Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37635 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37635 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Taurianova il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 18 aprile 2024 dalla Corte di appello di Reg Calabria visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur
Generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria h dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione presentata da NOME COGNOME confronti della dott.ssa NOME COGNOME, designata quale presidente del Collegio procedimento n. 846/2019 R.G. App.
Va premesso che l’istanza di ricusazione si fondava sul fatto che in procedimento il ricorrente è chiamato a rispondere dell’estorsione ai danni
marchese COGNOME, vicenda che era stata già valutata in altro procedimento per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. a carico del ricorrente, proc. n. 592/20 R.G. App., in cui il medesimo Giudice era stato componente del Collegio giudicante.
La Corte territoriale ha ritenuto la manifesta infondatezza dell’istanza rilevando che: i) i fatti oggetto dei due processi sono diversi in quanto, pur riguardando la medesima contestazione ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen., investono due diversi periodi; ii) le fonti di prova sono diverse, in quanto quelle oggetto del procedimento pendente sono successive a quelle valutate nel procedimento già definito dalla Corte di appello; iii) quand’anche le prove fossero identiche, ciò non dà luogo ad una ipotesi di ricusazione (si richiama il principio affermato da ultimo da Sez. 5, n. 15201 del 10/02/2016, Acri Rv. 266866).
NOME COGNOME ricorre per cassazione deducendo due motivi di ricorso, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo deduce vizi di violazione di legge, in relazione agli artt. 41, 37, comma 1 e 36, comma 1, lett. h, cod. proc. pen., 111 Cost. e 6, par. 1 CEDU, e di motivazione. Rileva il ricorrente, riportando testualmente una parte della sentenza di primo grado emessa nel processo di cui si assume la valenza pregiudicante, che: i) in tali decisioni vi sono state delle non consentite valutazioni delle prove da valutare nel processo pendente (in relazione agli interessi del sodalizio sui terreni COGNOME); ii) le contestazioni nei due processi sono sovrapponibili; iii) il fascicolo del Pubblico ministero relativo al primo processo è stata integralmente riversato nel fascicolo del secondo processo.
1.2 Con il secondo motivo si eccepisce l’illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24 e 110 Cost.: a) dell’art. 34 cod. proc. pen., nella part in cui non prevede l’incompatibilità per il giudice che abbia valutato, all’esito d precedente dibattimento, il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato; b) dell’art. 37, comma 1, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato per il reato di associazione di stampo mafioso con il ruolo di vertice, abbia espresso in altro procedimento una valutazione di merito sulla stessa partecipazione, col medesimo ruolo nei confronti del medesimo soggetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi, in parte, generici ed aspecifici, e, in altra parte, manifestamente infondati.
Il primo motivo di ricorso insiste genericamente su due profili, l’identità sia del fatto che della piattaforma probatoria, senza confrontarsi criticamente con l’ordinanza impugnata che, con motivazione immune dai dedotti vizi logici e giuridici, ha sottolineato sia la diversità naturalistica dei fatti oggetto dei procedimenti, sia la diversità della rispettiva piattaforma probatoria, richiamando, ad esempio, quanto al procedimento pendente, la presenza di intercettazioni eseguite successivamente al procedimento definito.
Il ricorrente, con argomentazioni generiche e giuridicamente erronee, insiste sulla identità della fattispecie associativa contestata nei due diversi procedimenti, senza, però, nulla obiettare in relazione alla diversità “naturalistica” dei fat oggetto dei due procedimenti, correttamente rilevata dalla Corte territoriale.
Va, infatti, considerato che / secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (cfr. Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, COGNOME, Rv. 231799), sicché costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma e integrando gli estremi del medesimo reato, rappresenti ulteriore estrinsecazione dell’attività delittuosa, distinta nello spazio e nel tempo da quella pregressa (cfr. Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, Laudani, Rv. 283371 in cui proprio in relazione ad una seconda contestazione di partecipazione ad associazione mafiosa, la Corte ha escluso la violazione del principio del “ne bis in idem” sul presupposto che la contestazione afferiva a un periodo temporale successivo rispetto a quello oggetto del precedente procedimento già definito con sentenza irrevocabile e si fondava su fatti nuovi, indicativi della persistente intraneità del ricorrente).
Trattandosi, dunque, di fatti storici autonomi, la circostanza che il medesimo giudice si sia pronunziato sulla partecipazione del ricorrente al sodalizio fino alla data della pronuncia di primo grado non comporta automaticamente l’inquinamento della sua imparzialità e terzietà nel procedimento pendente, in cui è chiamato a conoscere della contestazione associativa nel periodo successivo; ciò, ovviamente, con l’unica eccezione, non dedotta dal ricorrente, relativa al caso in cui nella prima occasione egli abbia incidentalmente espresso il proprio convincimento sui fatti oggetto del successivo procedimento.
2.1 Parimenti immune da vizi è l’ulteriore considerazione, anch’essa genericamente censurata dal ricorso in esame, in merito alla non rilevanza della eventuale identità delle prove rilevanti nei due diversi procedimenti.
La Corte territoriale, facendo buon governo della giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa e ribadita, ha, infatti, escluso che tale
circostanza integri una ipotesi di ricusazione, potendo dette prove essere oggetto di diversa valutazione, in termini di ammissibilità e rilevanza, rispetto all’accertamento dei fatti oggetto dei singoli procedimenti.
Va, al riguardo, ribadito che non dà luogo ad una ipotesi di ricusazione, ai sensi dell’art. 37 cod. proc. pen., come risultante a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità di cui alla sentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale, la circostanza che il magistrato abbia già preso parte a un giudizio a carico dell’imputato per fatti diversi sebbene caratterizzati dalla pretesa identità delle fonti probatorie valutate e da valutare, atteso che una stessa fonte probatoria, considerata rilevante ed attendibile in un processo, potrebbe non esserlo altrettanto in un altro (Sez. 5, n. 15201 del 10/02/2016, Acri, Rv. 266866; Sez. 3, n. 11546 del 19/02/2013, COGNOME, Rv. 254760; Sez. 1, n. 25526 del 12/04/2001, Persano, Rv. 219360).
In tal caso, infatti, la valutazione espressa dal giudice in un provvedimento reso nell’ambito di un diverso procedimento, sia pure connesso o collegato a quello del quale è investito, concernente lo stesso imputato ma un reato storicamente diverso, laddove funzionale all’esercizio della funzione decisoria, non costituisce nè una indebita manifestazione del proprio convincimento né dà luogo, stante la diversità del fatto storico, ad alcuna compromissione del principio dell’imparzialità, inteso sia in chiave costituzionale che convenzionale (cfr. Sez. 5, n. 21146 del 07/02/2019, Giunchiglia, Rv. 275347).
È, infine, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale confusamente eccepita con il secondo motivo.
In primo luogo, è irrilevante la questione dedotta in relazione all’art. 34 cod. proc. pen. che riguarda l’incompatibilità derivata da atti compiuti nell’ambito dello stesso procedimento.
È, inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1, cod. proc. pen. non potendo configurarsi, in assenza dell’identità del fatto storico “sub iudice”, alcuna compromissione del principio dell’imparzialità, come inteso sia dalla giurisprudenza costituzionale che da quella convenzionale (Sez. 3, n. 387 del 08/11/2022, dep. 2023, Di Blasi, Rv. 283917).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso 1’11 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente