Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10118 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10118 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/09/2025 della Corte d’appello di Napoli
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha rigettato l’ista di ricusazione del AVV_NOTAIO della Sesta sezione penale della Corte di appello di Napoli, AVV_NOTAIO, proposta dall’imputato NOME, nell’ambito del procedimento penale n 1179/2024 R.G. app.;
che, avverso detto provvedimento, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore;
che, con un unico motivo, articolato in più censure, il ricorrente deduce la violaz degli artt. 111, comma 2, Cost., 6, paragrafo 1, CEDU, 34, 36, 37, 38, 127 e 606, comma 1, lett. c) e lett. e), cod. proc. pen.;
che, con una prima censura, il ricorrente sostiene che «la Corte di appello avrebb dovuto tenere conto che … la AVV_NOTAIOssa COGNOME ha dichiarato di astenersi in merito dichiarazione di ricusazione proposta da NOME nel procedimento n O 1478/19 nei confronti del Presidente del Collegio, AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME»; che «tale circostanza non p essere derubricata a fatto processualmente neutro, destinato ad esaurire la propria portat all’interno del procedimento scandito dalle norme codicistiche»; che, «in siffatte situazion sostanza non dovrebbe mai cedere alla forma: sebbene la dichiarazione di astensione non sia stata accolta dal Presidente, questo non vuol dire che il problema non sussiste»; che «riman pur sempre il fatto che la giudice oggi chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità dell’impu NOME … ha lei stessa ritenuto di non essere nelle condizioni migliori di imparzialità e di per attendere ad un compito così gravoso»; che «la dichiarazione di astensione espressa dalla AVV_NOTAIOssa AVV_NOTAIO non riveste i caratteri della pretestuosità o di una dichiarazione meramen “cautelativa”, tutt’altro, siamo di fronte ad una dichiarazione di astensione pienamente fondat
che, con una seconda censura, il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto tenere conto che «la Corte di appello di Napoli, Sez. III, di cui faceva parte la AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nell’ambito del proc. pen. n. 19/21 R.G. app., ha conosciuto e valutato il meri del p.p. n. 1478/2019 R.G. pm Napoli per cui oggi pende appello»; che, «nonostante il giudizi al COGNOMEe la dottAVV_NOTAIONOME COGNOME aveva preso parte si» fosse «concluso con una pronuncia d’inammissibilità, la stessa aveva comunque conosciuto e valutato appieno il merito della vicenda oggetto del processo di primo grado»; che «la stessa Corte di appello aveva comunque ritenuto di dover assumere una ben precisa posizione anche in ordine al merito della stessa dichiarazione, sia pure in punto di manifesta infondatezza dell’istanza»;
che, con una terza censura, il ricorrente sostiene che «la Corte di appello avrebbe dovut tenere conto che … i motivi della ricusazione proposta dall’AVV_NOTAIO nei confronti presidente del collegio … AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME, già conosciuti dalla AVV_NOTAIOssa COGNOME costituiscono altrettanti motivi di appello della sentenza di condanna sui cui la AVV_NOTAIOssa COGNOME e oggi chiamata a pronunciarsi»; che «con la dichiarazione di ricusazione della Presidente de Collegio RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME, promossa in data 18 ottobre 2021, l’AVV_NOTAIO aveva sottoposto all’attenzione della Corte di appello di Napoli numerose significative anoma compiute dal Tribunale nel corso del dibattimento, tutte sostanzialmente riconducib comportamento che appariva non imparziale da parte dello stesso Tribunale»; che «le stesse anomalie costituiscono oggetto di precipue doglianze dell’atto di appello, dei motivi nuovi e d eccezioni … sulle COGNOMEi oggi è chiamata nuovamente a pronunciarsi la AVV_NOTAIOssa COGNOME COGNOME membro del Collegio A Sezione III della medesima Corte di appello»;
che il motivo, nella prima censura, risulta inammissibile, atteso che, con ess ricorrente, in sostanza, contesta il decreto presidenziale che ha deciso sulla dichiarazion astensione; che, al riguardo, deve essere ricordato che «il decreto presidenziale che decide senz formalità sulla dichiarazione di astensione è sottratto ad ogni mezzo di impugnazione sia in vi del principio di tassatività delle impugnazioni sia perché si tratta di provvedimento merame ordinatorio di natura amministrativa e non giurisdizionale, i cui effetti restano limitati a dell’ufficio e assolvono alla funzione di conservare il prestigio dell’amministrazione della giu e la fiducia dell’opinione pubblica nella imparzialità dei giudizi» (cfr. Sez. VI, 05/03/1998, COGNOME, Rv. 211959; Sez. 1, n. 40159 del 30/09/2009, COGNOME, Rv. 245203); che la censura, nel resto, è generica e meramente assertiva;
– che il motivo, nelle restanti censure, risulta manifestamente infondato, atteso che, co correttamente rilevato nel provvedimento impugnato, la Corte di appello, con l’ordinanza del novembre 2021, non è affatto entrata nel merito dei fatti contestati al NOME, essendosi lim ad affermare che non era stata allegata la copia del verbale da parte del ricusante di guisa la dichiarazione risultava inammissibile; che si è, dunque, trattato di una pronuncia di m inammissibilità, fondata sul rilievo dell’omessa allegazione di un atto; che tale “natura risulta mutata dal rilievo marginale effettuato dalla Corte di appello alla manifesta infonda del ricorso, atteso che «in tema di ricusazione, la manifesta infondatezza dei motivi, che legit la declaratoria di inammissibilità, si caratterizza per una sommaria delibazione che si arresta limine” rispetto all’ambito peculiare dello scrutinio di merito e che consiste in una verifica e di corrispondenza al modello legale, concernendo il sindacato del giudice la mera plausibili risultante “ictu oculi”, dei motivi che sorreggono l’atto» (Sez. 6, n. 37112 del 05/04/ Iannuzzi, Rv. 253462); che, nel caso in esame, per giunta, la manifesta infondatezza non sol aveva avuto rilievo marginale rispetto «all’assorbente» rilievo riconosciuto alla manc allegazione della copia del verbale, ma era legata al solo generico richiamo dell’orientamen giurisprudenziale, secondo il COGNOMEe costituisce indebita manifestazione del proprio convinciment da parte del giudice, rilevante ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc l’anticipazione di valutazioni sul merito della “res iudicanda”, ovvero sulla colpevole innocenza dell’imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta, sia all’inter medesimo procedimento che in un procedimento diverso, senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge o allorché es invadano, senza necessità e senza nesso funzionale con l’atto da compiere, l’ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto o in parte gli esiti; che era, dunque, ma COGNOMEsiasi valutazione in ordine al merito delle censure mosse dal COGNOME; che la circostanza c i motivi della ricusazione proposta dall’AVV_NOTAIO nei confronti della AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME corrisponderebbero «ai motivi di appello della sentenza di condanna sui cui la AVV_NOTAIOssa COGNOME e oggi chiamata a pronunciarsi» non assume alcun rilievo, atteso che, come detto, la Corte d appello, con l’ordinanza del 3 novembre 2021, non era affatto entrata nel merito dei f contestati al NOME;
– che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, I’ll febbraio 2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente