Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4022 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4022 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Cinquefrondi il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 6/6/2023 emessa dalla Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha chiesto di rigettare o dichiarare inammissibile il
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il ricorrente impugnava l’ordinanza con la quale la Corte di appello di Catanzaro aveva dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta nei confronti di due componenti del collegio giudicante dinanzi al quale si celebrava il processo di primo grado pendente a suo carico.
Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha formulato due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione degli artt.38 e 41 cod. proc. pen.
Il ricorrente premette che, all’udienza del 19 maggio 2023, il difensore sollecitava l’astensione di due dei componenti del collegio, cui seguiva il rinvio dell’udienza al 30 maggio 2023. In tale udienza, i giudici invitati all’astensione comunicavano di non ravvisare motivi di incompatibilità e il Collegio disponeva procedersi oltre nel giudizio. Alla medesima udienza, il difensore del ricorrente proponeva la dichiarazione di ricusazione.
Sostiene il ricorrente che la ricusazione doveva ritenersi tempestivamente proposta non potendosi individuare quale momento di conoscenza della causa di ricusazione l’udienza del 19 maggio 2023, in quanto, in detta occasione, i giudici si erano di riservati di valutare l’invito ad astenersi.
A supporto di tale affermazione, si invoca la giurisprudenza formatasi sul tema a seguito del principio affermato da Sez.U, n. 36847 del 26/6/2014, COGNOME Gatta, Rv.260095, dovendosi ritenere che i termini per la forrnalizzazione della dichiarazione di ricusazione non decorrono fino a quando il giudice invitato ad astenersi non abbia reso note le sue determinazioni.
Pur dandosi atto della parziale diversità della fattispecie in esame rispetto a quella esaminata dalle Sezioni unite, la difesa richiama ‘ l’esistenza di un orientamento giurisprudenziale secondo cui il differimento del termine per proporre la ricusazione si applicherebbe anche nel caso in cui il giudice invitato all’astensione non abbia aderito alla sollecitazione, ma si sia limitato a riservarsi la valutazione nel merito della stessa. Anche in tale ipotesi, infatti, la part interessata alla ricusazione potrebbe vantare una legittima aspettativa in merito all’astensione del giudice e, quindi, risulterebbe giustificato il differimento del termine per proporre la ricusazione.
2.2. Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della dedotta incompatibilità e, quindi, del rigetto della ricusazione. Evidenzia il ricorrente come i fatti di reato sui quali i due componenti del collegio si erano già pronunciati, con precedente sentenza emessa nei confronti del COGNOME, erano strettamente collegati a quelli oggetto del procedimento in corso di svolgimento. Nel primo procedimento, infatti, a COGNOME si contestava la partecipazione alla “ndrina Mancuso”, nel periodo 2003-2013, e analogamente nel secondo giudizio l’imputazione ha a oggetto la partecipazione al medesimo sodalizio, sia pur con riferimento ad un periodo successivo (dal 2014).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Occorre preliminarmente rilevare che la Corte di appello ha individuato una prima ragione di inammissibilità della ricusazione nella mancata allegazione dei verbali di udienza, necessari per stabilirne la tempestività.
L’ordinanza impugnata, dopo aver ripercorso la scansione processuale che vedeva l’invito all’astensione formulato all’udienza del 19 maggio 2023, seguito dalla ricusazione proposta alla successiva udienza del 30 maggio 2023, ha sottolineato l’esistenza di una pluralità di carenze documentali, consistenti nell’omessa produzione del verbale di udienza del 30 maggio 2023 e dei verbali di udienza precedenti a quella del 19 maggio 2023.
Nell’ottica della Corte di appello, tali carenze non consentirebbero di accertare il momento in cui è intervenuta la verifica della costituzione delle parti, cui è ricollegato il termine ultimo per la proposizione della ricusazione ex art. 38 cod. proc. pen., a fronte della quale consegue necessariamente la dichiarazione di tardività dell’istanza.
L’omessa produzione del verbale di udienza del 30 maggio 2023, invece, non avrebbe consentito di verificare se l’istanza di ricusazione era stata formulata prima della chiusura dell’udienza stessa, dovendosi rilevare che la ricusazione risulta depositata solo in data 31 maggio 2023 e, quindi, dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 38 cod. proc. pen.
(4)
Infine, si evidenzia come il ricorrente ha avuto conoscenza del motivo di ricusazione in data 9 maggio 2023 (data della sentenza emessa nei suoi confronti nel diverso procedimento cui avevano partecipato i giudici ritenuti incompatibili), sicchè la ricusazione doveva essere proposta nel termine massimo di tre giorni che, ove pure si ritenesse che la costituzione delle parti non sia stata eseguita in data antecedéte al 19 maggio 2023, implicava la scadenza del termine entro i tre giorni successivi.
2.1. Le ragioni dell’inammissibilità dichiarata dalla Corte di appello risultano assorbenti rispetto ai motivi proposti con il ricorso che, del resto, non si confronta puntualmente con la specifica causa di inammissibilità individuata nel provvedimento impugnato.
Deve ritenersi corretta la decisione impugnata laddove ha dichiarato l’inammissibilità della ricusazione a fronte della mancata allegazione dei verbali di udienza, indispensabili per stabilire quando è maturato il termine per la proposizione della ricusazione, in relazione alla conclusione della fase relativa alla
costituzione delle parti, posto che non è dato sapere se questa sia avvenuta prima dell’udienza del 19 maggio 2023.
Parimenti dirimente è la mancata produzione del verbale di udienza del 30 maggio 2023 posto che, a prescindere della verifica nel merito della tempestività dell’istanza di ricusazione che si assume proposta in tale data, in difetto del richiamato verbale non è dato neppure sapere con certezza se l’istanza è stata effettivamente proposta in udienza o solo con atto successivo del 31 maggio 2023.
Nè può dubitarsi del fatto che l’onere di produzione documentale concerne anche gli atti del processo nel quale la ricusazione è stata proposta.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale per quanto attiene sia ai termini che alle modalità di presentazione e dunque anche con riguardo all’allegazione della documentazione a sostegno dei motivi addotti (Sez.5, n. 27977 del 15/6/2021, COGNOME, Rv. 28168203; Sez. 5, n. 49466 del 16/09/2019, COGNOME, Rv. 277654; Sez. 6, n. 4856 del 21/10/2014, deo. 2015, COGNOME, Rv. 262052); sicché la sanzione di inammissibilità, che l’art. 41, comma 1, cod. proc. pen. fa discendere dal mancato rispetto dell’art. 38, comma terzo, cod. proc. pen., si applica non solo in relazione alla mancata produzione dei documenti idonei a comprovare l’esistenza della causa di ricusazione, ma anche con riguardo ai documenti comprovanti i presupposti legittimanti l’esercizio di tale strumento processuale (Sez. 1, n. 7890 del 28/01/2015, Acri, Rv. 262324).
Per inciso, inoltre, deve escludersi un potere integrativo in capo alla Corte di appello, mediante l’acquisizione d’ufficio della documentazione necessaria ai sensi dell’art. 41, comma 3, cod. proc. pen., posto che l’esercizio di tale prerogativa presuppone che sia già stato completato, con esito positivo, lo scrutinio di ammissibilità della dichiarazione del ricusante, nella specie precluso dalla mancata allegazione necessaria per stabilire la tempestività dell’istanza (Sez.5, n. 27977 del 15/6/2021, COGNOME, Rv. 28168203; Sez. 6, n. 2949 del 16/12/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 245809; Sez. 6, n. 39902 del 10/10/2003, NOME, Rv. 241485).
In conclusione, deve affermarsi il principio secondo cui la sanzione di inammissibilità può discendere dalla mancata allegazione degli atti del procedimento all’interno del quale la dichiarazione stessa è proposta, dovendosi considerare che il giudice chiamato a decidere sulla ricusazione non dispone affatto degli atti del procedimento, non essendo prevista la trasmissione del fascicolo principale, con la conseguenza che – anche in virtù delle esigenze di celere definizione della procedura incidentale – risponde ad una precisa logica di economia processuale pretendere che il ricusante depositi, in primis, gli atti
necessari per consentire alla Corte di appello la preliminare verifica circa la tempestività dell’istanza.
2.2. Sulla base di tali argomentazioni, è agevole sottolineare la genericità del ricorso che, invero, non si confronta affatto con la specifica ragione di inammissibilità rilevata dalla Corte di appello.
L’omessa produzione di documenti essenziali (verbali di udienza precedenti e successivi a quello del 19 maggio 2023) determina l’assorbimento della questione concernente l’idoneità o meno della sollecitazione all’astensione a determinare il differimento del termine per la ricusazione.
Ove pure si accedesse alla tesi sostenuta dal ricorrente, sec:ondo cui il termine sarebbe iniziato a decorrere solo dopo che i giudizi avevano comunicato di non ritenere di doversi astenere, ciò non comporterebbe il superamento del difetto di prova circa la tempestività della ricusazione.
In considerazione di quanto osservato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente