Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19157 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19157 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME, nato a Cosenza il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Cosenza il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/10/2023 della Corte d’appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, la quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30/10/2023, la Corte d’appello di Catanzaro dichiarava inammissibile la dichiarazione di ricusazione che era stata proposta dall’AVV_NOTAIO, quale difensore e procuratore speciale di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, nei confronti del AVV_NOTAIO.u.p. del Tribunale di Catanzaro AVV_NOTAIO, «per avere la stessa già celebrato l’udienza preliminare del processo denominato Reset con il rinvio a giudizio per coloro che non hanno effettuato la scelta del rito alternativo, ossia l’abbreviato. Questo difensore ricusa il giudice i quanto non può celebrare per i miei assistiti l’udienza relativa alla richiesta dei ri
abbreviati» (così la dichiarazione di ricusazione, come trascritta nell’ordinanza della Corte d’appello di Catanzaro).
La Corte d’appello di Catanzaro riteneva l’inammissibilità della menzionata dichiarazione di ricusazione per: a) mancata allegazione della documentazione necessaria, di cui all’art. 38, comma 3, cod. proc. pen. («in quanto sfornita di alcuna documentazione in allegato ad eccezione del mero verbale di udienza in data 18.9.2023, udienza tenuta dalla dottAVV_NOTAIO COGNOME»); b) non avere le parti o il loro procuratore speciale formulato, prima della fine dell’udienza nella quale era sorta la causa di ricusazione, apposta riserva di proporre dichiarazione di ricusazione; c) tardività, in ogni caso, per essere stata la dichiarazione di ricusazione presentata, a mezzo della PEC, solo il 22/09/2023, cioè oltre il termine di tre giorni dall’udienza del 18/09/2023 nella quale era sorta la causa di ricusazione.
Avverso tale ordinanza del 30/10/2023 della Corte d’appello di Catanzaro, hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti e per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
I due ricorsi hanno un contenuto identico e sono affidati a un unico complesso motivo con il quale i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., rispettivamente, l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale, e la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione.
Sotto un primo profilo, relativo alla prima delle menzionate rationes decidendi, i ricorrenti deducono: da un lato, che «a difesa allegava sufficiente documentazione a sostegno della richiesta di ricusazione, ossia il verbale di udienza del 18.09.2023 con il quale si evidenziavano le richieste di astensione del AVV_NOTAIO e, contestualmente, il rilascio della Procura Speciale da parte del ricorrente , al fine di procedere, successivamente, alla ricusazione del predetto Giudice» e che «nessuna specificazione è stata addotta sulla mancata presentazione di ulteriore documentazione»; dall’altro lato, la violazione dell’art. 41, comma 3, cod. proc. pen., atteso che, a norma di tale disposizione, «se la Corte d’Appello di Catanzaro avesse avuto bisogno di un’ulteriore documentazione a sostegno della richiesta di ricusazione avrebbe potuto acquisirla d’ufficio».
Sotto un secondo profilo, relativo alla seconda delle menzionate rationes decidendi, i ricorrenti deducono che «non necessitava alcuna riserva di formulare istanza di ricusazione con un’ulteriore Procura Speciale, in quanto la stessa era già stata conferita al Procuratore Speciale durante l’udienza del 18.09.2023 dai
ricorrente , proprio al fine di richiedere la ricusazione ex art. 37 c.p.p., com si evince dal verbale di udienza».
Sotto un terzo profilo, relativo alla terza delle menzionate rationes decidendi, i ricorrenti deducono che la PEC contenente la dichiarazione di ricusazione era pervenuta alla cancelleria della Corte d’appello di Catanzaro non il 22/09/2023, come affermato dalla stessa Corte d’appello, ma il 20/09/2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono manifestamente infondati.
Poiché la dichiarazione di ricusazione, da quanto è dato comprendere dalla sua formulazione riportata nell’ordinanza impugnata, appariva porre la questione del pregiudizio all’imparzialità del giudice nel caso in cui questi, chiamato a giudicare un imputato con il rito abbreviato, abbia già emesso, anteriormente alla separazione dei procedimenti, il decreto che dispone il giudizio nei confronti di altri coimputati nel medesimo fatto-reato, si ritiene opportuno fare due premesse.
La prima è che la Corte costituzionale, nel dichiarare la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale – che erano state sollevate in relazione ai principi di imparzialità e terzietà del giudice, al principio del giudice naturale al diritto alla difesa – con le quali era stata chiesta l’adozione di una sentenza additiva che estendesse le ipotesi di incompatibilità previste dall’art. 34 cod. proc. pen. al menzionato caso in cui il giudice che ha disposto il rinvio a giudizio di alcuni imputati sia chiamato a procedere con il rito abbreviato nei confronti di coimputati concorrenti nel medesimo reato, compresi i reati associativi a partecipazione necessaria (Corte cost.: ord. n. 441 del 2001; ord. n. 367 del 2002 relativa alla situazione speculare; ord. n. 86 del 2013), ha confermato il proprio orientamento che attribuisce agli strumenti dell’astensione e della ricusazione il compito di realizzare il principio del giusto processo «attraverso valutazioni caso per caso» (ord. n. n. 441 del 2001), che consentano di accertare, sulla base del prudente apprezzamento del giudice, l’eventuale sussistenza, in concreto, di un pregiudizio all’imparzialità.
