Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5891 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5891 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/08/2023 della Corte d’appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udito la relazione del Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 17/08/2023, la Corte d’appello di Bari dichiarava inammissibile la dichiarazione di ricusazione dei giudici del Tribunale della Prima sezione penale del Tribunale di Foggia che era stata proposta dal difensore di NOME COGNOME, imputato (dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti ai danni di esercizi commerciali di cui al capo a dell’imputazione e dei “reatifine” di cui ai capi b, c, d, e, e g dell’imputazione) nel procedimento n. 8828/12 RGNR che si stava svolgendo davanti al suddetto Tribunale.
Avverso l’indicata ordinanza del 17/08/2023 della Corte d’appello di Bari, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 41, comma 3, e 127 cod. proc. pen., per avere la Corte d’appello di Bari negato, rigettando la propria relativa richiesta, la necessità di disporre, con riguardo al procedimento per la decisione sul merito della propria dichiarazione di ricusazione, l’integrazione del contraddittorio mediante la citazione del responsabile civile e delle parti civili.
Il ricorrente argomenta che, a sostegno del rigetto della propria menzionata richiesta di disporre l’integrazione del contraddittorio, la Corte d’appello di Bari avrebbe impropriamente richiamato la giurisprudenza delle Sezioni civili della Corte di cassazione (in particolare: Sez. 3, n. 27404 del 18/11/2008, Rv. 60539301), non applicabile alla ricusazione nel processo penale, atteso che, in tale processo, il procedimento per la decisione sul merito della ricusazione è regolato dall’art. 127 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 41, comma 3, dello stesso codice, il quale art. 127 cod. proc. pen., al comma 1, prevede che il giudice o il presidente del collegio, fissata la data dell’udienza, ne faccia dare «avviso alle parti, alle altr persone interessate e ai difensori». Con la conseguenza che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello di Bari, tale avviso avrebbe dovuto essere dato anche alle altre parti che non avevano proposto la dichiarazione di ricusazione.
Il ricorrente evidenzia altresì che, nel corso dell’udienza del 17/08/2023, aveva depositato due ordinanze della Corte d’appello di Roma con le quali la stessa Corte, in un similare procedimento di ricusazione, aveva disposto l’integrazione del contraddittorio ordinando la citazione delle parti civili costituite ne procedimento di cognizione; provvedimenti, questi, che confermerebbero la correttezza della propria tesi e della cui produzione la Corte d’appello di Bari non avrebbe neppure dato atto.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’erronea applicazione dell’art. 37, comma 1, cod. proc. pen., «in punto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata».
Nella propria dichiarazione di ricusazione, l’COGNOME aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1, cod. proc. pen., «nella parte in cui non prevede un’ipotesi di ricusazione del giudice allorché venga precluso all’imputato l’esercizio del diritto di auto-difesa».
Ciò detto, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Bari avrebbe erroneamente ritenuto l’irrilevanza di tale questione di legittimità costituzionale, con la quale era stata prospettata una sentenza additiva della Corte costituzionale nel senso dell’introduzione, nell’art. 37 cod. proc. pen., di un’ulteriore ipotesi d ricusazione del giudice per il caso in cui questi abbia violato il diritto di auto-difes
dell’imputato, con la conseguente violazione «della precostituzione, terzietàimparzialità del giudice, anche sotto il profilo della apparenza di imparzialità».
Il ricorrente sostiene la rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale, in quanto il giudizio sul merito della propria dichiarazione di ricusazione non poteva essere definito indipendentemente dalla risoluzione della stessa questione, la quale era pregiudiziale rispetto alla definizione di tale giudizio.
Il ricorrente deduce che, nel caso di specie, la violazione del proprio diritto di auto-difesa emergerebbe in modo palese dalla trascrizione dell’udienza, atteso che, in essa, «all’imputato COGNOME è stata preclusa la possibilità di rendere dichiarazioni spontanee senza essere avvisato, al di là dell’avvertimento preliminare, della necessità di attenersi ai fatti oggetto di imputazione». A tale proposito, il ricorrente rappresenta in particolare che, sia quando il Presidente del Collegio interruppe una prima volta le dichiarazioni spontanee che l’COGNOME stava leggendo, «sottopo all’attenzione della difesa l’opportunità di trasfondere queste dichiarazioni scritte in una memoria» (così, testualmente, il Presidente del Collegio), sia quando lo stesso Presidente tolse definitivamente la parola all’imputato, non sarebbe stata data all’COGNOME l’ammonizione prevista dall’art. 494, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorrente deduce ancora che la Corte d’appello di Bari avrebbe erroneamente equiparato l’avviso che gli era stato inizialmente dato dal Presidente del Collegio di attenersi all’oggetto dell’imputazione con la suddetta ammonizione, la quale «è posta garanzia dell’imputato in quanto consente a costui di fruire di una seconda chance di parlare a propria difesa, nell’ipotesi in cui egli , ne rendere le sue dichiarazioni finisca per portare il discorso su fatti non attinenti all imputazione» e che, se il Presidente del Collegio lo avesse ammonito, «per poi lasciarlo proseguire prima di togliergli definitivamente la parola laddove l’COGNOME avesse persistito nel discorrere di fatti esulanti l’addebito , lo stesso Uffici Presidenza avrebbe appreso e compreso che quanto lo stesso imputato stava esponendo aveva proprio ad oggetto l’imputazione».
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l’erronea applicazione dell’art. 37, comma 1, cod. proc. pen., «in punto di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata».
Il ricorrente deduce che la Corte d’appello di Bari avrebbe erroneamente ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale che egl aveva sollevato nella propria dichiarazione di ricusazione.
Dopo avere argomentato come il diritto dell’imputato all’auto-difesa (o difesa personale) costituisca espressione di principi di rilievo sia costituzionale sia eurounitario sia convenzionale (con riferimento alla CEDU), il ricorrente deduce che, in mancanza della garanzia del diritto di difesa, sia tecnica sia personale, «si rischia
di incorrere (come nel caso di specie) in un vizio di imparzialità e neutralità del Giudice», imparzialità che, secondo la giurisprudenza sia della Corte costituzionale sia della Corte EDU, implica che lo stesso giudice sia riconoscibile come imparziale e, perciò, appaia anche tale, dovendosi, a tale proposito, considerare, come chiarito dalla Corte EDU – e anche dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, successivamente menzionata – se «esistano fatti verificabili che possano generare dubbi, oggettivamente giustificati, sulla sua imparzialità» (così il ricorso).
Ciò esposto, il ricorrente afferma che il fatto che sarebbero «tali, cioè oggettivamente giustificati, i timori derivanti dalle singolari modalità di conduzione dell’udienza con limitazione del diritto di auto-difesa (per altro in violazione d norme processuali), appare un dato difficilmente confutabile stante quanto occorso alla udienza del 25/07/2023 dinanzi al Tribunale di Foggia», nel corso della quale sarebbe «stata pregiudicata quella equidistanza del Giudice dalle parti del singolo processo che è costitutiva della terzietà-imparzialità, facendo apparire il giudice come un “alleato” di una delle parti». Secondo il ricorrente, «el nostro caso il comportamento dell’Ufficio di Presidenza lascia sorgere un concreto dubbio, ragionevole oggettivo in ordine alla sua imparzialità ed al suo convincimento, il che fa venire meno le garanzie europee che presidiano la “corretta” costituzione del giudice».
Nel non sollevare la prospettata questione di legittimità costituzionale, la Corte d’appello di Bari avrebbe: a) travisato «la situazione pregiudicante denunciata con la dichiarazione di ricusazione», con la conseguenza che non si sarebbe realmente confrontata con argomentazioni che erano state formulate dalla difesa del ricusante, con la conseguente apparenza e, quindi, mancanza della motivazione, e, comunque, manifesta illogicità della stessa, ai sensi della lett. e) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen.; b) doppiamente violato le norme processuali in ragione sia dell’erronea valutazione dell’irrilevanza e della manifesta infondatezza della questione sollevata, sia della conseguente erronea applicazione dell’art. 37, comma 1, cod. proc. pen., «nella versione attualmente vigente».
