Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42436 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42436 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALMI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa de plano in data 24 giugno 2024 la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione presentata da NOME COGNOME COGNOME confronti del collegio di udienza composto dai magistrati dr.ssa NOME COGNOME COGNOME dr.ssa NOME COGNOME e dagli esperti NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME, in servizio presso il Tribunale di sorveglianza di Roma. Secondo la Corte, la dichiarazione è inammissibile perché non indica alcun comportamento o atto o procedimento svolto o avviato dai predetti giudici, tali da far ritenere che essi si siano già espressi indebitamente in relazione al reclamo oggetto del giudizio nell’ambito del quale la ricusazione è stata proposta.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen.
Egli ha cercato di spiegare, all’udienza del 30 maggio 2024 fissata per decidere il suo reclamo avverso il decreto ministeriale di proroga del regime penitenziario differenziato, le ragioni per le quali chiedeva alla AVV_NOTAIOssa COGNOME di astenersi, anticipando che, in caso negativo, l’avrebbe ricusata, ma questa dopo poco gli ha tolto la parola, impedendogli così di illustrare l’istanza stessa. Peraltro il procedimento in questione deve essere ritenuto unico, non potendo le singole proroghe del regime differenziato essere ritenute procedimenti a sé stanti.
La COGNOME era stata già oggetto di ricusazione all’udienza del 23 febbraio 2022, per avergli impedito di parlare, ma la ricusazione era stata dichiarata inammissibile perché proposta non in udienza, ma il giorno successivo. All’udienza del 30 maggio 2024 il medesimo giudice gli ha nuovamente impedito di esporre le proprie ragioni a fondamento dell’istanza di ricusazione, ed inoltre durante la discussione del difensore tutti i componenti del collegio, invece di ascoltare le tesi difensive, conversavano tra sé ed esaminavano il fascicolo processuale. Al tribunale di sorveglianza di Roma è stata altresì proposta, in data 23 maggio 2024, un’istanza di rimessione del procedimento, ai sensi degli artt. 45 e ss. cod. proc. pen., contestando la scelta del legislatore di accentrare su quell’ufficio giudiziario i reclami dei detenuti sottoposto al regime di cui all’art. 41 – bis Ord. pen., dichiaratamente per evitare difformità di orientamenti, così di fatto predeterminando le decisioni.
GLYPH Il ricorso è inammissibile, in quanto generico e manifestamente infondato.
3.1. Il ricorrente non indica alcun vizio specifico del provvedimento impugnato e, pur lamentando che i giudici ricusati non gli abbiano consentito di argomentare a voce le ragioni della ricusazione, non precisa nel ricorso quale sarebbe l’argomentazione non potuta spiegare verbalmente, e non indica il comportamento, l’atto o il procedimento da cui dedurre che quel collegio ha già manifestato il suo indebito convincimento. In particolare, il ricorrente afferma essere corretta la decisione della Corte di appello, che a suo parere «non ha potuto fare altro se non constatare» la mancanza, nel verbale di udienza, di una effettiva istanza di ricusazione, mancando in esso l’indicazione del predetto comportamento, atto o procedimento, ma non inserisce tale indicazione nel suo ricorso e non chiarisce, pertanto, neppure un questa sede le ragioni fondanti la richiesta di ricusazione che, asseritamente, voleva presentare. La richiesta di annullamento del provvedimento impugnato, pertanto, è inammissibile per l’assenza della deduzione di un suo specifico vizio.
3.2. Le affermazioni, contenute nel ricorso, che a parere del ricorrente potevano giustificare la richiesta di ricusazione sono, peraltro, manifestamente irrilevanti a tale fine. E errato sostenere che tutti i reclami avverso i singoli decreti ministeriali di proroga del regime differenziato costituiscano un unico procedimento: ogni proroga deve essere fondata sulla persistenza attuale della pericolosità del detenuto e del pericolo di un ripristino di collegamenti con gruppi criminali, pericolosità che il Ministero deve attestare con apposito decreto, ed è quest’ultimo ad essere sottoposto all’esame del Tribunale di sorveglianza, il quale compie una nuova ed autonoma valutazione, su un atto diverso da quelli in base ai quali sono state, eventualmente, disposte precedenti proroghe. Ogni procedimento è quindi autonomo e distinto dai precedenti, aventi ad oggetto questioni diverse, cioè la sussistenza dei requisiti per ogni diversa proroga, e non sussiste alcuna incompatibilità per i magistrati che hanno deciso quei precedenti procedimenti, né essi possono essere ricusati solo per tale motivo.
3.3. L’affermazione dell’avere il presidente del collegio impedito al ricorrente di esporre le ragioni della sua istanza di ricusazione è sfornita di prova, e comunque si ignora quali sarebbero le ragioni che egli non ha potuto esporre, dal momento che non risultano contenute nel presente ricorso. In ogni caso, si deve ricordare che il giudice ha il dovere di disciplinare lo svolgimento dell’udienza, ai sensi dell’art. 470 cod. proc. pen., evitando ogni digressione che ritenga non utile al procedimento, e dal contenuto del ricorso non risulta che la dr.ssa COGNOME abbia abusato del suo potere/dovere. Inoltre, poiché dal ricorso stesso risulta che il difensore ha parlato senza essere né interrotto né invitato a ridurre
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il proprio intervento, il diritto di difesa del detenuto è stato salvaguardato, attraverso il pieno esercizio della difesa tecnica, avendo una portata meramente polemica l’affermazione di una scarsa attenzione da parte dei componenti del collegio atteso che questi, secondo il ricorrente stesso, durante la discussione del difensore consultavano il fascicolo di ufficio, ed erano quindi concentrati sul procedimento in corso. L’abuso nell’esercizio del potere/dovere di regolare il dibattimento, peraltro, può essere oggetto di ricusazione solo nella misura in cui tale comportamento dimostri un grave pregiudizio verso il ricorrente, stanti i motivi che, ai sensi degli artt. 36 e 37 cod. proc. pen. impongono l’astensione o la ricusazione del giudice, mentre il ricorrente non lamenta né un pregiudizio da parte della dr.ssa COGNOME o degli altri componenti del collegio, né una indebita manifestazione del loro pensiero.
3.4. Del tutto irrilevante è il richiamo all’istanza di rimessione asseritamente proposta in data 23 maggio 2024, in quanto oggetto di un diverso procedimento.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente