Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25792 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25792 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Caltanissetta, con ordinanza del 12 gennaio 2024, ha rigettato l’istanza di ricusazione proposta dall’imputato NOME COGNOME, a mezzo del difensore procuratore speciale, nei confronti dei componenti della Seconda Sezione della Corte di Appello di Caltanissetta nell’ambito del procedimento penale n. 669/23 RG.CA
1.1.La richiesta di ricusazione, ex art. 34 cod. proc. pen. era motivata nel modo seguente:
a)il collegio della Seconda Sezione Penale della Corte di Appello GLYPH nella medesima composizione aveva rigettato plurime richieste di concordato sulla pena ai sensi dell’art. 599-bis comma 1 cod. proc. pen. proposto nell’ambito del procedimento parallelo avente n. 557/23 R.G. nei confronti di una serie di soggetti legati a COGNOME e a tutti gli imputati del procedimento n. 669/23 RGCA, tutti accusati di fare parte della medesima associazione criminale ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
b)lo stesso collegio, nella medesima composizione, aveva emesso ordinanza in data 7 giugno 2023 nel procedimento per incidente di esecuzione ( n. 15/23 R.G. Inc. Es.) a carico di COGNOME, allorché lo stesso aveva chiesto l’applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. tra vari titoli irrevocabili per i reati di c agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/90
c)lo stesso collegio nella medesima composizione aveva pronunciato sentenza nell’ambito del procedimento n. 669/23, appena dopo averne separato la posizione, a carico di NOME COGNOME ed in esito all’accordo intervenuto sulla pena e .rinuncia ai motivi di gravame ex art. 599 bis cod. proc. pen.
Tutte tali pronunce emesse dalla Corte di Appello nella medesima composizione costituivano, secondo il ricorrente una manifestazione di giudizio sulla sussistenza dell’associazione nella sua interezza e un giudizio a dir poco negativo già anticipato in ordine alla personalità e al profilo criminale del ricusante.
1.2. La Corte di Appello ha ritenuto infondata la dichiarazione di ricusazione in ordine a tutti e tre i profili dedotti.
Avverso l’ordinanza della Corte di Appello ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il difensore osserva:
quanto al primo profilo di incompatibilità indicato sub a), che il collegio, nel procedimento parallelo non si era limitata a rigettare la richiesta di concordato ma aveva espresso una valutazione di disvalore ritenendo di non concedere le
circostanze attenuanti generiche e aveva anticipato il giudizio di responsabilità in ordine alla sussistenza del reato associativo;
quanto al profilo di incompatibilità sub c) che il collegio nell’accogliere i concordato in appello nei confronti del coimputato COGNOME, aveva anticipato il giudizio sulla sussistenza del reato associativo, pregiudicando uno dei motivi di appello di COGNOME sulla inesistenza del sodalizio. La posizione di NOME era collegata a quella di COGNOME anche per la commissione in concorso di uno dei reati fine per cui la pronuncia circa la correttezza della imputazione palesava il convincimento della Corte sulla sussistenza e responsabilità dei correi in ordine a tutte le imputazioni del COGNOME, comuni a quelle di NOME.
quanto al profilo di incompatibilità sub b), che il collegio in sede di incidente di esecuzione si era espresso in termini negativi sulla persona di COGNOME e sulle attività illecite connesse al traffico di stupefacenti.
Il Procuratore generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato il motivo.
La Corte della ricusazione, come detto, ha rigettato la richiesta di ricusazione ritenendola infondata sotto i tre diversi profili dedotti, con un percorso argomentativo conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità.
In ordine al profilo della incompatibilità derivante dall’avere la Corte rigettato nei confronti di taluni imputati la richiesta di pena patteggiata, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, GLYPH secondo cui “Non sussiste alcuna causa di incompatibilità al giudizio nei confronti del giudice di appello che rigetti la richiesta di pena patteggiata, formulata congiuntamente dall’imputato e dal pubblico ministero, ai sensi dell’art. 599-bis, commi 1 e 3, cod. proc. pen., neanche qualora, pur non essendo prescritto dall’art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., indichi le ragioni del mancato accoglimento, perché ciò non determina alcuna indebita anticipazione del convincimento sul merito dell’impugnazione e sulla fondatezza dei relativi motivi, ma costituisce adempimento dell’obbligo di manifestazione RAGIONE_SOCIALE ragioni della adozione del provvedimento di rigetto” (Sez. 3, Sentenza n. 12061 del 19/02/2020, Rv. 278769). La Corte ha altresì richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 64 del 2022, depositata il 10 marzo 2022,
con cui sono state dichiarate o non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34, co. 2, c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, co. 2, e 111, 2, Cost., nella parte in cui tale disposizione non prevede che il giudice del dibattimento che ha rigettato la richiesta dell’imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova non possa partecipare al giudizio che prosegue nelle forme ordinarie.