La Corte d’appello di Bari, dunque, incorrendo nei denunciati vizi di violazione di legge e motivazionali, avrebbe «omesso di confrontarsi con le peculiarità di una dichiarazione di ricusazione fondata su una ipotesi non ancora tipizzata, e quindi con la necessità di sollevare la relativa questione di legittimità al fine “aggiungere” tale ulteriore ipotesi».
In tale modo, la stessa Corte d’appello di Bari avrebbe anche negato al ricorrente l’accesso all’unico rimedio effettivo «a disposizione della parte che l’ordinamento italiano in via generale prevede a salvaguardia dei principi del giusto processo» e dei diritti a una tutela giurisdizionale effettiva (garantita dagli artt. 24 e 113 Cost.) e a un giudice terzo e imparziale costituito dalla possibilità di
ottenere dalla Corte costituzionale «una previsione legale dell’ipotesi di ricusazione in questione»; rimedio effettivo la cui necessità, a tutela del diritto al gius processo, è affermata dalla giurisprudenza sia della Corte EDU sia della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Il ricorrente conclude chiedendo che venga sollevata questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 117 Cost. – quest’ultimo parametro in relazione agli artt. 6, par. 1, e 13 CEDU, all’art. 47 CDFUE e all’art. 19 TUE – dell’art. 37, comma 1, cod. proc. pen., «nella parte in cui non prevede un’ipotesi di ricusazione del giudice allorché venga preclus all’imputato l’esercizio del diritto di auto-difesa».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
L’ordinanza impugnata è stata adottata a norma dell’art. 127 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 41, comma 3, dello stesso codice («sentite le parti all’odierna udienza»; «Letti gli artt. 37 e segg. e 127 c.p.p.»).
Ciò premesso, sulla questione, posta dal motivo in esame, dei soggetti ai quali deve essere dato l’avviso dell’udienza camerale che consegua alla dichiarazione di ricusazione – e che sono, perciò, ammessi a partecipare alla stessa -, nella giurisprudenza della Corte di cassazione sono presenti tre orientamenti.
Secondo un orientamento, l’avviso della fissazione di tale udienza camerale deve essere dato solo alla parte che ha proposto la dichiarazione di ricusazione (Sez. 6, n. 36339 del 08/07/2003, COGNOME, Rv. 228417-01 e Rv. 228418-01; Sez. 6, n. 36777 del 01/07/2003, COGNOME, Rv. 226529-01; Sez. 6, n. 1280 del 06/04/1998, COGNOME, Rv. 211702-01; Sez. 6, n. 1118 del 17/03/1997, COGNOME, Rv. 208656-01).
Secondo un altro orientamento, tale avviso deve essere dato a tutte le parti del processo principale, comprese, perciò, quelle che non hanno proposto la dichiarazione di ricusazione (Sez. 1, n. 8212 del 20/01/2010, COGNOME, Rv. 246625-01; Sez. 1, n. 38590 del 17/09/2003, COGNOME, Rv. 227124-01; Sez. 1, n. 5293 del 15/10/1996, COGNOME, Rv. 205838-01).
Secondo un ulteriore orientamento, per così dire, “intermedio”, l’avviso de quo non deve essere dato agli imputati o indagati diversi da quello che ha proposto la dichiarazione di ricusazione sempre che il motivo con essa dedotto abbia natura personale (Sez. 6, n. 36340 del 08/07/2003, Previti, Rv. 227123, la quale ha affermato in motivazione che, nella stessa logica, tutti gli imputati o indagati devono ricevere l’avviso dell’udienza nel caso in cui la ricusazione sia stata proposta dalla parte civile o dal pubblico ministero).
Fatta questa rapida rassegna degli orientamenti della Corte di cassazione sul tema, si deve rilevare che, anche aderendo all’orientamento (quello ricordato per secondo) secondo cui l’avviso in considerazione deve essere dato a tutte le parti del processo principale, comprese quelle che non hanno proposto la dichiarazione di ricusazione, l’eventuale nullità che deriverebbe dal mancato avviso a queste ultime – e, in particolare, secondo quanto era stato dedotto dall’COGNOME, al responsabile civile e alle parti civili – poteva essere eventualmente eccepita solo da tali parti, in quanto portatrici dell’interesse all’osservanza della disposizione violata, e non dal proponente la dichiarazione di ricusazione, cioè dall’COGNOME, in capo al quale il suddetto interesse si deve ritenere insussistente, con il conseguente suo difetto di legittimazione a dedurre la nullità (si vedano, mutatis mutandis: Sez. 2, n. 51556 del 04/12/2019, COGNOME, Rv. 277812-01, Sez. 2, n. 12765 del 11/03/2011, COGNOME, Rv. 250051-01, Sez. 6, n. 12530 del 24/09/1999, COGNOME, Rv. 216389-01, in tema di difetto di interesse dell’imputato a eccepire la nullità derivante dall’omessa citazione della persona offesa)
Ciò è stato correttamente affermato anche dalla Corte d’appello di Bari (pag. 4 dell’ordinanza impugnata), con la cui motivazione sul punto il ricorrente ha anche del tutto omesso di confrontarsi.
Il secondo motivo non è consentito perché ha a oggetto un’asserita statuizione dell’ordinanza impugnata che, invece, non è contenuta nella stessa.
Con tale motivo, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Bari avrebbe ritenuto l’irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 co proc. pen. che egli aveva sollevato nella propria dichiarazione di ricusazione.
A tale proposito, si deve tuttavia rilevare che, contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente, la Corte d’appello di Bari non ha dichiarato tale questione irrilevante ma manifestamente infondata.
Tale dichiarazione di manifesta infondatezza della questione presuppone, evidentemente, che la stessa Corte d’appello abbia preliminarmente ritenuto la stessa questione rilevante.
Da ciò, come si è anticipato, il carattere non consentito del motivo in quanto esso ha a oggetto una statuizione che non è contenuta nel provvedimento impugnato.
Il terzo motivo non è fondato, attesa la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale che era stata sollevata dal ricorrente nella propria dichiarazione di ricusazione akè stata nuovamente sollevata davanti a questo Collegio.
L’inosservanza delle norme che sono dettate dalla legge per la formazione degli atti processuali – e tra queste, anche di quelle che sono previste a tutela del diritto dell’imputato all’auto-difesa (art. 494 e art. 523, comma 5, cod. proc. pen.
trovano la propria “sanzione” nell’invalidità degli stessi atti (sub specie della nullità, o anche dell’abnormità di essi; nei casi di vizi macroscopici, si fa invec riferimento alla categoria dell’inesistenza), la quale può essere fatta valere sia nel grado del procedimento in cui l’invalidità si sia verificata sia, eventualmente, in sede di impugnazione contro la sentenza.
L’inosservanza di dette norme, ove sussistente, è indice di un mal governo delle regole che presiedono alla formazione degli atti processuali, incluse, ancora una volta, quelle che sono previste a tutela del diritto dell’imputato all’auto-difesa, e non – contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente con riguardo a quest’ultimo caso – della sussistenza di legami del giudice che quelle regole possa avere violato con una delle parti o con l’oggetto del decidere, così da rendere lo stesso giudice “sospetto” quanto alla sua imparzialità.
Da ciò consegue che la sollecitata introduzione, per il tramite della sollevazione di questione di legittimità costituzionale, di un’ipotesi di ricusazione del giudice che possa avere violato le regole processuali in tema di esercizio del diritto di auto-difesa dell’imputato, sarebbe, oltre che del tutto estranea al sistema (il quale, come si è detto, sanziona tale violazione con la nullità del relativo atto costituzionalmente non necessaria e, di più, in contrasto con la Costituzione, atteso che essa comporterebbe l’introduzione della possibilità di ricusare il giudice naturale precostituito per legge in assenza di ragioni di sospetto in ordine alla sua imparzialità che ciò possano giustificare, con anche un parimenti ingiustificato sacrificio dell’ordinato svolgimento del processo e della sua ragionevole durata.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 30/11/2023.