Sentenza di Cassazione Penale Sez. F Num. 42739 Anno 2024
Penale Sent. Sez. F Num. 42739 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/08/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN PIETRO VERNOTICO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l’ordinanza di cui in epigrafe la corte di appello di Lecce dichiarava inammissibile, perché tardiva, l’istanza di ricusazione formulata da COGNOME NOME nei confronti del giudice per l’udienza preliminare presso il tribunale di Roma, AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 37, co. 1, lett. b), c.p.p., nell’ambito del procedimento penale sorto a carico del suddetto COGNOME in ordine ai reati di cui agli artt. 416 bis, c.p.; 74, d.P.R. n. 309 del 1990 e a una serie di reati-fine.
Avverso la menzionata ordinanza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, lamentando: 1) violazione di legge, con riferimento agli artt. 227 e 41, co. 3, c.p.p., in quanto, con riferimento all’udienza camerale fissata dalla corte di appello di Lecce, in data 2.7.2024, per decidere sull’istanza di ricusazione di cui in premessa, non si è provveduto a dare avviso alle altre parti, diverse dal Pizzuto, coimputati e parti civili, che avevano titolo per partecipare all’udienza; 2) violazione di legge, in relazione agli artt. 37, co. 1, lett. b), 38, co. 1 e 41, c.p.p., posto che, a differenza di quanto ritenuto dalla corte territoriale il ricorso deve considerarsi tempestivo.
2.1. Con requisitoria scritta dell’8.8.2024, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con memoria del 27.8.2024, l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia del coimputato non ricorrente COGNOME NOME, eccepisce la violazione di legge sollevata dal COGNOME con il primo motivo di ricorso, per non avere ricevuto avviso dell’udienza fissata dalla corte territoriale al fine di decidere sull’istanza di ricusazione avanzata dal COGNOME, sollecitando la rimessione della relativa questione di diritto al vaglio delle Sezioni Unite Penali di questa Corte di Cassazione.
Con memoria del 21.8.2024, il difensore di fiducia del COGNOME, AVV_NOTAIO, nel replicare alle conclusioni scritte del pubblico ministero, insiste per l’accoglimento del ricorso, reiterando le proprie doglianze.
Risulta, infine, depositata, in tutta evidenza per mero errore, una memoria a firma dell’AVV_NOTAIO, nella qualità di difensore di fiducia di COGNOME NOME, con cui vengono articolati nuovi motivi di ricorso avverso l’ordinanza emessa in sede di appello cautelare dal tribunale di Lecce in data 31.5.2024, che è del tutto estranea al presente procedimento.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.
3.1. Con particolare riferimento al primo motivo di ricorso, non ignora il Collegio che all’interno della giurisprudenza di legittimità si è affermato un orientamento, secondo cui in tema di ricusazione, l’avviso dell’udienza camerale necessaria per la deliberazione sul merito, secondo il disposto degli art. 41 comma terzo e 127, c.p.p., non deve essere notificato agli imputati diversi da quello che abbia proposto l’istanza, posto che la ricusazione è un atto personalissimo e che l’eventuale riconoscimento della fondatezza della domanda non implica effetti nei confronti dei coimputati che non l’abbiano proposta (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 36339 del 08/07/2003, Rv. 228417).
Del pari è noto al Collegio l’orientamento di segno opposto, che sembra, allo stato, prevalere, alla luce del quale le parti processuali, che pure non hanno proposto dichiarazione di ricusazione, hanno diritto di intervenire alla relativa udienza camerale di discussione, fissata per iniziativa di altra parte, perché hanno comunque interesse alla verifica, in effettivo contraddittorio, della condizione di imparzialità e di effettiva terzietà del giudice ricusato (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 8212 del 20/01/2010, Rv. 246625).
A tale ultimo orientamento si richiama un più recente arresto, citato, tra gli altri, dal ricorrente, della Quarta Sezione Penale di questa Corte di Cassazione, chiamata a decidere in ordine al ricorso presentato dalle parti civili avverso il provvedimento della Corte di Appello di Bari con cui venne accolta la richiesta di ricusazione del Tribunale di Trani, avanzata da altra parte processuale, deducendo, tra l’altro, l’omessa vocatio in iudicium nel procedimento camerale di ricusazione delle parti civili costituite nel processo.
