Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31269 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31269 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza, emessa ne procedimento n. 22/2023 Reg. del Cam. Ricusazioni Corte, con cui la Corte di Appello d Palermo 3^ Sezione civile ha dichiarato inammissibile la ricusazione presentata nell’ambito processo Rg. App. 4857/2021 pendente presso la Corte di Appello di Palermo;
Preso atto della memoria inviata via pec il 26 marzo dall’AVV_NOTAIO, p ricorrente, con cui si contesta la valutazione preliminare di inammissibilità del ricorso, non contiene affermazioni in grado di incidere sulle conclusioni di seguito sviluppate;
Rilevato che il primo motivo del ricorso – con cui il ricorrente denunzia inosserv dell’art. 606 comma 1 lett. c) in relazione all’art. 38 comma 2 cod. proc. pe manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha correttamente dichiara l’intempestività dell’istanza di ricusazione, che avrebbe dovuto essere proposta entro il te dell’udienza, a lume dell’art. 38 comma 2 cod. proc. pen. e della relativa giurispruden legittimità. Questa Corte ha, infatti, statuito che:
-“La dichiarazione di ricusazione per una causa sorta durante l’udienza, alla presen del difensore dell’imputato assente, deve essere proposta, ai sensi dell’art. 38, com 2, cod. proc. pen., prima del termine dell’udienza, intendendosi quest’ultima co unità quotidiana di lavoro, con esclusione della possibilità di farla coincidere nozione di dibattimento” (Sez. 6, n. 17170 del 11/10/2017, dep. 2018, Palau Giovannetti, Rv. 272770).
-“La causa di ricusazione sorta durante l’udienza, alla presenza del difensore di fid dell’imputato contumace, deve essere ritenuta conosciuta da quest’ultimo, sia in vi del rapporto fiduciario che impone una continua e diretta comunicazione di tutti elementi rilevanti per l’esercizio delle facoltà difensive, sia in forza delle es economia processuale e di contrasto ad eventuali abusi del diritto di difesa processo, cui risponde la previsione del termine decadenziale di cui all’art. 38, com secondo, GLYPH cod. GLYPH proc. GLYPH pen.”
(Sez. 3, Sentenza n. 12983 del 18/12/2014 Cc. (dep. 26/03/2015) Rv. 262996 – 01).
-“In tema di ricusazione, i termini di decadenza di cui all’art. 38, commi pr secondo, cod. proc. pen., operano anche nei confronti dell’imputato il quale, per libera scelta, abbia rinunziato a presenziare all’udienza o sia rimasto contumace quanto è per legge rappresentato dal difensore. (Nell’affermare tale principio, la C ha osservato che, nel caso di specie, la causa di ricusazione – costituita da pronuncia di rinvio a giudizio in altro procedimento – in quanto collegata a processuali e non a situazioni esterne al processo, era stata conosciuta effettivamen e non solo legalmente, oltre che dal difensore, anche dall’imputato rimas contumace)” GLYPH (Sez. 6, Ordinanza n. 14222 del 29/01/2007 Cc. (dep. 05/04/2007) Rv. 236395 – 01);
Considerato che tutte le sentenze citate in nota a pag. 2 del ricorso attengono alla dive situazione in cui la causa di ricusazione sia venuta in essere al di fuori dell’udienza;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia inosserva dell’art. 606 comma 1 lett. e) in relazione all’art. 41 cod. proc. pen. – è manifesta infondato in quanto il giudice ricusato, trasmettendo gli atti al pubblico ministero, aveva un’attività processuale normativamente prevista ex art. 331 cod. proc. pen. che prevede che, laddove egli- come ogni pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio – venga conoscenza della notizia di un reato procedibile di ufficio, nel corso di un procedimento civ amministrativo, deve trasmettere senza ritardo la denunzia al pubblico ministero. L’art. comma 2 cod. proc. pen. evocato dal ricorrente concerne un caso differente, ossia quello relativo all’individuazione di indizi del reato di falsa testimonianza a carico dello testimone. Quanto alla censura secondo cui l’organo giudicante avrebbe dovuto determinarsi solo laddove fossero stati raccolti riscontri alle dichiarazioni acquisite, essa è manifesta infondata giacché la trasmissione degli atti al pubblico ministero è di per sé un’at doverosa del giudice in presenza della notizia di un reato, mentre la raccolta dei riscon un’operazione di competenza dell’autorità giudiziaria, che dovrà vagliare la consistenza del notizia criminis e la sua idoneità a sostenere l’accusa in relazione al reato emerso, così come potrà trarre dalla medesima trasmissione la notizia anche di altri resti;
Rilevato che ogni altra scelta che si contesta all’organo giudicante attiene alla norm dinamica processuale e non integra una delle cause di ricusazione codificate;
Rilevato che il terzo motivo del ricorso – con cui il ricorrente denunzia inosserv dell’art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., nonché motivazione mancante e/o apparente in relazione all’art. 125 comma 3 cod. proc. pen. – è manifestamente infondato in quanto su punto il giudice ha adeguatamente e correttamente motivato in linea con il ragionamento appena espresso da questa Corte (cfr. pagina 1 dell’ordinanza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2024.