Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8041 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 8041  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
DI COGNOME NOME COGNOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
 La Corte di appello di Palermo, con provvedimento del 7 novembre 2023, ha rigettato la dichiarazione di ricusazione proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, presidente del Collegio presso il Tribunale di Termini Imerese, nell’ambito del procedimento n. 44/22 R.g. Trib.
 Avverso il provvedimento predetto hanno presentato ricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore, deducendo motivi di ricorso che si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
2.1. GLYPH Violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione in relazione agli art. 34 e 36 del cod. proc. pen., nonché in relazione agli art. 3,24, 111 Cost. e art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; la difesa ha rilevato come il giudice ricusato avesse pronunciato sentenza di condanna, in primo grado, quale giudice monocratico nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, con riferimento ai medesimi fatti oggetto di imputazione e giudizio in corso, in sede collegiale, nei confronti dei ricorrenti. In particolare, COGNOME e COGNOME, già giudicati, risultavano concorrenti nelle condotte imputate ai COGNOME in relazione ai capi 62,63,64,65 e 76. La circostanza era oggettivamente riscontrabile sulla base del processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, Compagnia di Bagheria, a firma del teste MAVV_NOTAIO COGNOME. La Corte di appello aveva omesso del tutto di valutare dette emergenze, nonché quanto alla conoscenza delle stesse da parte del giudice ricusato, nonostante le stesse fossero state puntualmente allegate dalla difesa. Contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugNOME non sono sottoposte a giudizio le nuove posizioni dei ricorrenti, ma le stesse posizioni già emerse nel corso del giudizio monocratico attesa l’identità tra le 160 fatture oggetto di contestazione e il coinvolgimento dei ricorrenti insieme al COGNOME e al COGNOME, tanto che in sede di giudizio monocratico era stata richiesta la riunione dei due procedimenti.
2.2.  GLYPH Incostituzionalità dell’art. 36 cod.proc.pen., con riferimento agli artt. 3, 24, 11 Cost., nella parte nella quale non prevede l’obbligo di astensione per il giudice che abbia già emesso sentenza per i medesimi fatti contestati in concorso con soggetti anche estranei al medesimo giudizio.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici, oltre che manifestamente infondati.
Nella disamina delle questioni introdotte con il ricorso, va premesso come il tema investa la verifica, in concreto, di eventuali situazioni pregiudicanti e, dunque, la ricorrenza dei presupposti per il dispiegamento delle garanzie che gli artt. 37 e seguenti cod. proc. pen. prevedono a tutela del diritto all’imparzialità del giudice.
1.1.I ricorrenti hanno, tuttavia, introdotto il tema relativo alla ricorrenza di una situazione che giustificherebbe la ricusazione in modo generico, atteso che, nell’articolare i motivi, non è stato puntualmente evidenziato, in concreto, già dinnanzi alla Corte di appello di Palermo, in relazione alla fattispecie concorsuale, quali siano gli elementi di riscontro a portata oggettiva quanto alla inscindibilità del giudizio valutativo. Difatti, sin dall’inizio, avrebbero dovuto essere indicate quali le condotte già valutate specificamente e in diretto e inscindibile rapporto con quelle contestate, non bastando un mero richiamo alle fatture oggetto di giudizio dinnanzi al Tribunale monocratico.
In tal senso, il primo motivo di ricorso si deve ritenere del tutto generico in mancanza di confronto effettivo con la decisione della Corte di appello, che ha puntualmente applicato i canoni ermeneutici tracciati dalla giurisprudenza di legittimità sul tema, essendo stato correttamente evidenziato come non ricorra nel caso in esame un giudizio di merito del AVV_NOTAIO COGNOME COGNOME in ordine alla posizione dei ricorrenti nell’ambito della decisione assunta e nell’ambito della attività dibattimentale svolta nel diverso procedimento (Sez. 6, n. 47586 del 2014, Formenti, Rv. 261219-01).
1.2.Nel caso concreto è, dunque, emersa una comunanza di imputazione, una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, con conseguenti autonome valutazioni, evidentemente scindibili l’una dall’altra, in assenza dei presupposti legittimanti la ricusazione. In tal senso, occorre ricordare che, in tema di revocazione, la nozione di medesimo procedimento deve essere intesa in senso letterale, con esclusione di ogni interpretazione estensiva o analogica, attesa la natura eccezionale delle relative disposizioni (Sez. 5, n. 2263 del 04/11/2022, COGNOME, Rv. 28432801).
2. La Corte di appello ha, dunque, approfonditamente vagliato le doglianze proposte dai ricorrenti, facendo corretta applicazione del principio di diritto, applicato a diversa fattispecie, ma estensibile al caso in esame e che qui si intende ribadire, secondo il quale non costituisce causa di ricusazione, ai sensi dell’art. 37 cod. proc. pen., la circostanza che il giudice abbia giudicato i coimputati del medesimo reato, quando alla mera comunanza dell’imputazione faccia riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, tali da formare oggetto di autonome valutazioni, scindibili l’una dall’altra (Sez. 5, n. 5533 del 08/01/2019, Mazzieri, Rv. 275378-01). I ricorrenti non hanno dedotto quale concreto profilo di inscindibilità si ritenesse sussistere tra le posizioni dei coimputati e quali specifiche valutazioni avessero avuto “forza di prevenzione” tale da compromettere l’imparzialità del giudice, anche perché il principio di incompatibilità del giudice di cui all’art. 34 cod. proc. pen. trova applicazione esclusivamente con riferimento ad atti compiuti nel medesimo procedimento e non quando il giudice abbia conosciuto e valutato in altro contesto processuale i medesimi elementi di prova utilizzati nei confronti dell’imputato (Sez.5, n. 9968 del 30/11/2017, COGNOME, Rv. 272661-01; Sez. 6, n. 39367 del 15/06/2017, COGNOME, Rv. 270848-01). La Corte di appello ha specificamente evidenziato, con motivazione che non si presta a censure in questa sede, che la posizione dei ricorrenti non è stata oggetto di valutazione di merito nel precedente processo, escludendo conseguentemente la fondatezza della istanza di ricusazione. Con tale motivazione i ricorrenti non si confrontano, limitandosi a richiamare, in modo aspecifico, atti di indagine senza individuare in alcun modo il giudizio effettivamente espresso dal giudice ricusato in ordine alla loro posizione (Sez.5, n. 6797 del 16/01/2015, Sani, Rv. 262730-01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3. In conclusione, secondo il costante orientamento della Corte Costituzionale (Ord. n. 368del 2000 e Sent. n. 283 del 2000) e della giurisprudenza dì legittimità appena richiamata, la funzione pregiudicante può essere ravvisata non già in qualsiasi attività processuale precedentemente svolta dallo stesso giudice nel medesimo o in altro procedimento penale, bensì soltanto in una valutazione di merito espressa dal giudice, sia sulla sussistenza del medesimo fatto-reato, sia sulla colpevolezza dello stesso imputato. Non risulta allegato, in altri termini, con la necessaria specificità, quale profilo di pregiudizio abbiano, in concreto, i ricorrenti apprezzato nella valutazione delle diverse posizioni in giudizio in diverso procedimento, rispetto
alla delibazione delle imputazioni ancora sub judice, che possa esercitare una “forza di prevenzione” tale da compromettere l’imparzialità.
 Il secondo motivo di ricorso è del tutto generico ed aspecifico. I ricorrenti si limitano a considerare la portata di un obiter contenuto nella decisione, una sorta di motivazione in subordine, che non rappresenta la ragione della decisione impugnata, richiamando una asserita illegittimità costituzionale in modo del tutto aspecifico e generico, senza neanche evidenziare ed allegare quanto meno i parametri e gli elementi indicativi di palese irragionevolezza.
 In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno, ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14 febbraio 2024.