Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26437 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26437 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a COSENZA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a COSENZA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a CHIERI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a COSENZA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a COSENZA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a COSENZA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a COSENZA 11 DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a COSENZA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a COSENZA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a COSENZA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a COSENZA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 29 settembre 2023 (depositata il 4 ottobre 2023), la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione della dott.ssa NOME COGNOME – quale Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Firenze -, presentata dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nell’interesse di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOME, imputati nell’ambito del procedimento penale n. 3804/2017 R.G.N.R.
A sostegno della dichiarazione di ricusazione, gli istanti avevano rappresentato che: erano stati tutti tratti in arresto nell’ambito del procedimento denomiNOME “Reset”; avevano avanzato istanza di giudizio abbreviato; la dott.ssa COGNOME, in data 17 luglio 2023, aveva emesso il decreto che aveva disposto il giudizio nei confronti dei coimputati che avevano deciso di non ricorrere al rito alternativo; l’udienza del 18 settembre 2023, fissata per la trattazione del giudizio abbreviato nei loro confronti, era stata tenuta dalla stessa dott.ssa COGNOME, che era stata invitata ad astenersi mentre i difensori avevano provveduto a farsi rilasciare dagli assistiti procura speciale onde proporre istanza di ricusazione; a seguito della modifica dell’art. 425, comma 3, cod. proc. pen., operata con la riforma Cartabia, erano stati ampliati i poteri del Giudice dell’udienza preliminare, imponendo al giudicante di entrare nel merito delle varie fonti di prova.
Tanto premesso, gli istanti avevano evidenziato che, nel caso in esame, tutti gli imputati che avevano scelto il rito abbreviato rispondevano del delitto associativo e di altri reati aggravati dall’art. 416-bis.1 cod. pen. e che, in ordine a quegli stessi reati, la dott.ssa COGNOME aveva già effettuato le sue valutazioni all’esito dell’udienza preliminare celebrata nei confronti dei coimputati che non avevano scelto riti alternativi – entrando nel merito della sussistenza dell’associazione per delinquere.
La Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione, in quanto i vari difensori non avevano neanche specificato quale fosse l’imputato da loro rappresentato e si erano limitati ad allegare il decreto che dispone il giudizio emesso nel proc. pen. n. 3804/2017 e le prime pagine di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, contenente l’elenco degli imputati e il capo 1 della rubrica.
La Corte territoriale ha evidenziato la mancata allegazione di qualsiasi documentazione a sostegno dell’istanza, compresa la stessa procura speciale, espressamente richiesta dall’art. 38, comma 3, cod. proc. pen.
Avverso l’ordinanza della Corte di appello di Catanzaro, tutti gli istanti, con separati atti, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei difensori di fiducia. Gli atti, proponendo il medesimo motivo, basato sulle medesime argomentazioni, possono essere esposti in maniera unitaria.
2.1. I ricorrenti sostengono che: nella dichiarazione di ricusazione, sarebbe stato espressamente precisato che «le procure speciali erano state rilasciate ai propri difensori dagli interessati a verbale nell’udienza del 18 ottobre 2023»; nello stesso «verbale erano indicati i difensori, con l’attribuzione di tale qualità, i relazione al soggetto assistito»; all’istanza, erano stati allegati il decreto ch disponeva il giudizio e le prime pagine dell’ordinanza di custodia cautelare.
La dichiarazione di ricusazione, ritengono i ricorrenti, sarebbe stata priva solo del verbale dal quale risultavano le suddette circostanze e parte dell’ordinanza di custodia cautelare.
Tale omissione, tuttavia, non sarebbe rilevante, atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non si potrebbe far carico al ricusante di un onere formale, a pena di inammissibilità, di acquisizione e allegazione di atti dello stesso procedimento all’interno del quale la dichiarazione è stata proposta.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. L’unico motivo dei ricorsi è manifestamente infondato.
La Corte di appello, invero, ha correttamente rilevato la mancata allegazione, alla dichiarazione di ricusazione, dei documenti sulla base dei quali la ricusazione si fondava e, finanche, di quel verbale d’udienza dal quale, secondo i ricorrenti, si riuscirebbero a desumere le procure speciali e si riuscirebbero a ricostruire i rapporti professionali tra i singoli gli avvocati che avevano firmato la dichiarazione di ricusazione e loro assistiti.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, «è inammissibile la dichiarazione di ricusazione alla quale non sia allegata la documentazione a sostegno dei motivi addotti o, nel caso in cui assumano rilievo atti del medesimo
procedimento penale, degli atti fondanti la causa di ricusazione» (Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021, COGNOME, Rv. 281682). La dichiarazione di ricusazione, invero, ha carattere rigorosamente formale per quanto attiene sia ai termini che alle modalità di presentazione e dunque anche con riguardo all’allegazione della documentazione a sostegno dei motivi addotti (Sez. 5, n. 49466 del 16/09/2019, COGNOME, Rv. 277654; Sez. 6, n. 4856 del 21/10/2014, COGNOME, Rv. 262052).
La sanzione di inammissibilità, che l’art. 41, comma 1, cod. proc. pen. fa discendere dal mancato rispetto dell’art. 38, comma 3, cod. proc. pen., quindi, si applica anche come conseguenza della mancata produzione dei documenti idonei a comprovare l’esistenza della causa di ricusazione ovvero dei presupposti legittimanti l’esercizio di tale strumento processuale (Sez. 1, n. 7890 del 28/01/2015, Acri, Rv. 262324).
Nel caso in esame, la documentazione prodotta non solo non era sufficiente a comprovare l’esistenza della causa di ricusazione dedotta, ma non consentiva neppure di verificare l’effettiva sussistenza della procura speciale (o di un mandato specifico), che costituisce uno dei presupposti legittimanti l’esercizio dello strumento processuale in questione (Sez. 5, n. 37468 del 03/07/2014, Rv. 262210; Sez. 1, n. 24099 del 26/05/2009, COGNOME, Rv. 243970).
Deve essere escluso che la Corte territoriale fosse tenuta ad acquisire d’ufficio, ai sensi dell’art. 41, comma 3, cod. proc. pen., le informazioni o la documentazione necessaria, atteso che l’esercizio di tale prerogativa è legata al «merito della ricusazione» e presuppone che sia già stato completato, con esito positivo, lo scrutinio di ammissibilità della dichiarazione del ricusante (Sez. 5, n. 49466 del 16/09/2019, COGNOME, Rv. 277654; Sez. 6, n. 2949 del 16/12/2009, NOME, Rv. 245809; Sez. 6, n. 39902 del 10/10/2008, NOME, Rv. 241485).
Manifestamente infondata è la tesi secondo la quale l’inammissibilità della ricusazione non potrebbe discendere dalla mancata allegazione degli atti dello stesso procedimento all’interno del quale la dichiarazione è stata proposta. Tale tesi, infatti, non trova alcun fondamento nel dato letterale degli artt. 38 e 41 cod. proc. pen. ed è poco compatibile con i tempi ristretti con cui il giudice della ricusazione deve decidere. Quanto alla giurisprudenza invocata dal ricorrente, questa Corte ha già avuto modo di precisare che quei risalenti arresti erano relativi esclusivamente all’ipotesi di «atti specificamente indicati a verbale, nei loro estremi, all’atto della formulazione dell’istanza, dei quali era stato lo stesso giudice procedente a disporre la trasmissione alla Corte territoriale unitamente all’istanza stessa» (Sez. 5, n. 49466 del 16/09/2019, COGNOME, Rv. 277654; Sez. 4, n. 38609 del 04/07/2017, COGNOME, n. m.). Quel risalente orientamento giurisprudenziale, pertanto, non riguarda l’ipotesi in esame, non avendo i ricorrenti dedotto che il
giudice procedente avesse disposto la trasmissione alla Corte di appello degli atti invocati dai ricorrenti, specificamente indicandoli nel verbale d’udienza.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 26 marzo 2024.