusca”), dal procedimento n.2684/17 R.G.N.R. e n. 1894/18 R.G. (“RAGIONE_SOCIALE“).
Si ritiene che se la Corte di appello di Potenza avesse valutato gli elementi allegati all’is di recusazione, sarebbe giunta ad esito diverso; l’attività pregiudicante può essere ravvisata valutazione di merito espressa in ordine alla sussistenza del fatto-reato ovvero riconducibilità della responsabilità di tale fatto alla medesima persona, in quanto nel c specie, la valutazione di merito vi è stata e non è stata presa in considerazione da parte Corte.
Si sarebbe dovuta garantire l’imparzialità del giudice, finalità degli istituti quali incom astensione e recusazione. La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituz dell’art.37 cod. proc. pen. comma 1, nella parte in cui non prevede che possa essere ricusa dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fat nei confronti del medesimo soggetto.
Non rientra tra i casi di ricusazione quello dell’opinione espressa dal magistrato nella qua giudice in quanto estensore di provvedimento previsto dalla legge in via provviso (trattandosi di facoltà espressamente concessa dal legislatore e di obbligo di legge), ma s base dell’orientamento delle Sezioni Unite (SS. UU. N.41263 del 27.09.2005) la ricusazione ne caso di specie sarebbe configurabile in quanto il Giudice, in virtù dell’attività giuris svolta in precedenza (quale Giudice relatore ed estensore nel procedimento di cui alla senten n.700/2022 nei confronti dell’imputato) avrebbe consolidato il suo convincimento anche sul base delle imputazioni già giudicate con la suddetta sentenza – utilizzando atti, verb intercettazioni del procedimento n. n.2684/17 R.G.N.R. e n.1894/18 R.G.; ciò configur l’esistenza di un pregiudizio nei confronti dell’imputato, che la Corte avrebbe dovuto veri in concreto al fine di rendere operante la tutela del giusto processo.
L’imparzialità del Giudice, in base a giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo, essere determinata secondo il criterio soggettivo e quello oggettivo, che impone di valutare a prescindere dalla condotta del giudice, esistano fatti verificabili che possano generare d sulla sua imparzialità; nel caso di specie, la Corte avrebbe dovuto infatti prende considerazione gli atti allegati all’istanza di ricusazione.
3.11 Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Come dà atto lo stesso ricorso, la Corte costituzionale con la sentenza n. 283/00, ha dichi l’illegittimità costituzionale dell’art. 37 c.p.p. nella parte in cui non prevede che po ricusato il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espr in altro procedimento, anche non penale, valutazione di merito sullo stesso fatto e nei con del medesimo soggetto con interferenza del pregiudicante e del pregiudicato comportante un verifica giurisdizionale, collegata alla definizione del procedimento, non incidentale o prob La Corte costituzionale con la richiamata sentenza ha individuato la “funzione pregiudica che legittima la ricusazione del magistrato, nella “decisione attinente alla responsabilità essendo necessario, perché si verifichi un pregiudizio per l’imparzialità, che il giu chiamato ad esprimere una valutazione di merito collegata alla decisione finale della causa”. D’altra parte, la causa di ricusazione correlata all’aver espresso una valutazione di meri riferimento allo stesso fatto nei confronti del medesimo imputato, in altro procedimento, risultante dalla parziale declaratoria di incostituzionalità dell’art. 37 co. 1 c.p.p. sent. n. 283/2000) si configura solo in presenza della identità del fatto valutato; e carico del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza ne
confronti di altri soggetti si configura solo nel caso in cui la posizione di quello stesso ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata (Corte Cost. n. 371/19 Il ricorrere della causa di ricusazione deve invece escludersi quando non vi sia identità de con la conseguenza che la precedente valutazione in merito non risulti necessariament condizionante rispetto alla ulteriore pronuncia e in ogni caso non sussiste allorquando il giudizio non abbia già espresso una valutazione della posizione dell’imputato in ordine all responsabilità penale.
Svariate sono le pronunce di questa Corte che si sono espresse sul tema.
Così, tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 15201 del 10/02/2016, Rv. 266866 – 01, che ha afferma che non dà luogo ad una ipotesi di ricusazione, ai sensi dell’art. 37 cod. proc. pen. risultante a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità di cui alla sentenza 2000 della Corte costituzionale, la circostanza che il magistrato abbia già preso part giudizio a carico dell’imputato per fatti diversi sebbene caratterizzati dalla pretesa iden fonti probatorie valutate e da valutare, atteso che una stessa fonte probatoria, consi importante ed attendibile in un processo, potrebbe non esserlo altrettanto in un altro; e Sez. 6, n. 14 del 18/09/2013 Cc. (dep. 02/01/2014), Rv. 258449 – 01, che ha precisato che le nor che prevedono le cause di ricusazione sono norme eccezionali e, come tali, di str interpretazione, sia perché determinano limiti all’esercizio del potere giurisdiziona capacità del giudice, sia perché consentono un’ingerenza delle parti nella mat dell’ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudi la mera connessione probatoria tra due procedimenti che non comporti una valutazione d merito svolta da uno stesso giudice sul medesimo fatto e nei confronti di identico soggetto determina la sussistenza di una ipotesi di ricusazione, non potendosi ritenere “pregiudic l’attività dei giudici ricusati che abbiano partecipato al collegio che ha valutato, in alt procedimento a carico dello stesso imputato, le stesse fonti di prova in relazione ad un di reato o comunque a diversi fatti; ed ancora, Sez. 6, Sentenza n. 20666 del 25/03/2021, R 281506 – 01, ha, a sua volta ulteriormente precisato che in tema di ricusazione, non ha val pregiudicante la valutazione di merito espressa dal giudicante in separato procedimento, rel a fatti diversi nei confronti di un coimputato, priva di apprezzabile interferen valutazione sulla responsabilità del ricusante. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ed ancora, questa Corte, in applicazione dei principi enunciati, ha escluso il configurarsi d legittimanti la ricusazione, nei confronti di giudice che, dopo essersi pronunciato s associativo riguardo a taluni partecipi, sia chiamato a giudicare circa la parteci associativa di altri soggetti; ed ancora del giudice che dopo aver emesso pronuncia di conda nei confronti di un imputato per il delitto associativo, sia chiamato a pronunciarsi a c medesimo, nell’ambito di procedimento per reato aggravato, ex art. 7 d.l. n. 152/1991, conv, con I. 203/1991, dalla finalità di agevolazione di quella associazione mafiosa; ha altresì escluso che tale situazione si configuri a seguito di condanna per reati aggravati ex art. 7 L 203
con riferimento ad altro giudizio in cui lo stesso soggetto sia imputato di ulteriori reati aggravati dalla finalità di agevolazione della medesima associazione (v., ad es., Sez. 6, n. dei 15/06/2017, Rv. 270848).
Alla luce dei suindicati principi, e relativi casi specifici comunque indicativi dell’impo massima seguita da questa Corte in attuazione dei dettami costituzionali, deve ritenersi che caso in esame, la Corte di appello abbia correttamente rigettato la proposta ricusa osservando, sulla scorta del consolidato orientamento di questa Corte, che l’ef pregiudicante deve essere accertato in concreto, caso per caso, e che nel caso di spese, essendosi indicati specificamente gli atti, i documenti e le intercettazioni o le parti quali la dottoressa COGNOME avrebbe formato il suo pregresso convincimento, non era stato possi effettuare quella valutazione in concreto invocata dagli stessi ricusanti, che non hanno ne operato un effettivo confronto tra le imputazioni oggetto dei due procedimenti né gli eve specifici passaggi argomentativi indicativi del pre-giudizio, rimettendo in definitiva – in inammissibile – al giudice della ricusazione ogni individuazione e valutazione al riguardo.
Deve, invero, ribadirsi che l’efficacia pregiudicante si sarebbe potuta ravvisare solo separato procedimento i giudici ricusati avessero già valutato, a qualsiasi titolo, la posiz ricorrente in relazione ai medesimi fatti oggetto del procedimento in corso che vede tra i il medesimo magistrato che aveva contribuito alla decisione nell’altro giudizio già definito che in detti specifici termini non risulta – si ribadisce – neanche dedotta dalla parte, che a richiamare la formulazione dell’imputazione e la medesimezza di alcuni degli atti posti a della sentenza di condanna già pronunciata a carico di COGNOME; laddove il presuppo necessario ai fini della verifica del collegamento tra decisione da assumere e decision assunta è l’individuazione, da parte del ricusante, dei punti di interferenza tra la d assunta e la decisione da assumere.
In realtà il ricorrente richiama, in generale, gli atti allegati alla dichiarazione p pregiudizio della giudice senza specificamente indicare i punti della decisione assunta o valutazione operate, correlate ai fatti contestati, dai quali sia dato effettivamente as il pre-giudizio.
Ti ricorrente evidenzia allegazioni probatorie nonché la confluenza delle stesse nel proces corso senza affatto individuare le questioni pregiudicate.
Con il ricorso, in altre parole, come già con la dichiarazione di ricusazione, non si evide punti della precedente decisione effettivamente incidenti sulla posizione del ricorrent profili valutativi dai quali sia, in concreto, evincibile la sussistenza di pregiudizio. E n che la Corte di appello non si sarebbe avveduta degli atti allegati finisce con il conva la erroneità dell’impostazione seguita, attraverso la quale si è in buona sostanza rimett inammissibilmente – allo stesso decidente la estrapolazione degli aspetti pregiudican e pregiudicati.
Il ricorso si appalesa, dunque, del tutto generico ed inconducente ai fini prospettati: a provvedimento impugnato che si appunta su ragioni specifiche, il ricorrente si limita, in sostanza, a controdedurre, lamentando il mancato vaglio dell’istanza di ricusazione, rappresentare che erroneamente la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione gli allegati all’istanza come se a fronte di doglianze generiche competesse al giudice ricusazione individuare i passaggi decisionali inficiati.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del rico consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della ca delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/12/2023.