Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 36108 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 36108 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nata a Mottola il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 19/12/2023 della Corte di appello di Catanzaro, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 19 dicembre 2023 la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la dichiarazione di ricusazione proposta dall’AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME COGNOME nei confronti del giudice NOME COGNOME nell’ambito del procedimento penale RGNR 4333/2019.
La ricorrente lamenta la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione perché il Giudice aveva anticipato il suo convincimento esprimendo in altro procedimento la seguente valutazione in merito al diniego RAGIONE_SOCIALE generiche in favore della suocera NOME COGNOME: “… la circostanza che pare vi sia una operazione concertata tra le società fruitrici (dato lo stretto rapporto di parentela)
induce ad escludere le attenuanti generiche”. Le società in questionferano riferibili allo stesso nucleo familiare formato da NOME COGNOME, NOME COGNOME e essa COGNOME, rispettivamente madre e moglie del primo. Sostiene quindi che il Giudice aveva travalicato il suo compito di valutare la specifica posizione della COGNOME, indebitamente coinvolgendo anche lei. Evidenzia quindi la precognizione e il pregiudizio nonostante l’assenza di collegamento probatorio tra i due procedimenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello di Catanzaro ha ricostruito in fatto che la COGNOME è imputata nel procedimento NUMERO_DOCUMENTO per il reato dell’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 e che la COGNOME è stata condannata dal giudice COGNOME per lo stesso reato nell’ambito del procedimento NUMERO_DOCUMENTO. I fatti sono comuni a entrambi i procedimenti perché scaturiti dalla stessa attività di accertamento effettuata dall’Agenzia RAGIONE_SOCIALE entrate e relativa all’emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte della RAGIONE_SOCIALE. Secondo la Corte territoriale, le considerazioni espresse dal giudice COGNOME nella sentenza di condanna della COGNOME non integrano le valutazioni di merito dello stesso fatto in quanto la condotta contestata alla RAGIONE_SOCIALE riguarda fatture ulteriori e diverse rispetto a quelle emesse dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della COGNOME né può ipotizzarsi un concorso necessario tra il reato dell’art. 2 ascritto alla RAGIONE_SOCIALE e l’attività illecit che si assume sia stata commessa dalla società che ha emesso le fatture nei confronti della COGNOME. In altri termini, il giudice AVV_NOTAIO ha espresso dell valutazioni relative alla COGNOME e il reato da questa commesso senza nessuna interferenza con la situazione della RAGIONE_SOCIALE perché, seppure l’associazione sportiva abbia emesso fatture prevalentemente in favore di ditte facenti parte di un unico gruppo familiare, rimane comunque impregiudicata ogni valutazione attinente sia alla falsità RAGIONE_SOCIALE specifiche fatture indicate nelle contestazioni mosse alla COGNOME sia all’utilizzo RAGIONE_SOCIALE stesse a fini fiscali. Sotto altro profilo, la Cort appello ha rilevato che non ricorre l’indebita manifestazione del proprio convincimento che presuppone che l’esternazione sia disancorata dall’esercizio RAGIONE_SOCIALE funzioni giurisdizionali in quella determinata fase. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
La motivazione dell’ordinanza impugnata non è manifestamente illogica.
La ricorrente non si è confrontata con tutti i punti del ragionamento dei Giudici di appello, il che rende il ricorso di per sé inammissibile, e si è limitata a ribadire la critica della frase sopra indicata. Si tratta tuttavia di una censura parziale perché nella sentenza di condanna il Giudice ha negato le generiche alla COGNOME sulla base di ulteriori dati: la reiterazione della condotta, l’intensità del
dolo, la gravità RAGIONE_SOCIALE condotte lesive degli interessi pubblici rilevanti. Dunque, l’ulteriore circostanza della natura concertata RAGIONE_SOCIALE operazioni tra società riconducibili alle stesse persone legate da rapporti di parentela, per giunta, rappresentata in forma dubitativa e preceduta dal verbo “pare”, è recessiva rispetto agli altri fattori.
Non ricorrono dunque le ipotesi di precognizione o pregiudizio che giustifichino ai sensi dell’art. 37 cod. proc. pen. la ricusazione del giudice COGNOME.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Così deciso, il 6 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Pres ente