La decisione è immune dalle censure articolate, in maniera generica e avversativa, dal ricorrente.
L’art. 599 bis cod. proc. pen. relativo al concordato anche con rinuncia ai motivi di appello, prevede che, qualora la Corte di Appello ritenga di non accogliere la richiesta concordata fra le parti, quando procede nelle forme di cui all’art. 598 bis cod. proc. pen. (ovvero in camera di consiglio senza la partecipazione RAGIONE_SOCIALE parti), dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio con le forme previste dall’art. 127 (comma 3); quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione RAGIONE_SOCIALE parti, la Corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio (comma 3 bis).
La sequenza procedimentale così descritta prevede, dunque, che il giudice del rigetto del concordato proceda poi al giudizio. Questa Corte con la sentenza Sez. 6 n. 2180 del 04/11/2022, dep. 2023, Qosa Agon, Rv. 284204 ha già dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 599-bis cod. proc. pen., per violazione degli artt. 24, 25 e 76 Cost., nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità a partecipare al giudizio del collegio che abbia disatteso la richiesta di concordato sulla pena in appello, trattandosi di pronuncia incidentale adottata nella medesima fase processuale, non anticipatoria della decisione conclusiva e ragionevolmente affidata al medesimo giudice per esigenze di continuità e globalità. Invero la Corte costituzionale ha più volte affermato che, per la ricorrenza di un’ipotesi di incompatibilità del giudice, occorre che le precedenti valutazioni, anche di merito, siano state compiute in “fasi diverse” del procedimento e non nel corso della medesima fase (cfr. ex multis ordinanze n. 123 del 2004, n. 370 del 2000 e n. 232 del 1999; sentenza n. 131 del 1996). Proprio con le citate pronunce è stata affrontata dalla Corte costituzionale, nel senso della manifesta infondatezza, la questione dell’incompatibilità del giudicante che, prima dell’apertura del dibattimento, aveva rigettato la richiesta di rito speciale ( ord. n. 123 del 2004).
Anche il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 64 del 2022, è pertinente. La Corte ha dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34, co. 2, c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 3,
co. 2, e 111, co. 2, Cost., nella parte in cui tale disposizione non prevede che il giudice del dibattimento che ha rigettato la richiesta dell’imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova non possa partecipare al giudizio che prosegue nelle forme ordinarie. La Corte ha richiamato il principio generale di non configurabilità di una incompatibilità “endofasica”, rilevando che il provvedimento di rigetto della richiesta di messa alla prova, cui viene attribuita efficacia pregiudicante, si colloca, non già in una fase processuale precedente e distinta, ma nella stessa fase – quella dibattimentale – rispetto alla quale l’invocato effetto pregiudicante dovrebbe dispiegarsi. In tale sentenza la Corte Costituzionale ha osservato che la giurisprudenza costituzionale, è costante, a partire almeno dal 1996, nel ritenere del tutto ragionevole che, all’interno di ciascuna RAGIONE_SOCIALE fasi intese come sequenze ordinate di atti che possono implicare apprezzamenti incidentali, anche di merito, su quanto in esse risulti, prodromici alla decisione conclusiva -, resti, in ogni caso, preservata l’esigenza di continuità e di globalità, venendosi altrimenti a determinare una assurda frammentazione del procedimento, che implicherebbe la necessità di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere (ex plurimis, Corte cost. n. 7 del 2022, n. 66 del 2019, n. 18 del 2017, n. 153 del 2012, n. 177 e n. 131 del 1996; ordinanze n. 76 del 2007, n. 123 e n. 90 del 2004, n. 370 del 2000, n. 232 del 1999). In questi casi, «il provvedimento non costituisce anticipazione di un giudizio che deve essere instaurato, ma, al contrario, si inserisce nel giudizio del quale il giudice è già correttamente investito senza che ne possa essere spogliato: anzi è la competenza ad adottare il provvedimento dal quale si vorrebbe far derivare l’incompatibilità che presuppone la competenza per il giudizio di merito e si giustifica in ragione di essa» (sentenza n. 177 del 1996). La Corte ha rilevato che del principio di non configurabilità di una incompatibilità “endofasica” sono già state fatte disparate applicazioni, concernenti decisioni negative su richieste di ammissione a riti speciali, o a forme alternative di definizione del procedimento, assunte dal giudice del dibattimento in sede di atti introduttivi. Sono state dichiarate, infatti, manifestamente infondate, per la ragione indicata, questioni volte a introdurre l’incompatibilità a esercitare le funzioni di giudice del dibattimento nei confronti del giudice che – in considerazione della permanenza RAGIONE_SOCIALE conseguenze dannose o pericolose del reato e della ritenuta gravità del fatto – abbia respinto la richiesta di oblazione cosiddetta discrezionale, presentata dall’imputato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento ai sensi dell’art. 162-bis del codice penale (ordinanze n. 370 del 2000 e n. 232 del 1999); o l’incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice che, prima dell’apertura del dibattimento, si sia pronunciato (negandola) in ordine all’idoneità della condotta riparatoria dedotta dall’imputato ai fini del Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
proscioglimento per estinzione del reato ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468) (ordinanza n. 76 del 2007); ovvero, ancora, l’incompatibilità del giudice dibattimentale che abbia respinto in limine la richiesta di giudizio abbreviato condizionato all’assunzione di determinati mezzi di prova (ordinanza n. 433 del 2006).