Osservava sul punto il giudice di legittimità “che le parti processuali, che non hanno proposto dichiarazione di ricusazione, hanno diritto di intervenire alla relativa udienza camerale di discussione, fissata per iniziativa di altra parte, perché hanno comunque interesse alla verifica, in effettivo contraddittorio, della condizione di imparzialità e di effettiva terzietà del giudice ricusato .Tale conclusione risulta del resto lo sviluppo coerente del principio affermato in sede penale da Sez. U, n. 13626 del 16/12/2010 ud. – dep.05/04/2011, Rv. 249300 – 01, secondo cui, in tema di astensione (e ricusazione), le questioni sollevate da una parte, inerenti all’incompatibilità per precedenti funzioni svolte, hanno natura oggettiva e sono estensibili a tutti i coimputati, poiché le relative norme attuano i principi costituzionali di imparzialità e terzietà del giudice, a garanzia del giusto processo. La ricusazione, pur nascendo da motivi ed iniziativa di una parte, si ripercuote sulle altre parti e sull’intero svolgimento del processo. La natura personalissima della ricusazione, invero, è attributo della sua origine ed iniziativa, ma processualmente scolora e degrada, una volta esaurita la sua funzione propositiva, rispetto all’interesse alla verifica della dubitata imparzialità del giudice, argomento sul quale sarebbe invero anomalo e contrario al sistema precludere l’interlocuzione alle altre parti del processo, interessate all’imparzialità del giudice, valore di rango costituzionale. Tale quadro sistematico risulta confermato dal rinvio, fatto dall’art. 41, c.p.p., alla procedura ex art. 127, c.p.p., che impone avviso e consente partecipazione a tutte le parti, senza alcuna specificazione limitativa, non potendo considerarsi tale quella di cui all’art. 41, comma 4 (che impone la notificazione del provvedimento “alle parti private”), posto che si tratta di opportuna chiarificazione dì un obbligo generale, in ovvia aggiunta alla previsione di comunicazione al giudice interessato ed al pubblico ministero” (cfr. Sez. 4, n. 49785 del 2019, COGNOME, non massinnata).
I ricorsi, tuttavia, erano stati dichiarati inammissibili dalla Corte di Cassazione, non avendo i ricorrenti prospettato quale fosse, nel caso di
specie, l’interesse concreto ed attuale alla presentazione del ricorso, che deve sempre accompagnare ogni impugnazione.
Tale epilogo decisorio va condiviso, avendo in più occasioni la giurisprudenza della Suprema Corte affermato il principio che intema di impugnazioni, il riconoscimento del diritto al gravame è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un’utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, Rv. 282542; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, Rv. 269199).
Se ciò è vero, come è vero, appare allora manifesta l’inammissibilità del primo motivo di ricorso articolato dal COGNOME, ai sensi del combinato disposto degli artt. 568, co. 4, e 591, co. 1, lett. a), c.p.p., non avendo quest’ultimo indicato quale fosse il risultato per lui più vantaggioso derivante dalla rimozione del provvedimento oggetto di ricorso per la violazione del principio del contraddittorio non consumatasi nei suoi confronti ma in danno delle altre parti processuali, sicché l’invocato petitum si risolve in una pronuncia meramente teorica, in contrasto con l’esplicita previsione dell’art. 568, co. 4, c.p.p., secondo cui per proporre impugnazione è necessario avervi interesse.
Irricevibile, infine, è la memoria presentata nell’interesse del coimputato COGNOME NOME, che, non essendo ricorrente, non è legittimato a interloquire in questa sede.
L’occasione, peraltro, è propizia per ribadire un principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di ricusazione, la legittimazione attiva alla proposizione del ricorso per cassazione contro l’ordinanza di rigetto spetta solamente alla parte che abbia proposto la relativa dichiarazione (cfr. Sez. 6, n. 24087 del 13/05/2016, Rv. 267158).
3.2 Inammissibile appare anche il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta intempestività dell’istanza di ricusazione, sul presupposto che il termine
di tre giorni previsto dall’art. 38, co. 2, c.p.p., debba decorrere solo dalla data (18.6.2024) in cui il difensore del COGNOME era venuto in possesso degli atti che gli avevano consentito di avere contezza delle ragioni per le quali il giudice dell’udienza preliminare, accogliendo al riguardo una sollecitazione dello stesso imputato, aveva formalizzato dichiarazione di astensione ai sensi dell’art. 36, c.p.p., e il presidente facente funzioni del tribunale di Lecce GLYPH decidendo al riguardo, si era pronunciato per / 0 l’inammissibilità della menzionata dichiarazione.
