Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26942 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 26942 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME NOME a Capizzi il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/12/2023 della Corte di appello di Messina lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; generale NOME COGNOMENOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugNOME, la Corte di appello di Messina, in data 19 dicembre 2023, dichiarava la inammissibilità dell’istanza di ricusazione, proposta – con dichiarazione resa all’udienza del 5 dicembre 2023 e successivo atto pervenuto in Cancelleria in data 6 dicembre 2023 – da NOME COGNOME, magistrato in servizio presso il Tribunale di Catania, nei confronti di NOME COGNOME, magistrato in servizio presso il Tribunale di Messina e Presidente del Collegio nel p.p. n. 6397/16 R.G,N.R., nel quale COGNOME è imputata per tentata concussione (per avere, nel marzo 2009, contattato
telefonicamente un ufficio di riscossione per sollecitare l’annullamento di una sua cartella esattoriale e, a fronte della risposta negativa, avere risposto «lei non sa chi sono io … gliela farò pagare»).
La COGNOME era condanNOME, con sentenza emessa dal Tribunale di Messina il 25 luglio 2020, annullata dalla locale Corte d’appello il 21 maggio 2021 con rinvio ad altro Collegio, presieduto, appunto, da NOME COGNOME, il quale, con sentenza del 9 maggio 2023, condannava l’istante, fissando l’udienza del 5 dicembre 2023 ai sensi dell’art. 545-bis cod. proc. pen.
In tale data interveniva la ricusazione della COGNOME.
La COGNOME, nel formulare l’istanza, evidenziava che NOME COGNOME era in rapporto di debito nei confronti di una parte in causa da identificarsi con l’RAGIONE_SOCIALE, costituita parte civile nel processo in questione. La COGNOME era, infatti, debitrice della somma di 523,00 euro per IMU, la cui riscossione era affidata alla RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione perché tardiva rispetto a tutte le attività compiute anteriormente alla lettura del dispositivo.
La Corte territoriale ha, poi, osservato che, in ogni caso, l’istante non aveva documentato la tempestiva proposizione, non essendovi alcun elemento che consentisse di ritenere che la conoscenza della dedotta esposizione debitoria della dottoressa COGNOME fosse stata acquisita entro i tre giorni precedenti la presentazione della istanza. Tale circostanza risulta, anzi, smentita dalla data della documentazione rilasciata dal Comune di Messina, che la stessa istante ha indicato nel 18 settembre 2023.
2.Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo i seguenti motivi.
2.1.Violazione di legge per avere la Corte di appello di Messina, con motivazione carente, apodittica, contraddittoria ed illogica, nonché facendo non corretta interpretazione ed applicazione della legge processuale, erroneamente ritenuto inammissibile la dichiarazione di ricusazione della odierna ricorrente (proposta in data 5 dicembre 2023) poiché intervenuta successivamente alla lettura del dispositivo avvenuta in data 9 maggio 2023, quindi, per la Corte, in un momento conclusivo del procedimento penale ed in una fase che esulava dal giudizio di responsabilità.
2.2. Violazione di legge per avere la Corte di appello di Messina, con motivazione carente, apodittica, contraddittoria ed illogica, travisando il fatto per il tramite del travisamento del dato probatorio, nonché facendo erronea interpretazione ed applicazione della legge processuale, erroneamente
individuato l’effettivo momento conoscitivo della causa di ricusazione in capo alla odierna ricorrente in un periodo temporale esorbitante ed eccedente il termine previsto dalla legge ai sensi dell’art. 38, comma 2, cod. proc. pen.
2.3. Violazione di legge per avere la Corte di appello di Messina, con motivazione carente, apodittica, contraddittoria ed illogica, travisando il fatto per il tramite del travisamento del dato probatorio, nonché facendo erronea interpretazione ed applicazione della legge processuale, erroneamente ritenuto inammissibile la dichiarazione di ricusazione della odierna ricorrente, affermando la inesistenza di un rapporto di credito di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME, pur dinanzi ad elementi di fatto inspiegabilmente ignorati dalla ordinanza impugNOME ed attinenti alla sussistenza del rapporto creditorio de quo.
Il difensore della ricorrente ha proposto richiesta di trattazione orale del procedimento in data 24 gennaio 2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Occorre premettere che la richiesta di trattazione orale del presente procedimento non può trovare accoglimento dal momento che, ai sensi dell’art. 41, comma 1, cod. proc. pen., «la Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell’art. 611», nell’ipotesi in cui la Corte di appello abbia, come nel caso in esame, pronunciato la inammissibilità della richiesta di ricusazione. L’art. 611 cod. proc. pen. disciplina, infatti, la forma ordinaria dell’udienza camerale non partecipata, e, quindi, senza la presenza del Procuratore Generale e dei difensori.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e ciò ha una valenza assorbente rispetto all’esame del primo e del terzo motivo.
