Ricusazione Giudice: Il Rigetto di un’Eccezione Non Implica Parzialità
L’istituto della ricusazione giudice rappresenta una garanzia fondamentale per l’imparzialità del giudizio. Tuttavia, il suo utilizzo deve essere ancorato a presupposti concreti e non può trasformarsi in uno strumento per contestare qualsiasi decisione sfavorevole. Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce i confini applicativi di questo strumento, stabilendo che il rigetto di un’eccezione processuale, di per sé, non costituisce una valida causa di ricusazione. Analizziamo insieme la vicenda.
Il Caso: Una Richiesta di Ricusazione dopo un’Eccezione Rigettata
Un imputato presentava un’istanza di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio del Tribunale. La richiesta nasceva dal rigetto, da parte del medesimo Collegio, di un’eccezione di nullità del decreto che disponeva il giudizio.
Secondo la difesa, il Giudice dell’udienza preliminare aveva comunicato verbalmente che il provvedimento sarebbe stato emesso entro quindici giorni, mentre in realtà era stato depositato nella stessa giornata dell’udienza, senza essere notificato all’imputato che era assente. L’imputato riteneva che il rigetto di questa eccezione da parte del Tribunale costituisse una manifestazione di parzialità, tale da giustificare la sostituzione dei giudici.
La Corte d’appello, in prima battuta, dichiarava l’istanza di ricusazione inammissibile. Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione.
La Decisione della Cassazione sulla Ricusazione Giudice
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte territoriale, dichiarando il ricorso inammissibile. Secondo i giudici supremi, il ricorso era manifestamente infondato e generico. La Corte ha ribadito un principio di diritto fondamentale: la decisione su un’eccezione di natura puramente processuale non può essere, di regola, una causa di ricusazione.
L’eccezione a questa regola si verifica solo in un’ipotesi specifica: quando il giudice, nel rigettare l’istanza, esprime una valutazione anticipata e ingiustificata sulla responsabilità penale dell’imputato. Poiché nel caso di specie i giudici del Tribunale si erano limitati a decidere sulla questione procedurale sollevata, senza invadere l’ambito del merito, non vi era alcun fondamento per la richiesta di ricusazione.
Le Motivazioni: Attività Endo-Processuale vs. Anticipazione di Giudizio
La motivazione della sentenza si concentra sulla distinzione tra le normali “attività endo-processuali” e l’indebita manifestazione del proprio convincimento sul merito della causa. Le attività endo-processuali sono tutti quegli atti che il giudice compie seguendo le sequenze previste dalla legge per arrivare alla decisione finale. Il rigetto di un’eccezione rientra pienamente in questa categoria.
Citando un importante precedente delle Sezioni Unite, la Cassazione ha ricordato che la causa di ricusazione per manifestazione del convincimento si configura solo in due scenari:
1. Il giudice anticipa la valutazione sul merito della regiudicanda (ovvero, sulla colpevolezza dell’imputato) senza che ciò sia necessario o giustificato dalla sequenza procedimentale.
2. La pronuncia anticipa, in tutto o in parte, l’esito della decisione finale, senza alcun nesso funzionale con il provvedimento incidentale che sta adottando.
In altre parole, finché le esternazioni del giudice rimangono nei limiti funzionali dell’atto che sta compiendo (come decidere su un’eccezione di nullità) e non invadono lo spazio riservato alla deliberazione finale, non vi è alcuna violazione del dovere di imparzialità.
Conclusioni: I Limiti della Ricusazione Giudice
Questa pronuncia offre un’importante lezione pratica: l’istituto della ricusazione non può essere utilizzato in modo strumentale per contestare ogni decisione procedurale avversa. È uno strumento posto a tutela dell’imparzialità del giudice, non un mezzo per scegliere un giudice che si presume più favorevole. La linea di demarcazione è netta: solo quando il giudice esprime prematuramente e senza necessità un’opinione sulla colpevolezza dell’imputato si può parlare di un pregiudizio che ne giustifica la sostituzione. In tutti gli altri casi, le decisioni interlocutorie fanno parte del normale iter processuale e devono essere accettate come tali. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, per il ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando il rigetto di un’eccezione processuale giustifica la ricusazione di un giudice?
Secondo la sentenza, ciò avviene solo nell’ipotesi in cui il giudice, nel motivare il rigetto, esprima un’ingiustificata valutazione anticipata sulla responsabilità e colpevolezza dell’imputato, andando oltre i limiti della questione procedurale da decidere.
Cosa sono le “attività endo-processuali” e perché non sono causa di ricusazione?
Sono tutte le attività che il giudice compie all’interno del processo seguendo le procedure previste dalla legge per giungere alla decisione finale. Non costituiscono causa di ricusazione perché sono passaggi obbligati e necessari del procedimento e, di per sé, non manifestano una parzialità del giudice, ma solo l’esercizio della sua funzione giurisdizionale.
È possibile chiedere la ricusazione di un giudice solo perché non si è d’accordo con una sua decisione?
No. La sentenza chiarisce che il semplice dissenso verso una decisione procedurale, anche se ritenuta errata o ingiusta, non è sufficiente per fondare un’istanza di ricusazione. È necessario dimostrare che quella decisione è sintomo di una parzialità del giudice riguardo all’esito finale del processo.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 27812 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 27812 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Roma il 30/08/1963
avverso l’ordinanza emessa il 28 febbraio 2025 dalla Corte d’appello di L’Aquila
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. letta la memoria del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di appello di L’Aquila che ha dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione presentata nei confronti dei componenti del Collegio del Tribunale di Pescara investito della trattazione del proc. n. 1014/2024, deducendo con un unico motivo, ulteriormente illustrato con la memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, la violazione di plurime disposizioni processuali (artt. da 177 a 185 cod. proc pen. in relazione agli artt. 420-bis, 420-ter, 420 -quater, 421, 424, 431, 484 e 489 cod. proc. pen.).
Il ricorso è inammissibile in quanto, oltre ad essere eccessivamente prolisso nella ricostruzione di quanto accaduto dall’udienza preliminare all’inizio del dibattimento, è manifestamente infondato e generico, limitandosi, sostanzialmente, ad insistere sulla valenza pregiudicante del rigetto da parte del Tribunale della eccezione di nullità del decreto che disponeva il giudizio (eccezione fondata sul fatto che il Giudice per l’udienza preliminare avrebbe verbalmente comunicato alle parti all’esito dell’udienza preliminare che il provvedimento sarebbe stato emesso nei successivi quindici giorni, mentre, in realtà, nella stessa giornata veniva emesso il decreto che dispone il giudizio, non notificato all’imputato il quale rimaneva assente).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia
•
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 maggio 2025
Il Consigliere estensore
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Il Pres ente