Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40829 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40829 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SEMPLIFICATA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME
NOME nato a CALTAGIRONE il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO DI CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa il 28 aprile 2023 la Corte di appello di Caltanissetta dichiarava inammissibile la ricusazione proposta personalmente da NOME COGNOME nei confronti della dott.ssa NOME COGNOME, componente del collegio avanti il quale si stava celebrando un procedimento di prevenzione a carico del ricorrente.
Nella istanza si era evidenziato che la dott.ssa NOME COGNOME aveva in precedenza trattato un procedimento (n. 1/2019) nel quale era stata aggravata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicata a COGNOME.
Osservava la Corte territoriale che, alla luce dei documenti allegati alla dichiarazione e di altri atti acquisiti, risultava che il giudice ricusato non aveva fatto parte del collegio che aveva trattato detto procedimento, definitosi con un decreto con il quale la misura di prevenzione della sorveglianza speciale era stata aggravata con l’obbligo di soggiorno ed era stata altresì disposta la confisca di tutti i RAGIONE_SOCIALE in sequestro.
La dott.ssa NOME COGNOME, invece, era stata designata quale giudice delegata alla procedura per le residue attività di competenza del Tribunale e, in tale veste, aveva emesso un decreto di rigetto di una istanza di accesso a documenti ormai nella disponibilità dell’RAGIONE_SOCIALE, aveva trasmesso alla stessa RAGIONE_SOCIALE una richiesta di assegnazione dell’abitazione familiare e di un’autovettura e, infine, aveva emesso un decreto di non luogo a provvedere su una istanza di COGNOME, in quanto eventualmente valutabile dal collegio nell’ambito dell’udienza di approvazione del rendiconto finale.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della ordinanza per violazione di legge (artt. 34 e ss. cod. proc. pen.) in quanto la dott.ssa COGNOME ha conosciuto di altri procedimenti a carico del ricorrente e la ratio dell’art. 34 del codice di rito è quella di “evitare che il giudice possa risultare prevenuto, circostanza che potrebbe certamente ricorrere allorché il giudice incaricato di valutare la pericolosità sociale del prevenuto si occupi di altra misura di prevenzione a carico dello stesso”.
Inoltre, è ravvisabile una violazione di legge in relazione alla omessa notifica ai difensori di COGNOME dell’ordinanza qui impugnata.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, a partire da quello in rito: l’ordinanza della Corte di appello è stata tempestivamente impugnata da uno dei difensori di NOME COGNOME e la dedotta omessa notificazione del provvedimento all’altro difensore non ha causato alcun pregiudizio, neppure indicato dalla stessa difesa.
Quanto al merito, la deduzione del ricorrente, peraltro del tutto generica sulle argomentazioni in diritto, è priva di ogni fondamento.
Anche se non esplicitato nel ricorso, viene in rilievo la sentenza n. 283 del 2000 con la quale il giudice delle leggi ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen. «nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non
penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto».
Ha evidenziato la Corte costituzionale, in detta sentenza, la funzionalità di «un sistema che si propone di apprestare la necessaria tutela del principio del giusto processo in tutti i casi in cui può risultare compromessa l’imparzialità del giudice: le ragioni del pregiudizio sono infatti oggettivamente identiche sia quando il giudice ha manifestato il proprio convincimento all’interno del medesimo procedimento mediante un atto o l’esercizio di una funzione a cui il legislatore attribuisce astrattamente e preventivamente effetti pregiudicanti , sia quando la valutazione di merito è stata espressa in un diverso procedimento (ovvero nel medesimo procedimento, ma mediante un atto che non presuppone una tale valutazione) e gli effetti pregiudicanti debbano quindi essere accertati in concreto, grazie agli istituti dell’astensione e della ricusazione».
Con la stessa pronuncia la Corte costituzionale ha espressamente riconosciuto che «il pregiudizio per l’imparzialità-neutralità del giudicante può verificarsi anche nei rapporti tra il procedimento penale e quello di prevenzione, sia quando la valutazione pregiudicante sia stata espressa nel primo in sede di accertamento dei gravi indizi di colpevolezza, quale condizione di applicabilità delle misure cautelari (sentenza n. 306 del 1997), sia quando il rapporto di successione temporale tra attività pregiudicante e funzione pregiudicata sia invertito, per avere il giudice, chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità penale di un imputato del delitto di associazione di stampo mafioso, già espresso nell’ambito del procedimento di prevenzione una valutazione sull’esistenza dell’associazione e sull’appartenenza ad essa della persona imputata nel successivo processo penale”: regola di giudizio che “non muta secondo il rapporto di successione temporale che in concreto può darsi tra l’uno e l’altro procedimento” (Corte Cost. ordinanza n. 178 del 1999)».
Anche alla luce di tale valutazione, le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «al processo di prevenzione è applicabile il motivo di ricusazione previsto dall’art. 37, comma 1, c.p.p. – come risultante a seguito dell’intervento additivo di C. Cost. 14 luglio 2000, n. 283 – nel caso in cui il giudice abbia, in precedenza, espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale» (Sez. U, n. 25951 del 24/02/2022, Lapelosa, Rv. 283350).
I ricordati provvedimenti adottati dalla dott.ssa COGNOME quale giudice delegata nel procedimento di prevenzione, nominata per la procedura di amministrazione dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si pongono con tutta evidenza al di fuori di
tale ambito, non avendo detto magistrato espresso «valutazioni di merito sullo stesso fatto» oggetto del procedimento di prevenzione pendente avanti al collegio della quale fa parte.
Alla inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14 settembre 2023.