In ordine al profilo di incompatibilità collegato al fatto che il colleg chiamato a giudicare COGNOME, nella stessa composizione, quale giudice della esecuzione aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato tra vari titoli irrevocabili, ha rilevato che:
le valutazioni espresse dai giudici che hanno emesso l’ordinanza nell’ambito del procedimento di esecuzione GLYPH riguardavano fatti storici definitivamente giudicati;
-il ricusante non aveva dedotto che i fatti descritti nei titoli irrevocabi avessero ad oggetto gli stessi fatti storici per i quali COGNOME era imputato nel procedimento i cui giudici aveva dichiarato di ricusare (n. 669/23).
La decisione è in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità con cui si è chiarito che non costituiscono causa legittima di ricusazione le valutazioni espresse dal giudice sulla personalità dell’imputato in una pregressa sentenza resa nei suoi confronti ma relativa ad un diverso fatto storico, atteso che in mancanza dell’identità oggettiva del fatto non può configurarsi alcuna compronnissione del principio di imparzialità ( ex plurimis, Sez. 6 n. 22435 del 31/05/2022, COGNOME, Rv 283272; sez. 5, n. 21146 del 07/02/2019, Giunchiglia, Rv 275347).
5.In ordine al profilo di incompatibilità collegato al fatto che il collegi chiamato a giudicare NOME nel procedimento n. 669/23 aveva pronunciato sentenza nei confronti di NOME COGNOME, coimputato nel medesimo procedimento prima che la sua posizione venisse stralciata, accogliendo la richiesta di pena concordata ai sensi dell’art. 599 bis, ha osservato che:
il ricusante aveva depositato solo il dispositivo della sentenza emessa nei confronti di COGNOME da cui emergeva che la pena inflitta in primo grado era stata ridotta considerando “le già concesse circostanze attenunati generiche”, sicchè in assenza della motivazione non poteva dirsi che la Corte di Appello avesse espresso alcuna valutazione in merito alla posizione di COGNOME, tale da poter essere apprezzata in termini di pregiudizio dell’imparzialità dei componenti del collegio ora chiamati a giudicare la sua posizione.
– non sussiste, comunque, alcuna valida causa di ricusazione nei confronti del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni correi e che successivamente pronunci o concorra a pronunciare altra sentenza nei confronti di altri concorrenti nello stesso reato, ancorché nel secondo processo occorra valutare le medesime fonti di prova già valutate nel primo processo. L’autonomia RAGIONE_SOCIALE posizioni di ciascun concorrente consente, pur nella naturalistica unitarietà della fattispecie, una scomposizione del fatto in una pluralità di condotte autonomamente valutabili in processi distinti, senza che la decisione dell’uno possa influenzare quella dell’altro
Si tratta di decisione conforme ai principi più volte espressi dalla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione in relazione al tema della incompatibilità a pronunciare sentenza nei confronti di un imputato da parte del giudice che abbia giudicato i computati, essendosi precisato, anche con riferimento ai reati associativi, che “non sussiste alcuna valida causa di ricusazione del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni coimputati e che successivamente concorra a pronunciare in separato processo altra sentenza nei confronti di altro concorrente nel medesimo reato associativo, qualora la posizione di quest’ultimo, e, dunque, la sua responsabilità penale, non sia stata oggetto di valutazione di merito nel precedente processo” (ex multis, Sez. 6, n. 39367 del 15/06/2017, COGNOME, Rv. 270848; Sez. 5, n. 6797 del 16/01/2015, COGNOME, Rv. 262730; e più in generale con riferimento ai coimputati nel medesimo reato Sez. 5, n. 5533 del 08/01/2019, COGNOME, 275378)
6.All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende