Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 32091 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32091 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BORORE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per le parti civili del procedimento principale, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con vittoria di spese;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
L’ordinanza impugnata è stata emessa dalla Corte di appello di Perugia il 22 gennaio 2024 ed ha sancito l’inammissibilità della richiesta di ricusazione formulata da NOME COGNOME contro il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO del Tribunale di Perugia AVV_NOTAIO, dinanzi al quale è in corso di celebrazione il dibattimento che vede imputato COGNOME per il reato di cui all’art. 595, comma 3, cod. pen. .
L’ordinanza di inammissibilità fonda sulla mancata allegazione, all’istanza di ricusazione, degli atti processuali da cui emergerebbero i comportamenti del AVV_NOTAIO che avevano dato corpo alle lamentele del ricusante, nonché sull’impossibilità – sempre legata a tale, mancata, allegazione – di verificare la tempestività dell’istanza.
Solo in via del tutto incidentale la Corte di appello ha fatto un accenno al profilo contenutistico dell’istanza, richiamando il principio secondo cui la ponderazione della rilevanza di un mezzo istruttorio da parte del giudice attiene alla sua discrezionalità, salvo i casi di decisioni del tutto abnormi, di cui però non vi era riscontro nel caso specifico.
Avverso detta decisione ricorre il ricusante, a mezzo del proprio difensore di fiducia, che fa precedere i veri e propri motivi di ricorso da una “premessa” in cui si sofferma sul processo che lo vede imputato dinanzi al Tribunale di Perugia e su altre iniziative giudiziarie che lo hanno visto protagonista.
Venendo ai motivi di ricorso, in seguito se ne riporta la sintesi, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo di ricorso denunzia «nullità e/o inesistenza del provvedimento di inammissibilità per violazione art. 606, comma.1, lett. a) e b), cpp violazione e/o falsa applicazione degli artt. 25 e 111, comma. 1-2-4-7-, Cost. in coordiNOME disposto con gli artt. 21-41-47-54 CDFUE nonché in applicazione dell’art. 14 delle preleggi».
Dopo aver ricordato il principio del AVV_NOTAIO naturale di cui all’art. 25 Cost., il ricorrente si chiede come mai, sulla ricusazione di un AVV_NOTAIO penale, abbia deciso una sezione civile della Corte di appello, sfornita – secondo il ricorrente – di «potere giurisdizionale».
Al netto di una cospicua serie di citazioni normative e giurisprudenziali, il ricorso prosegue lamentando la violazione del principio del contraddittorio.
2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce «nullità del provvedimento di inammissibilità per violazione art. 606, comma.1, lett. c) ed e) cpp. – violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 37 e 38 cpp. In coordiNOME disposto con gli artt. 47 e 48 CDFUE e con gli artt. 24-25-27 e 97 Cost. unitamente agli artt. 21 e 41 CDFUE in osservanza delle citate sentenze del Consiglio di Stato in ordine all’agere amministrativo e alla recente ordinanza n. 25503/2022 delle SS.UU. sul diniego di giustizia e/o di giurisdizione. Violazione del diritto di difesa».
Il ricorrente lamenta che la decisione di inammissibilità abbia leso il suo diritto ad una «giustizia giusta», sostenendo che il AVV_NOTAIO aveva anticipato
il suo convincimento pregiudizievole per l’imputato, riferendosi alla «revoca dell’ordinanza di ammissione dei testimoni della difesa e dei successivi testimoni indicati ex art. 507 cpp nonché dei documenti necessari sopra richiamati». Si legge altresì nel ricorso che il AVV_NOTAIO avrebbe ritenuto le critiche di COGNOME assolutamente generiche. Altra censura che può essere enucleata dal ricorso è quella secondo cui la documentazione che la Corte di appello assume non allegata all’istanza di ricusazione non era nella disponibilità del ricorrente, avendone chiesto copia fin dal 30 ottobre 2023 alla Cancelleria dibattimentale, senza mai ottenere risposta. Comunque – aggiunge sul punto il ricorrente – si tratterebbe di documentazione presente nel fascicolo di ufficio, che dovrebbe seguire il procedimento di ricusazione. Il ricorrente prosegue sostenendo di non comprendere quale formalità non sia stata osservata, visto che l’istanza di ricusazione era stata anticipata all’udienza dell’8 gennaio 2024 e poi formalizzata nel termine di tre giorni dall’udienza con atto sottoscritto dalla parte personalmente con procura speciale rilasciata al difensore. Aggiunge il ricorso che l’inammissibilità inaudita altera parte può essere dichiarata solo quando vi è difetto delle condizioni di legge ovvero si tratta di istanza di ricusazione che ne ripropone altra già rigettata.
2.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia «nullità del provvedimento di inammissibilità del Collegio ricusante della Corte di appello Civile di Perugia, ex art. 606, lett. c) cpp. Per violazione degli artt. 465,467,468 125, comma 3, cpp. E 24-25 e 111, comma 6, Cost sempre in coordiNOME disposto con gli artt. 41-4748-54 CDFUE nonché con gli artt. 6-13-47 CEU e direttiva 343/2016/UE».
La Corte territoriale – si legge nel ricorso – ha omesso di motivare sull’illegittima revoca dell’ordinanza ammissiva dei testi della difesa, che sarebbe indicativa del pregiudizio nutrito dal AVV_NOTAIO nei confronti del ricusante.
2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta «nullità della sentenza, ex art. 606, lett. c) ed e) cpp. Per violazione dell’art. 192, comma 2, cpp. Nonché vizio della motivazione, anche per travisamento della prova, nella parte in cui la Corte ha ritenuto che tale eccezione fosse stata già promossa contro altro AVV_NOTAIO».
Il ricorrente sostiene che la motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe apparente e il processo dinanzi al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sarebbe nullo, riservandosi di sollecitare il rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione europea ex art. 267 TFUE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va, pertanto, respinto.
Il primo motivo di ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
1.1. Quanto alla prima delle doglianze – che attiene al presunto difetto di giurisdizione del Collegio civile della Corte di appello che ha delibato sull’istanza di ricusazione – il ricorso è infondato siccome in contrasto con il condivisibile e sedimentato orientamento di questa Corte che, in risposta a mozioni analoghe, ha sancito il principio secondo cui, in caso di ricusazione di un giudice del Tribunale in un procedimento penale, la competenza a decidere spetta ad una qualunque sezione della Corte di appello, non distinguendo l’art. 40, comma primo, cod. proc. pen. tra sezioni civili e sezioni penali (Sez. 6, n. 43786 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260713; Sez. 6, n. 3429 del 08/01/2003, COGNOME, Rv. 224782; Sez. 6, n. 29166 del 09/06/2004, COGNOME, Rv. 229459). Sempre in risposta ad analoga questione, si è altresì osservato che è ben possibile che, a decidere sulla ricusazione intervenuta in un procedimento penale decida una sezione civile della Corte di appello, giacché l’assegnazione di un affare ad una sezione piuttosto che ad un’altra del medesimo ufficio giudiziario attiene non alla giurisdizione ma alla competenza interna (Sez. 6, n. 44713 del 08/10/2013, COGNOME, Rv. 256960).
1.2. Il secondo versante del primo motivo di ricorso vede il ricorrente lamentare la carenza di contraddittorio, giacché l’ordinanza impugnata è stata emessa de plano.
Tale censura è manifestamente infondata, dal momento che contrasta con il pluriennale orientamento di questa Corte, secondo cui la decisione sull’inammissibilità dell’istanza di ricusazione, prevista dall’art. 41, comma 1, cod. proc. pen., può essere adottata de plano (tra le altre, Sez. 4, n. 42024 del 06/07/2017, COGNOME, Rv. 270770; Sez. 1, n. 52569 del 28/10/2014, COGNOME, Rv. 261457; Sez. 3, n. 6211 del 11/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 264821; Sez. 1, n. 6621 del 28/01/2010, COGNOME, Rv. 246575; Sez. 3, n. 19964 del 29/03/2007, COGNOME, Rv. 236733).
Questa esegesi – ritiene il Collegio – è pienamente condivisibile siccome rispettosa del dato testuale; l’art. 41, comma 1, cod. proc. pen., infatti, prevede che, nei casi di inosservanza di forma e termini di cui all’art. 38 ovvero quando i motivi sono manifestamente infondati, la Corte di appello debba decidere «senza ritardo». Di contro, l’adozione della procedura camerale di cui all’art. 127 cod. proc. pen. – incompatibile con l’esigenza di provvedere, appunto, «senza ritardo» contemplata al primo comma – è prevista solo per la decisione nel «merito» della ricusazione a lume del comma terzo dell’art. 41 cod. proc. pen.
E’ interessante notare, inoltre, che più volte questa Corte è stata chiamata a delibare su eccezioni di illegittimità costituzionale (art. 111) e convenzionale (art. 6 CEDU) della previsione della procedura de plano in materia di ricusazione e, in ogni circostanza, ha ritenuto la questione manifestamente infondata «poichè l’art. 6 CEDU non riguarda i procedimenti o subprocedimenti incidentali e l’art. 111 Cost. rimette all’insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli differenti di contraddittorio, sia esso meramente cartolare o partecipato, atteso che resta sempre garantito il diritto di difesa» (Sez. 5, n. 18522 del 07/03/2017, COGNOME, Rv. 269896; Sez. 6, n. 44713 del 08/10/2013, COGNOME, Rv. 256961; Sez. 2, n. 8808 del 18/02/2010, COGNOME, Rv. 246455).
Vale la pena rimarcare, infine, che, benché la giurisprudenza sopra citata si sia formata precipuamente sui casi di manifesta infondatezza dell’istanza di ricusazione, la menzione, all’art. 41, comma 1, cod. proc. pen., anche dei casi di mancato rispetto di forme e termini di cui all’art. 38 cod. proc. pen. testimonia di come la procedura da svolgersi «senza ritardo» vada adottata anche in casi come quello sub iudice in cui, al di là della motivazione secondaria sul contenuto dell’istanza, la principale ragione del vaglio di inammissibilità è legata alla mancata allegazione della documentazione a supporto della mozione.
Il secondo motivo di ricorso affronta vari aspetti, che vanno posti nella corretta sequenza logico-giuridica, a prescindere dall’ordine di esposizione del ricorrente, non particolarmente lineare.
2.1. Una questione che va ricondotta alla principale delle due rationes decidendi del provvedimento impugNOME attiene al rilevato difetto di allegazione dell’istanza di ricusazione, difetto che – si legge nell’ordinanza impugnata aveva impedito alla Corte di appello sia la verifica degli accadimenti processuali che erano alla base dell’istanza, sia il doveroso scrutinio sul rispetto del termine di cui all’art. 38, comma 1, cod. proc. pen.
Ebbene, su questo aspetto, il Collegio ha verificato che, effettivamente, all’istanza di ricusazione non era allegato il verbale di udienza dell’8 gennaio 2024, difetto che, come sancito dalla Corte di appello, ha sia impedito di valutare nel merito la ricusazione (esaminando i comportamenti del AVV_NOTAIO procedente tacciati di parzialità), sia di verificarne la tempestività, cioè di appurare se la parte avesse formulato nella medesima udienza, nel rispetto dell’art. 38, comma 2, cod. proc. pen., l’istanza di ricusazione ovvero – come sancito da Sez. U, n. 36847 del 26/06/2014, COGNOME, Rv. 260096 – almeno la sua riserva. Peraltro, quest’ultima verifica sarebbe stata essenziale, giacché la circostanza che l’istanza sia stata formalizzata con l’atto inviato via pec 1’11 gennaio 2024, a
fronte dell’udienza dell’8 gennaio 2024, lascia ritenere che, benché la causa di ricusazione fosse sorta durante l’udienza, la relativa istanza non fosse stata formalizzata in quella sede.
Il ricorrente accenna, poi, alla circostanza che la documentazione utile a valutare l’ammissibilità dell’istanza dovesse seguire il fascicolo trasmesso alla Corte di appello.
Su questo aspetto, appare utile richiamare quanto condivisibilmente sancito da Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021, COGNOME, Rv. 281682, arresto concernente proprio un caso in cui l’inammissibilità dell’istanza di ricusazione era stata collegata alla mancata allegazione del verbale in cui era emersa la causa di ricusazione; nell’occasione la Corte – evocando plurimi precedenti di legittimità – aveva osservato che la dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale per quanto attiene sia ai termini che alle modalità di presentazione e dunque anche con riguardo all’allegazione della documentazione a sostegno dei motivi addotti (Sez. 5, n. 49466 del 16/09/2019, COGNOME, Rv. 277654; Sez. 6, n. 4856 del 21/10/2014, dep. 2015, Corrado, Rv. 262052); sicché la sanzione di inammissibilità, che l’art. 41, comma 1, fa discendere dal mancato rispetto dell’art. 38, comma terzo, cod. proc. pen., si applica anche come conseguenza della mancata produzione dei documenti idonei a comprovare l’esistenza della causa di ricusazione ovvero dei presupposti legittimanti l’esercizio di tale strumento processuale (Sez. 1, n. 7890 del 28/01/2015, Acri, Rv. 262324). La sentenza COGNOME aveva altresì escluso la possibilità che sulla Corte della ricusazione incombesse il dovere di acquisire d’ufficio le informazioni o la documentazione necessaria ai sensi dell’art. 41, comma 3, cod. proc. pen., perché l’esercizio di tale prerogativa presuppone che sia già stato completato, con esito positivo, lo scrutinio di ammissibilità della dichiarazione del ricusante, nella specie precluso dalla mancata allegazione (Sez. 5, COGNOME, cit.; Sez. 6, n. 2949 del 16/12/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 245809; Sez. 6, n. 39902 del 10/10/2008, NOME COGNOME, Rv. 241485). Con riferimento, poi, all’osservazione del ricorrente circa il fatto che la sanzione di inammissibilità non potesse discendere dalla mancata allegazione degli atti del procedimento all’interno del quale la dichiarazione stessa era proposta, il precedente in commento aveva respinto la tesi difensiva, sostenendo che il preteso affidamento del ricusante nella completezza del fascicolo della ricusazione, in arresti più risalenti di questa Corte, era stato affermato solo con riferimento ad «atti specificamente indicati a verbale, nei loro estremi, all’atto della formulazione dell’istanza, dei quali era stato lo stesso giudice procedente a disporre la trasmissione alla Corte territoriale unitamente all’istanza stessa» (Sez. 4, n. 38609 del 04/07/2017, COGNOME, non massimata); circostanza che non ricorre nella fattispecie, Corte di Cassazione – copia non ufficiale
laddove, in calce all’istanza di ricusazione, vi era solo la generica richiesta alla Cancelleria del AVV_NOTAIO ricusato di inviare «gli atti dell’integrale fascicolo alla Corte di appello – ufficio ricusazioni, Collegio ricusante nominando».
2.2. Il ricorrente, poi, accenna ad una sua richiesta di copie rimasta senza esito. Ebbene, la doglianza è manifestamente infondata dal momento che tale inadempimento avrebbe potuto costituire una causa di giustificazione rispetto alla mancata allegazione del verbale laddove la parte avesse dimostrato al Collegio della ricusazione di avere avanzato un’istanza di copie tra la data dell’udienza in cui si era verificata la causa di ricusazione e quella in cui era stata presentata l’istanza ex art. 38 cod. proc. pen. e che tale istanza di copie fosse rimasta inevasa. Nella realtà, le uniche richieste di copie che vi sono in atti o sono antecedenti all’8 gennaio 2024 (30 ottobre 2023) o sono successive alla presentazione dell’istanza di ricusazione (23 febbraio 2024).
2.3. L’altro argomento critico del secondo motivo di ricorso – che riguarda il presunto comportamento parziale del giudice ricusato – attiene alla seconda delle rationes decidendi del provvedimento impugNOME; tale ragione di inammissibilità dell’istanza di ricusazione evidentemente – come comprovato dal sintagma «sia detto per inciso», che introduce le rapide riflessioni sul punto – è del tutto ancillare rispetto alla prima.
Orbene, da una parte, l’infondatezza complessiva del ricorso quanto al contrasto della prima ragione di inammissibilità consentirebbe di ritenere superfluo l’esame di tale secondo aspetto.
D’altra parte, la Corte di appello non ha esamiNOME funditus la ragione di sospetto nutrita dal ricorrente verso il AVV_NOTAIO COGNOME ma ha solo accenNOME, in via meramente astratta, all’estraneità delle decisioni in rito sull’ammissione dei mezzi di prova al novero delle cause di ricusazione laddove non concretizzatesi in decisioni del tutto abnormi.
Il principio è corretto e non può apprezzarsene la concreta applicazione nell’ambito della decisione avversata proprio in virtù del difetto di allegazione, che non ha consentito l’esame delle ragioni di ricusazione da parte della Corte di appello e, quindi, di conseguenza, non consente un concreto scrutinio sul punto a questa Corte regolatrice.
Il terzo motivo di ricorso – che denunzia «nullità del provvedimento di inammissibilità del Collegio ricusante della Corte di appello Civile di Perugia, ex art. 606, lett. c) cpp. Per violazione degli artt. 465,467,468 125, comma 3, cpp. E 24-25 e 111, comma 6, Cost sempre in coordiNOME disposto con gli artt. 41-4748-54 CDFUE nonché con gli artt. 6-13-47 CEU e direttiva 343/2016/UE» –
attiene al vaglio sul contenuto dell’istanza di ricusazione, per cui si rimanda a quanto osservato sopra, al § 2.3. del considerato in diritto.
Quanto al quarto motivo di ricorso – che lamenta «nullità della sentenza, ex art. 606, lett. c) ed e) cpp. Per violazione dell’art. 192, comma 2, cpp. Nonché vizio della motivazione, anche per travisamento della prova, nella parte in cui la Corte ha ritenuto che tale eccezione fosse stata già promossa contro altro AVV_NOTAIO» esso, oltre ad essere formulato in termini di scarsa intellegibilità, pare reiterativo di osservazioni critiche oggetto degli altri motivi d ricorso, al cui riscontro si rinvia.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la condanna a rifondere le spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 3000,00, oltre accessori di legge.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 29/05/2024.