Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30556 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30556 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME nato a Zungri il 27/03/1959
avverso l’ordinanza emessa il 21 febbraio 2025 dalla Corte d’appello di Catanzaro
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la richiesta di ricusazione proposta da NOME COGNOME nei confronti del giudice NOME COGNOME presidente del Collegio investito del giudizio di appello nei procc. riuniti n. 2344/2023 e n. 2022/2024 R.G. (cd. “RAGIONE_SOCIALE“). Tale richiesta era fondata sul fatto che il medesimo giudice aveva concorso a pronunciare, quale presidente del Collegio, la sentenza di appello nel proc. n. 1206 2021 nei confronti di NOME COGNOME e altri, processo denominato “Nemea”, avente ad oggetto l’imputazione di partecipazione all’associazione di stampo mafioso dei COGNOME di COGNOME, contrapposta alla cosca COGNOME di COGNOME, sentenza nella quale la posizione di COGNOME sarebbe stata incidentalmente
valutata con riferimento alla contestazione associativa e alla ricostruzione dei rapporti conflittuali tra le due consorterie, attribuendo ad COGNOME la veste di esponente di vertice della omonima cosca.
2. NOME COGNOME ricorre per cassazione, deducendo con un unico motivo di ricorso i vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché di violazione degli artt. 34, 36, lett. g), e 37 cod. proc. pen. Rileva, in primo luogo, la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, da un lato, afferma che la dichiarazione di ricusazione è inammissibile per mancato assolvimento dell’onere di produzione documentale e, dall’altro lato, esamina nel merito l’istanza, rigettandola.
Sotto altro profilo, si deduce il vizio di violazione di legge in considerazione del fatto che le medesime fonti di prova utilizzate nel processo “Nemea” per affermare la responsabilità di Soriano in relazione alla cosca di appartenenza (contrapposta a quella di COGNOME che, in più parti della motivazione, si afferma guidata dal ricorrente) sono state utilizzate anche per l’affermazione di responsabilità di COGNOME in relazione alla contestazione associativa mossa nel processo “RAGIONE_SOCIALE“. Ad avviso del ricorrente, dunque, con la motivazione nel processo “Nemea” si è sostanzialmente anticipato il giudizio sulla sua responsabilità nel procedimento in corso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto, oltre a non confrontarsi con la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di ricusazione per la mancata allegazione di atti relativi al processo cui la stessa si riferisce, è generico e confutativo.
La Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, completamente trascurata dal ricorrente, che si limita ad insistere nella propria tesi, ha escluso che le argomentazioni contenute nella sentenza che ha definito il processo “Nemea” costituiscano una anticipazione del giudizio di responsabilità in ordine alle imputazioni contestate nel presente procedimento in quanto i passaggi relativi al ricorrente e al suo ruolo di “Boss di COGNOME” si inseriscono nel contesto ricostruttivo del contenuto delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia in merito, peraltro, alla sola vicenda dell’omicidio di NOME COGNOME risalente agli anni ’90. Appare, dunque, evidente, sulla base di tale ineccepibile argomentazione, che non vi è stata alcuna anticipazione del giudizio di responsabilità del ricorrente.
2. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in
favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 maggio 2025
Il Consigliere estensore
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