Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5784 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5784 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta da NOME COGNOME COGNOME‘ambito del procedimento pendente a carico di questi dinanzi al giudic monocratico del Tribunale di Messina. La Corte distrettuale ha anzitutto richiamat una precedente e analoga dichiarazione di ricusazione, già dichiarat inammissibile per la manifesta infondatezza; ne ha tratto la conclusione, quind della inammissibilità anche della presente richiesta, per essere essa di carat sostanzialmente riproduttivo delle ragioni poste a fondamento della precedente Ha poi evidenziato, la Corte territoriale, come non siano state dalla dif nemmeno compiutamente esplicitate le ragioni del preteso interesse – da parte del giudice ricusato – ad addivenire a una condanna dell’imputato; comportamenti in tal senso censurati, del resto, rappresentano niente altro, non l’esplicazione dei poteri decisori ordinariamente riservati al giudice.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore NOME COGNOME, deducendo nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., nonché per violazione e applicazione degli artt. 37 e 38 cod. proc. pen., in combinato disposto con gli 47 e 48 CDFUE e con gli artt. 24, 25, 27 e 97 Cost, unitamente agli artt. 21 e CDFUE, lamentando violazione del diritto di difesa.
La difesa ha poi depositato memoria, a mezzo della quale ha integralmente ribadito le motivazioni poste a fondamento dell’atto di impugnazione.
Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non vi sono ragio per discostarsi. È inammissibile, in particolare, la richiesta di ricusazione ch specifichi in maniera dettagliata su quale delle ipotesi tassative pre dall’art. 37 cod. proc. pen. essa sia basata. Giova ricordare, sul punto, co ipotesi di ricusazione abbiano veste, struttura e funzione di norme eccezionali, essere esse limitative dell’esercizio del potere giurisdizionale, sotto il profil incisività sulla ordinaria capacità processuale del soggetto titolare dell’u giurisdizionale; tali ipotesi si ingeriscono all’interno di una materia di ordina giudiziario, inerente al rapporto di impiego di diritto pubblico esistente fra e giudice, che è, consequenzialmente, sottratta alla disponibilità delle parti e stesso giudice. Trattasi di eccezioni che trovano origine e giustificazione n necessità di far salva la credibilità dell’operato degli organi giurisdizion presenza di peculiari situazioni di inesigibilità del rispetto dei doveri d’uffi
parte del soggetto investito delle funzioni di giudice. I casi di ricusazione quindi tassativi, sia in quanto non applicabili in via analogica, sia perché consentita esclusivamente una interpretazione letterale, restandone esclusa un lettura estensiva (Sez. 2, n. 2703 del 05/06/1992, COGNOME, Rv. 190793 Sez. 6, n. 2491 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205669).
Nel caso di specie, le doglianze sono tutte pedissequamente riproduttive di profili di critica già adeguatamente vagliati dalla Corte di appello, oltre ad e connotate da una marcata aspecificità, prospettando esse, infine, approd ermeneutici contrastanti sia con il dato normativo, sia con il consolid insegnamento della giurisprudenza di legittimità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, 25 gennaio 2024.