La seconda premessa è che, alla luce di tali principi, affermati dalla Corte costituzionale – e tenuto conto anche della sentenza della stessa Corte n. 283 del 2000, declaratoria dell’illegittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito «sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto» -, la Corte di cassazione ha coerentemente predicato che non costituisce causa di ricusazione, ai sensi dell’art. 37 cod. proc. pen., la circostanza che il giudice dell’udienza preliminare abbia disposto, in un
separato procedimento, il rinvio a giudizio nei confronti di coimputati del medesimo reato, quando alla mera comunanza dell’imputazione faccia riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, tali da formare oggetto di autonome valutazioni, scindibili l’una dall’altra (Sez. 5, n. 5533 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 275378-01, relativa a una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l’inammissibilità del ricorso dell’imputato avverso l’ordinanza che, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione, non essendo stato dedotto quale concreto profilo di inscindibilità si ritenesse sussistere tra le posizioni dei coimputati e quali specifiche valutazioni avessero avuto “forza di prevenzione” tale da compromettere l’imparzialità del giudice).
La stessa Corte di cassazione, con riguardo alla situazione speculare a quella che appare venire qui in rilievo, ha altresì affermato che non costituisce causa di ricusazione, ai sensi dell’art. 37 cod. proc. pen., la circostanza che il giudice dell’udienza preliminare abbia in precedenza giudicato, con rito abbreviato, un coimputato del medesimo reato concorsuale, nel caso in cui alla mera comunanza dell’imputazione faccia riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, tali da formare oggetto di autonome valutazioni, scindibili l’una dall’altra (Sez. 3, n. 804 del 30/11/2021, dep. 2022, Bonaparte, Rv. 282635-01).
Fatte tali due premesse, che si sono ritenute opportune, deve essere anzitutto scrutinato – per la sua priorità logico-giuridica e il suo carattere diriment – il secondo profilo dei ricorsi, relativo alla seconda delle rationes decidendi in base alle quali la Corte d’appello di Catanzaro ha dichiarato l’inammissibilità della proposta dichiarazione di ricusazione.
Come è stato correttamente evidenziato dalla Corte d’appello di Catanzaro, le Sezioni unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 36847 del 26/06/2014, Della Gatta, Rv. 260096-01) hanno chiarito che, in tema di ricusazione, qualora la relativa causa sia sorta nel corso dell’udienza, la parte ha solo l’onere di formulare la dichiarazione di ricusazione prima del termine dell’udienza, con esplicita riserva di formalizzare tale dichiarazione nel termine di tre giorni previsto dall’art. 38, comma 2, cod. proc. pen., non potendo essere imposto alla parte di abbandonare l’udienza per presentare la dichiarazione di ricusazione, con i relativi documenti, nella cancelleria competente.
Pertanto, nel caso in cui la causa di ricusazione sia insorta in udienza, la parte personalmente, sia essa presente o no, o il suo procuratore speciale possono usufruire del termine di tre giorni, per la presentazione della dichiarazione di ricusazione, a condizione, però, che formulino, prima della fine dell’udienza, apposita riserva in tal senso (Sez. 3, n. 12983 del 18/12/2014, dep. 2015, Fiesoli, Rv. 262998-01).
Nel caso in esame, come è stato rilevato dalla Corte d’appello di Catanzaro, dalla lettura del verbale dell’udienza del 18/09/2023, durante la quale era sorta o era divenuta nota la causa di ricusazione, risulta soltanto che «L’AVV_NOTAIO si associa alla richiesta di astensione e chiede venga conferita procura speciale rilasciata in videocollegamento da COGNOME che conferisce procura speciale a entrambi i difensori. COGNOME NOME conferisce procura speciale ai suoi difensori» (pag. 40).
Da tale verbale emerge pertanto che nessuno dei difensori muniti di procura speciale, ancorché legittimati a farlo, formularono, prima della fine dell’udienza, la dichiarazione di ricusazione né la riserva esplicita di formalizzare tale dichiarazione entro il termine di tre giorni previsto dall’art. 38, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen., con le conseguenze che, in mancanza di ciò, tale termine non poteva trovare applicazione (Sez. 3, n. 12983 del 18/12/2014, dep. 2015, Fiesoli, cit.) e che, perciò, la dichiarazione di ricusazione successivamente presentata nella cancelleria della Corte d’appello di Catanzaro – ancorché effettivamente presentata il 20/09/2023 e non, come erroneamente ritenuto dalla Corte d’appello di Catanzaro, il 22/09/2023 – si doveva comunque ritenere tardiva, in quanto presentata oltre l’applicabile termine decadenziale della conclusione dell’udienza previsto dall’art. 38, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen.
L’appena rilevata correttezza dell’ordinanza impugnata in ordine alla tardività della dichiarazione di ricusazione, in quanto presentata, come si è detto, oltre l’applicabile termine decadenziale della conclusione dell’udienza di cui al secondo periodo del comma 2 dell’art. 38 cod. proc. pen., per il suo carattere dirimente, comporta l’assorbimento degli ulteriori due profili di censura prospettati dai ricorrenti.
Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/03/2024.