Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18101 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18101 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/08/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN IDIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza con cui la Corte rdi-a-s> e/ di appello di Catania, in data 08 agosto 2023, ha dichiarato inammissibile la richiesta di ricusazione da lui presentata nei confronti del presidente e del consigliere della Corte di assise di appello di Catania, per essere la eventuale incompatibilità del giudice rilevabile solo in relazione a valutazioni compiute in altra fase del procedimento, ma non se compiute nella medesima fase;
rilevato che il ricorrente sostiene la violazione di legge, da parte del provvedimento impugnato, per avere i giudici ricusati respinto una richiesta di scarcerazione per effetto della retrodatazione dei termini di durata della misura cautelare, basata sul divieto di contestazioni a catena, motivando in merito alla insussistenza della continuazione tra i reati, non richiesta, e così anticipando il giudizio in ordine ad uno dei motivi dell’appello, e la mancanza di motivazione, avendo di fatto eluso la questione proposta;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato’ che ha dichiarato l’inammissibilità della ricusazione non per motivi inerenti la fondatezza o meno del provvedimento assunto dai giudici di cui è stata chiesta la ricusazione, ma solo perché tale provvedimento è stato assunto all’interno della fase procedimentale in atto, cioè il giudizio di secondo grado pendente davanti alla medesima Corte di assise di appello, circostanza che esclude la proponibilità della ricusazione, in base al principio stabilito nella motivazione della sentenza n. 131/1996 della Corte Costituzionale, laddove è stato affermato che le valutazioni «rilevanti ai fini dell’insorgere dell’incompatibilità appartengono a fasi diverse del processo, essendo più che ragionevole che, in ciascuna di esse, sia preservata l’esigenza di continuità e di globalità … Conseguentemente, il giudice chiamato al giudizio di merito non incorre in incompatibilità tutte le volte in cui compie valutazioni preliminari, anche di merito, destinate a sfociare in quella conclusiva (sentenza n. 448 del 1995). In caso contrario, si determinerebbe una “assurda frammentazione” del procedimento» (con anche l’ordinanza n. 123 del 21/01/2004, richiamata nell’ordinanza impugnata);
rilevato che tale principio è consolidato nella giurisprudenza di legittimità, nelle molte pronunce secondo le quali «È inammissibile la richiesta di ricusazione di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione
alle funzioni legittimamente esercitate dal giudice nella stessa fase del procedimento, in quanto, altrimenti, ne deriverebbe la frammentazione di quest’ultimo e si consentirebbe alle parti, per mezzo della reterazione di istanze incidentali, di determinare la rimozione del giudice già investito del processo» (Sez. 3, n. 4776 del 12/11/2020, dep. 2021, Rv. 280692; Sez. 6, n. 16453 del 10/02/2015, Rv. 263576; Sez. 6, n. 429:75 del 22/09/2003, Rv. 227619), e ritenuto che esso debba essere qui ribadito;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per genericità e mancanza di specificità, per l’omesso confronto con la motivazione del provvedimento impugnato (vedi Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634), e che debba condannarsi il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente