Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 13270 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 13270 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME nato il 30/09/1969 a Rende
avverso l’ordinanza della Corte di appello di Catanzaro del 19/09/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Proct. nitore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorK
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19/09/2024 la Corte di appello di Catanzaro h dichidrato inammissibile l’istanza di ricusazione presentata da NOME COGNOME nei conl ronti del giudice dott.ssa NOME COGNOME dinanzi alla quale si sta -svolgendo il giudizio abbreviato nel procedimento n. 3804/17 a carico di COGNOME-ese -+ 119 (c.d. “Reset”): ha rilevato la Corte che non era stato dato conto della data della conoscenza della causa della ricusaziorle . e che comunque il provvedirrento adottato dal Giudice a fini cautelari, riguardante l’imputato NOME COGNOME:!rbo,
rientrava tra le competenze inerenti al grado di giudizio e non costituiva indebita manifestazione anticipata di convincimento sul merito nei confronti di COGNOME.
Ha proposto ricorso COGNOME tramite i suoi difensori.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 38 e 41 cod. proc. pen.
La Corte aveva contraddittoriamente formulato rilievi in ordine alla prova riguardante la data di conoscenza della causa di ricusazione, ma aveva poi comunque esaminato il merito della stessa, fermo restando che la data della conoscenza correlata alla notifica del provvedimento in materia cautelare, adcttato nei confronti di Superbo, era stata indicata e che peraltro sulla parte ricipiante grava l’onere di documentare la causa di ricusazione e non la data di conosii:enza della stessa.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motk, a .ione in relazione all’art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
La Corte si era soffermata sulla circostanza che il giudice avesse legittimamente esercitato le funzioni demandategli, venendo in rilievi) un provvedimento «de libertate». Ma tale questione non era stata sollevata, essendosi l’istanza basata sulla valutazione in concreto operata dal Giudice nel provvedimento emesso su istanza del coimputato COGNOME. Era stata prospettata la configurabilità di un bis in idem cautelare nel presupposto che l’associazicne di stampo mafioso oggetto di contestazione nel processo “Reset” fosse coperta dal giudicato relativo al procedimento “Vulpes”.
La questione parimenti coinvolgeva gli imputati COGNOME e COGNOME, fermo restando che in sede di riesame, dopo rinvio disposto dalla Corte di cassi:. ione, era stata riconosciuta nei confronti di COGNOME la sussistenza del bis in iderr.
Ma il Giudice nel caso in esame aveva rilevato che le associazioni contestate nei due processi sono diverse, il che esclude il bis in idem.
Di qui la configurabilità di un’indebita anticipazione del convincimento !;(..ii fatti oggetto di contestazione.
La Corte aveva sostenuto che mancasse una connotazione dec: soria implicante una valutazione deliberativa sulla colpevolezza dell’imputato.
Ma in realtà il Giudice aveva espresso il suo convincimento prima del momento deliberativo finale con anticipazione degli esiti della decisione circa l’esis:enza dell’associazione e circa le condotte che dovrebbero rientrare nell’ambito della stessa.
Né era stato fatto riferimento a condotte successive, non coperte da gli. d cato. Di qui la carenza della motivazione del provvedimento impugnato, che si limitava ad una generica disamina su profili estrinseci e incontestati.
Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria chiedendo il rigett ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Relativamente al primo motivo, è sufficiente rilevare che la Corte non h fondato il proprio giudizio sull’intempestività dell’istanza, pur avendo rilevat non era stata comprovata la data della conoscenza della causa di ricusazione.
Ed invero la Corte ha comunque esaminato il merito dell’istanza ravvisar done poi la radicale infondatezza.
Deve aggiungersi che la prova della conoscenza ben può essere allegai:2i dalla parte interessata, come nel caso di specie avvenuto, senza che su di essa cjr3v specifici oneri probatori, salva la possibilità di sindacare sul punto le alle difensive.
Venendo al secondo motivo, con cui si contesta la valutazione della 2orte in ordine all’insussistenza della causa di ricusazione di cui all’art. 37, c lett. b) cod. proc. pen., deve rilevarsene l’infondatezza.
Va, su un piano generale, rilevato che assume valore pregiudicante una valutazione di merito espressa dal Giudice nello stesso o in altro procedimen sulla sussistenza del fatto-reato e sulla colpevolezza dell’imputato e che pe -altro rilevano valutazioni di merito formulate in fasi diverse del procedimento i:. nella medesima fase, a meno che si tratti di provvedimenti che eccedano i limi loro propri, traducendosi in impropria anticipazione non dovuta (sul punto si l’in a plurime pronunce della Corte costituzionale: sent. n. 123 del 2004; ord. n del 2000; sent. n. 283 del 2000; cfr. anche Sez. 3, n. 27966 del 09/03;: COGNOME, Rv. 281591 – 01).
Nel caso di specie, come esattamente rilevato dalla Corte, il provvediment di cui è stata prospettata la valenza pregiudicante, è stato emesso a fini Cell telari nella medesima fase, nel quadro delle competenze accessorie a tal fine demandate allo stesso Giudice.
Deve aggiungersi che il provvedimento ha riguardato un diverso imputato, relativamente al quale -anche in presenza di un giudicato cautelare consoliiiit è stato escluso che ricorresse il dedotto bis in idem: deve su tali basi escludersi che sia stata formulata una valutazione di merito in ordine alla colpevolez2a di COGNOME e che sia stata implicitamente prospettata la sussistenza dell’assoc a ri
e il coinvolgimento di tale imputato all’interno di essa, non rilevando, per cun che proprio nei confronti di COGNOME a fini cautelari fosse stata riconosciut configurabilità del “bis in idem”.
Deve anzi rimarcarsi come sul punto il ricorso sia aspecifico, non es:Eendo prospettati, se non assertivamente, elementi tale da suffragare l’effettiva ide delle posizioni dei diversi imputati anche in ordine alla valenza tempor dell’addotto bis in idem, ciò che di per sé vale ad escludere qualsivoglia va enza pregiudicante nei confronti di COGNOME della valutazione formulata nei ccn ‘ron del coimputato COGNOME.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali, non ravvisandosi i presupposti per l’irrogazione di una san :i aggiuntiva.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso il 12/03/2025