Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20752 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20752 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA a NANOME
avverso l’ordinanza in data 18/12/2023 della CORTE DI APPELLO DI NA-
NOME;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME, per il tramite del proprio difensore, impugna l’ordinanza in data 18/12/2023 della Corte di appello di Napoli che -a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 33356 del 28/06/2023ha rigettato l’istanza di ricusazione presentata nei confronti del G.u.p. del Tribunale di Napoli, chiamato a decidere sulla posizione della COGNOME, in sede di giudizio abbreviato, per il reato di cui all’art. 416 cod. pen..
Deduce:
Violazione di legge e vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 38 cod. proc. pen. pen..
1.1. La ricorrente premette che in seno al procedimento a carico suo e di altri, risultava imputata con COGNOME NOME e COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 416 cod. pen. contestato al capo 30); che il G.u.p. la ammetteva al rito abbreviato; che, invece, il G.u.p. rigettava la richiesta di applicazione della pena su
richiesta delle parti avanzata da COGNOME NOME e COGNOME NOME; che in tale richiesta COGNOME e COGNOME chiedevano l’esclusione del reato di cui al capo 30) e il G.u.p., invece, rigettava la richiesta ritenendo non censurabile il capo d’accusa, in quanto «dai dati documentali acquisiti (accertamenti bancari) risultavano forti e reiterati movimenti di denaro proventi di attività truffaldine posti in essere dagli imputati, che hanno svolto nell’ambito del sodalizio la funzione di terminali dell’attività di occultamento dei proventi illeciti»; che in ragione di tale valutazione, lo stesso G.u.p. disponeva la trasmissione degli atti al presidente della Sezione, al fine di disporre la riassegnazione del fascicolo, atteso che da essa era sopravvenuta la sua incompatibilità; che alla successiva udienza il G.u.p. veniva invitato ad astenersi nel giudizio abbreviato a carico di COGNOME, ma il G.u.p. rigettava la richiesta, così che veniva contestualmente depositata istanza di ricusazione, ora rigettata dalla Corte di appello.
1.2. Sulla base di tale premessa, denuncia la non condivisibilità delle considerazioni cui ha fatto ricorso la Corte di appello per rigettare l’istanza di ricusazione.
A tal fine osserva che il provvedimento di rigetto dell’istanza ex art. 444 cod. proc. pen. pronunciata dal G.u.p. in relazione alle coimputate non è riferibile solo a esse, ma a tutti i concorrenti del reato, in quanto riguarda l’esistenza del sodalizio contestato al capo 30), con conseguente anticipazione del giudizio sul punto.
2.Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
2.1. Costituisce orientamento assolutamente consolidato di questa Corte quello secondo cui l’incompatibilità viene e formarsi quando il giudice si sia espresso sulla specifica posizione dell’imputato, risultando a tal fine irrilevante che quegli si sia già espresso con riguardo alla posizione di altro concorrente nel medesimo reato.
In tal senso va ribadito che «non sussiste alcuna valida causa di ricusazione del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni coimputati e che successivamente concorra a pronunciare in separato processo altra sentenza nei confronti di altro concorrente nel medesimo reato associativo, qualora la posizione di quest’ultimo, e, dunque, la sua responsabilità penale, non sia stata oggetto di valutazione di merito nel precedente processo», (Sez. 6, Sentenza n. 39367 del 15/06/2017, Suarino, Rv. 270848 – 01).
2.2. Tale principio di diritto vale ancor di più nel caso in esame, dove la COGNOME non rinviene la ragione della incompatibilità in una precedente sentenza, lamentandosi di una mera valutazione espressa dal giudice circa la congruità di una richiesta di patteggiamento avanzata dalle coimputate.
Da ciò la manifesta infondatezza del ricorso.
NOME Quanto COGNOME esposto COGNOME porta COGNOME alla NOME declaratoria COGNOME di COGNOME inammissibilità
dell’impugnazione, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore
NOME
Il Presidente