3.1.Come correttamente evidenziato dalla Corte di appello territoriale, la ricusazione è stata proposta tardivamente.
Va, innanzitutto, sottolineato che, sul tema della decorrenza del termine di cui all’art. 38, comma 2, cod. proc. pen. sono emersi due diversi orientamenti nella giurisprudenza di legittimità.
Secondo un primo orientamento, ai fini della decorrenza del termine di tre giorni per la proposizione della dichiarazione di ricusazione, in caso di avvenuta scadenza dei termini ordinari, occorre fare riferimento ad una situazione obiettiva di pubblicità, collegata non alla reale conoscenza del fatto, ma soltanto
alla sua conoscibilità con l’ordinaria diligenza (cfr. Sez. 2, n. 5844 del 12/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282627; Sez. 2, n. 18210 del 30/04/2010, Battipaglia, Rv. 247049; Sez. 2, n. 30441 del 18/06/2003, Rea, Rv. 226570).
Altro orientamento, cui sembra avere aderito l’ordinanza impugNOME, afferma, invece, che, quando la causa addotta attiene ad eventi o atti giudiziari venuti in essere al di fuori dell’udienza e del processo, occorre fare riferimento al momento in cui l’imputato ha acquisito una conoscenza personale, effettiva ed integrale, della stessa (Sez. 2, n. 39415 del 09/09/2019, Tibia, Rv. 277105; Sez. 6, Sentenza n. 19533 del 06/05/2014 DCOGNOME, Rv. 260893).
Con riferimento al caso di specie, questa Corte rileva che, qualunque orientamento si voglia adottare, l’istanza del ricorrente è in ogni caso tardiva.
In particolare, la Corte territoriale, richiamando l’art. 38 cod. proc. pen., ha ritenuto che le ragioni sulle eventuali cause di ricusazione fossero emerse fuori udienza, nello specifico in data 18 settembre 2023.
Da qui la tardività della dichiarazione di ricusazione rispetto al termine di tre giorni previsto dalla legge a pena di inammissibilità.
3.2.La ricorrente ha contestato tale dato, ritenendo che la data postulata del 18 settembre 2023 sia solo una data di protocollazione interna dell’ente, non efficace per la conoscibilità della causa di astensione-ricusazione.
La doglianza, in punto, è meramente assertiva ed oppositiva, ma non supera la questione relativa al momento di decadenza.
Ed è quanto sottolinea motivatamente e significativamente il Collegio della ricusazione, sostenendo che COGNOME non ha documentato la tempestiva proposizione dell’istanza, non essendovi alcun elemento che consenta di ritenere che la conoscenza della dedotta esposizione debitoria della dott.NOME COGNOME sia stata acquisita entro i tre giorni precedenti la presentazione dell’istanza.
Correttamente la Corte d’appello ha rilevato che la ricorrente neanche ha prodotto la documentazione rilasciata dal Comune di Messina, ma ha allegato semplicemente una visura – verosimilmente tratta dal sito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, priva di data – dalla quale emerge l’iscrizione a ruolo, dedotta a sostegno della dichiarazione di ricusazione.
3.3.11 Collegio della ricusazione ha, quindi, correttamente ravvisato la tardività della presentazione dell’istanza di ricusazione, rispetto alla quale il ricorrente non ha opposto argomentazioni in grado di disarticolare il ragionamento proposto, né ha dimostrato la correttezza normativa del suo operare.
3.4. Sul punto, deve evidenziarsi che la dichiarazione di ricusazione deve contenere a pena di inammissibilità (art. 41 cod. proc. pen.), tra l’altro, l’indicazione dei motivi e RAGIONE_SOCIALE prove.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale per quanto attiene sia ai termini che alle modalità di presentazione, sicché anche la mancata produzione dei documenti idonei a comprovare l’esistenza della causa di ricusazione ovvero dei presupposti legittimanti l’esercizio di tale strumento processuale è causa di inammissibilità della domanda e non può essere saNOME invocando la possibilità di assumere, se necessario, le opportune informazioni anche documentali (Sez. 1, n. 7890 del 28/01/2015, Acri, Rv. 262324 – 01).
Gli altri due motivi, come si è detto, sono assorbiti dall’accoglimento del secondo.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. In ragione RAGIONE_SOCIALE statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determiNOME in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 29 febbraio 2024
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Il Presidente