Si tratta di un assunto manifestamente infondato.
Invero, come ammesso dallo stesso ricorrente, già all’udienza del 3.6.2024, dopo la lettura da parte del giudice procedente dell’ordinanza con cui, all’udienza del 3.5.2024, era stata ammessa la costituzione delle parti civili nel processo a carico del COGNOME, il difensore di quest’ultimo, aveva invitato la dottoressa NOME COGNOME a valutare se nel caso in esame non fosse configurabile una possibile causa di astensione ai sensi dell’art. 36, co. 1, lett. b), c.p.p. (cfr. pp. 4 e 5 del ricorso).
Come si è detto, il giudice procedente accoglieva l’invito del difensore di fiducia, trasmettendo la propria dichiarazione di astensione al presidente facente funzioni del tribunale di Lecce, che non l’accoglieva, come riferito in aula dalla stessa dottoressa COGNOME all’udienza del 5.6.2024, la quale, tuttavia, rileva il ricorrente, aveva comunicato il rigetto della suddetta dichiarazione, che, invece, come emerso dalla successiva lettura del menzionato provvedimento presidenziale, dopo che l’AVV_NOTAIO ne era venuto in possesso per averne chiesto copia (in uno con la dichiarazione di astensione), era stata dichiarata inammissibile.
Dati tali presupposti la dichiarazione di ricusazione non può ritenersi tempestiva.
Invero con una risalente decisione delle Sezioni Unite Penali di questa Corte di Cassazione è stato affermato il principio che i termini per la formalizzazione della dichiarazione di ricusazione, nell’ipotesi in cui il giudice abbia raccolto l’invito della parte ad astenersi, non decorrono fino a quando non sia nota la decisione di rigetto della dichiarazione di
astensione, potendosi configurare in capo alla parte una legittima aspettativa a vedere riconosciuta la situazione di pregiudizio alla imparzialità e serenità di giudizio da essa segnalata (cfr. Sez. U, Sentenza n. 36847 del 26/06/2014, Rv. 260095, nonché, più di recente, Sez. 1, n. 1914 del 23/10/2020, Rv. 280300).
Ma nel caso in esame la decisione di rigetto della dichiarazione di astensione (in realtà dichiarata inammissibile) è stata resa nota al ricorrente da parte del giudice procedente all’udienza del 5.6.2024, sicché era da tale momento che iniziava a decorrere il termine per la presentazione dell’istanza di ricusazione e non certo dalla data in cui il difensore ha avuto contezza del contenuto del provvedimento presidenziale, del tutto irrilevante ai fini della proposizione della dichiarazione di ricusazione.
Ciò in quanto le ragioni della ricusazione erano già ben note al difensore di COGNOME già all’udienza del 3.6.2024, quando quest’ultimo, avuta contezza del contenuto dell’ordinanza adottata dal giudice procedente all’udienza del 3.5.2024, aveva invitato la AVV_NOTAIOssa COGNOME ad astenersi. Non può che condividersi, pertanto, la conclusione della corte territoriale, secondo cui, a prescindere dal contenuto del provvedimento presidenziale, essendo comunque venuto a conoscenza del mancato accoglimento della dichiarazione di astensione formulata dal giudice procedente, “il COGNOME aveva di fatto visto frustrata la sua legittima aspettativa a vedere riconosciuta la situazione di pregiudizio alla imparzialità e serenità di giudizio da essa segnalata attendendo le determinazioni del magistrato” sicché correttamente la corte di appello ha evidenziato come, a tutto voler concedere, il termine di tre giorni per proporre la dichiarazione di ricusazione nel caso in esame decorreva dal 5.6.2024 e non dal 18.6.2024, come preteso dal ricorrente.
Ciò posto, stante l’inammissibilità della dichiarazione di ricusazione perché tardiva, nessuno spazio residuava alla corte di appello per affrontare il tema proposto con la suddetta dichiarazione, vale a dire la pretesa anticipazione del giudizio da parte della AVV_NOTAIOssa NOME sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo e degli stessi
reati-fine, che, secondo la prospettiva difensiva si evincerebbe dal contenuto dell’ordinanza del 3.5.2024, in quanto tema non scrutinabile da parte del giudice di appello.
Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29.8.2024.