Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38406 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38406 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a San Vito al Tagliamento il DATA_NASCITA; avverso l’ordinanza del 19/06/2025 della Corte d’appello di Roma; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l ‘ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione presentata d all’AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME COGNOME nei confronti del dott. NOME COGNOME, Giudice della Sezione per il riesame del Tribunale di Roma con riferimento al procedimento penale ex art. 309 cod. proc. pen. R.G.T.L. n. 413/2025, pendente dinanzi al Tribunale di Roma, con udienza camerale fissata per il giorno 23 giugno 2025, con presidente del collegio giudicante il già menzionato magistrato, per decidere sull’appello proposto contro l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare emessa nei confronti di NOME.
Nel ricorso e nei motivi aggiunti presentati dal difensore di NOME si deducono violazione di legge e vizio della motivazione per avere trascurato che il magistrato ricusato sarebbe chiamato a pronunciarsi nuovamente sulle medesime questioni di diritto relative alla inutilizzabilità delle prove sulle quali già si è
pronunciato con precedente provvedimento del 17 dicembre 2024 da lui redatto e emesso da un collegio da lui presieduto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Le disposizioni riguardanti la ricusazione sono eccezionali, sia perché determinano limiti all’esercizio del potere giurisdizionale, specificamente della capacità del giudice, sia perché consentono un’ingerenza delle parti nella materia dell’ordinamen to giudiziario, attinente al rapporto di diritto pubblico fra lo Stato e il giudice e, quindi, sottratta d’ordinario alla disponibilità delle parti e dello stesso giudice. Ne consegue che i casi regolati, le formalità e i termini di proposizione della istanza di ricusazione hanno carattere di tassatività, sicché non possono essere applicati in via analogica e la loro interpretazione deve essere soltanto letterale, con esclusione di ogni interpretazione estensiva (Sez. 5, n. 2263 del 04/11/2022, dep. 2023, Rv. 284328; Sez. 6, n.3920 del 26/11/1999, dep. 2000 Rv 215315).
1.2. Relativamente alla specifica questione sollevata, va ribadito che in materia di ricusazione, il carattere indebito della manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell’imputazione, di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., richiede che l’esternazione sia stata espressa senza alcuna necessità funzionale, al di fuori di ogni collegamento con l’esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale (Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021, Rv. 281591; Sez. 2, n. 26974 del 24/07/2020, Rv. 279649), e questa condizione non ricorre nella fattispecie.
Con specifico riferimento al caso in esame, va ribadito che non ricorre una condizione di incompatibilità quando un magistrato debba giudicare in sede cautelare -come il ricorrente assume accada nel caso di specie ─ la medesima questione di diritto e quan d’anche essa sia stata precedentemente risolta in modo non conforme a legge (Sez. 1, n. 17038 del 06/10/2022, dep. 2023, Rv. 284501).
Persino quando la Corte di cassazione abbia annullato con rinvio un’ordinanza pronunciata dal tribunale del riesame, non sussiste incompatibilità dei magistrati che adottano la precedente decisione a comporre il collegio chiamato a deliberare in sede di rinvio, poiché l’art. 623, lett. a), cod. proc. pen., non richiede che i componenti siano diversi e il procedimento incidentale de libertate non comporta, per sua natura, un accertamento sul merito della contestazione (Sez. 4, n. 16717 del 14/04/2021, Rv. 281039).
La manifesta infondatezza del ricorso consentiva la declaratoria di inammissibilità della richiesta di ricusazione pronunciata nel caso in esame dalla
Corte di Appello a conclusione di una procedura camerale de plano , sulla base di una delibazione preliminare (Sez. 6, n. 37112 del 05/04/2012, Rv. 253462).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24/09/2025 Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME