Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1536 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1536 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Terni il 31/12/1959, COGNOME NOMECOGNOME nato a Torino il 27/01/1975, avverso l’ordinanza del 03/04/2024, depositata il 05/04/2024, della Corte di appello di Torino; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurator generale dott. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza datata 3 aprile 2024, depositata il 5 aprile 2024, la Carte di appello di Torino respingeva la dichiarazione di ricusazione del Giudice dell’unienza preliminare del Tribunale di Alessandria nel procedimento penale a car co di NOME COGNOME e NOME COGNOME
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME e NOME COGNOME a men ci del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME propongono ricorso per cassa tione affidato a due motivi.
2.1 Con un primo motivo, i ricorrenti deducono inosservanza dell’ad 37, comma 1, cod. proc. pen. (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) e manc anza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), risultante dal l esto del provvedimento impugnato, avendo la Corte di appello omesso di valuta e in concreto l’esistenza di valutazioni pregiudicanti sul procedimento in corso.
2.1.1 In sintesi, la difesa lamenta che la Corte di appello non ha opera alcuno scrutinio concreto sul carattere “pregiudicante” del provvedimi nto cautelare emesso dal G.U.P. del Tribunale di Alessandria, fondando il rigetto c ella dichiarazione di ricusazione sul fatto che le valutazioni espresse nel decret ) di sequestro preventivo non avevano sconfinato dall’ambito e dai confini a lui devc luti nel giudizio cautelare. In particolare, i ricorrenti lamentano che !a Corte territo non aveva fatto alcun cenno ai passaggi motivazionali in cui il G.I.P., in punl: fumus commissi dell” aveva fatto riferimento a specifiche analisi svolte sui far cihi accumulati nella cella 1 che avevano permesso di rilevare la presenza di cC06 i ossia uno PRAGIONE_SOCIALE – dì nuova generazione, tale da dimostrare che la cella, ber( già esaurita nel 2010 al momento del rilascio dell’AIA, veniva utilizzata anche l 2012, in quanto tale prodotto era stato inserito nel ciclo produttivo solo da ci momento. Né la Corte di merito aveva fatto alcun cenno al passaci! i o motivazionale, in punto di periculum in mora, in cui il G.I.P. aveva affermato che la mancata copertura delle discariche determinava il costante pericolo di inquinamento ambientale rappresentato dal rischio di dilavamento dei rifiuti e di loro dispersione nell’ambiente.
Proprio la presenza di P.F.A.S., in particolare del composto cC064, all’interno delle discariche e nelle matrici ambientali del sito rappresentava il fulcro d accusa di disastro ambientale. Nel procedimento pendente in udienza preliminar e si contestava, infatti, di non aver impedito il dilavamento dei materiali di sc del processo produttivo, contenenti P.F.A.S., e movimenti all’aperto, in particolar e fanghi e gessi, infiltrati nel terreno per la loro inidonea conservazione nelle . discariche “gessi” (prive di idonea copertura superficiale contro gli agen
atmosferici). Non a caso le valutazioni espresse nel provvedimento cautelare erano basate sugli stessi accertamenti tecnici eseguiti dal consulente tecnico del pubblic ministero, ing. NOME COGNOME.
Per altro verso, anche l’accertamento di merito compiuto in seno al decr2to di sequestro preventivo in tema di possibile violazione dell’AIA rappresenta eler lento anticipatorio del giudizio di disastro, poiché la violazione del quadro autoriz; ativo vale a fondare uno degli elementi della fattispecie di disastro ambientale nel misura in cui può essere posta a fondamento del carattere di “abusività” della condotta di disastro, quale non conformità alle prescrizioni amministrative, elemento costitutivo della fattispecie di cui all’art. 452-quater cod. pen.
2.1.2 Lamentano ancora i ricorrenti che la Corte di appello, nel disatten er la ricusazione perché le considerazioni svolte nel decreto di sequestro non ave 3no sconfinato dall’ambito e dai confini devoluti nel giudizio cautelare, avrebbe vi< la il principio secondo cui il carattere "indebito" o meno della valutazione operata da giudice risulta irrilevante ai fini della ricusazione. Seppure la contestaz provvisoria in sede cautelare riguardava la violazione delle prescriia io dell'autorizzazione, relativamente ai quantitativi di materiale fangoso deposita: discarica e alla chiusura delle celle al raggiungimento della capienza mass rn autorizzata, con l'esplicito riferimento al cC0604 e ai P.F.A.S., e al loro possib effetto inquinante, il provvedimento cautelare aveva preso in esame ulteriari elementi ultronei rispetto a quelli strettamente di interesse rispetto sussistenza del fumus commissi delicti, elementi che assumono, second ) i ricorrenti, rilevanza centrale ai fini della ricusazione.
2.2 Con un secondo motivo, i ricorrenti deducono violazione di legge in relazione all'art. 37 cod. proc. pen. (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. p mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 6C6 comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), risultante dal testo del provvedimer impugnato, in relazione alla verifica di mancanza di identità tra i fatti oggett valutazione nel provvedimento di sequestro e i fatti oggetto del procedimento p2r disastro ambientale.
Premettono i ricorrenti che la Corte territoriale, effettuato un confron testuale tra i capi di accusa contestati nei due procedimenti, ne aveva rilevato El diversità, escludendo la sussistenza della causa di ricusazione evocata dalla difes In tal modo la Corte di merito aveva disatteso la giurisprudenza di legittimi secondo la quale l'indagine non deve riguardare le contestazioni mosse in astratti nei due procedimenti, vale a dire gli addebiti mossi nei capi di accusa, ma rapporto in concreto esistente tra i fatti valutati nel primo procedimento e que sui quali lo stesso giudice sarà chiamato a decidere nel secondo. In ogni caso deducono ancora i ricorrenti, il fatto descritto nella imputazione di disas
contiene anche quella porzione di fatto (la presenza di cC064 nelle discarich e la sua possibile dispersione nell'ambiente) su cui il G.I.P. in sede di sequestro E veva già espresso il proprio convincimento.
Avverso l'indicata ordinanza, NOME COGNOME e NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME propongono ricorso per cassaz4one affidato anch'esso a due motivi.
3.1 Con il primo motivo, i ricorrenti deducono inosservanza dell'art. 37, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazi( ne annullamento ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Sostengono ì ricorrenti che tra la pluralità di condotte contestate nel reato d disastro quella relativa alla gestione delle discariche gessi è in tutto e per t speculare alla condotta che ha dato luogo al reato contravvenzionale contestali in sede cautelare. E, dunque, il G.I.P., nell'affermare che vi fosse una dispersicn nell'ambiente di cC0604 derivante dalla gestione delle discariche e dall'inosservanza dell'AIA, avrebbe espresso una valutazione di merito sulla medesima condotta (mancata copertura della discarica) e sul medesimo ever to (la pretesa dispersione di PRAGIONE_SOCIALE e cC0604 nell'ambiente), nonché sulla riferibiTà soggettiva ai ricorrenti della condotta oggetto del procedimento per disast ambientale. La circostanza che nel procedimento per disastro sì contestano p ù condotte eterogenee non rende il fatto diverso, dal momento che la condotta l l , gestione delle discariche gessi costituisce un segmento di un fatto in ipote: realizzato con una molteplicità di condotte. Tale condotta, ad avviso dei ricorrerti'. non sarebbe suscettibile di autonoma valutazione, in ragione dell'identità oggettivo e soggettiva, ed in astratto è tale da integrare autonomamente il reato oggetto del secondo procedimento anche in caso di diversa valutazione rispetto all( ulteriori contestazioni. La Corte territoriale avrebbe ancora omesso di considerarE che il provvedimento dì sequestro preventivo contiene considerazioni che derivano da uno specifico apprezzamento degli elaborati tecnici depositati dal consulente del pubblico ministero, ing. NOME COGNOME atto di indagine quest'ultimo neppure evocato nella richiesta cautelare avanzata dalla Procura. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.2 Con il secondo motivo, ì ricorrenti deducono inosservanza dell'art. 37, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione, annullamento ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Lamentano i ricorrenti che la valutazione della Corte di appello secondo la quale il G.I.P. non avrebbe sconfinato dall'ambito e dai confini a lui devoluti ne giudizio cautelare sarebbe illogica ed inosservante dell'art. 37, comma 1, lett. b cod. proc. pen., dal momento che l'esistenza dì una causa pregiudicante l'imparzialità va valutata in concreto, caso per caso, con riferimento al sussistenza, nel provvedimento pronunciato dal Giudice, di un apprezzamento dei
fatti oggetto del successivo giudizio, verificando cioè l'esistenza di una valutE z ion nel merito compiuta dal giudice in sede cautelare reale. Sostengono i rico -rent che il G.I.P. avrebbe fatto una precisa valutazione di merito circa la maata copertura delle discariche contenenti rifiuti contaminati da cC0604 che determinerebbe il costante pericolo di inquinamento ambientale rappresentat) dal rischio di dilavamento dei rifiuti e di loro dispersione nell'ambiente, valuta2ion questa che si tradurrebbe in una anticipazione del convincimento circa la res iudicanda del successivo procedimento.
E' pervenuta memoria degli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, difensori di fiducia di NOME COGNOME e NOME COGNOME con la quale si ribadisce :he la Corte di appello di Torino ha errato nella individuazione del criterio da porre Ia base della propria valutazione, affermando il carattere non indebito dela valutazione contenuta nel provvedimento di sequestro e ritenendo che non vi fo! E;e identità tra í fatti oggetto di valutazione nel provvedimento di sequestro e i fE oggetto del procedimento per disastro ambientale sulla scorta dì un muro confronto formale tra le incolpazioni dei due procedimenti, senza esaminare i -1 concreto la natura pregiudicante delle valutazioni svolte dal G.I.P. nel decreto Di sequestro rispetto al procedimento attualmente pendente per disastro ambienta e e il rapporto esistente in concreto tra i fatti oggetto di valutazione. Ribadiscor infatti, i ricorrenti che se è vero che l'imputazione del procedimento di disastro diversa e più ampia di quella alla base del provvedimento cautelare, è altresì ver che il fatto descritto nell'imputazione di disastro contiene anche quella porzione a fatto – presenza di cC064, considerato sostanza tracciante dell'inquinamento, nell( discariche, e la sua possibile dispersione nell'ambiente – su cui lo stesso giudic aveva espresso il proprio convincimento in sede cautelare. 5. E' pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dai ricorrenti dal loro difensore di fiducia per autentica. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili per rinuncia, avendo i ricorrenti formalizzato la rinuncia con atto sottoscritto dai ricorrenti medesimi ed autenticato dal difensor di fiducia (Sez. 1, n. 38612 del 16/05/2019, NOME COGNOME, Rv. 277133).
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per cassazione consegue, per le parti private ricorrenti, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, somma che si TA:ine equo determinare nella misura contenuta di euro 500,00: infatti, l'art. 616
cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause dì inammissibilità, c , )n la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata e.c art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rint ncia all'impugnazione (Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, Rv. 285462-02; Sez. 6, n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp Ese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa chlle ammende.
Così deciso in Roma nella camera dì consiglio del 6 novembre 2024.