Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40816 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40816 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME, nato a ENNA il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del 30/06/2022 della CORTE di Appello di Catania;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Procuratore generale, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
lette le memorie di replica alle conclusioni del P.g., trasmesse a mezzo p.e.c. in data 4 settembre 2023 dal difensore di NOME COGNOME, con le quali si insiste per l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza adottata a seguito della camera di consiglio partecipata del 30 giugno 2022 e depositata il successivo 4 luglio, la Corte di appello di Catania rigettava l’istanz ricusazione proposta da NOME COGNOME nei confronti del dottor COGNOME, che compone il collegio preposto alla celebrazione del procedimento n. 546/2021, cui è riunito i procedimento n. 681/2021.
Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME (imputato) e NOME COGNOME (responsabile civile), deducendo, con separati ricorsi, violazioni della legge penale sostanziale e le inosservanze della legge processuale in appresso sinteticamente riportate.
3. NOME COGNOME.
3.1. All’udienza dell’Il maggio 2022 la difesa aveva sollevato questioni in diritto ed ave sul punto, prodotto memoria con indicazione degli argomenti dirimenti direttamente collegati alla giurisprudenza costituzionale formatasi in tema di funzione pregiudicante ambito di applicazione della ricusazione. La Corte ha totalmente pretermesso in motivazione di riscontrare tali deduzioni, così determinando inosservanza della legge processuale per omessa motivazione sui temi dedotti.
3.2. I medesimi vizi sono dedotti in riferimento alla ravvisata carenza di interesse a ricusazione in riferimenti ai fatti descritti al capo 11, condotta che costitui anticipazione di giudizio.
3.3. Ancora, i medesimi vizi sono dedotti quanto alla ritenuta carenza di interesse di NOME COGNOME alla ricusazione del AVV_NOTAIO COGNOME, quale estensore della sentenza n. 112/2021, con la quale erano stati manifestati convincimenti pregiudicanti rispetto ai reit / ati contestati nel procedimento in cui l’istanza è stata prodotta.
4. NOME COGNOME.
4.1. violazione di legge ed inosservanza della legge processuale in ordine alla rilevat carenza di interesse alla ricusazione in riferimento alla funzione pregiudicante svolta relazione alla decisione assunta sul capo 11 (v. secondo motivo proposto dalla COGNOME). 4.2. Ancora, i medesimi vizi sono dedotti in riferimento alla rilevata carenza di intere alla ricusazione, quanto alla funzione pregiudicante svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME nella redazio della sentenza n. 112/2021 (v. terzo motivo di ricorso svolto nell’interesse della Frontin 4.3. Con un secondo ricorso -proposto dal medesimo difensore nell’interesse della stessa parte- si deduce ancora, in aggiunta, la inosservanza (ai danni di altra coimputata) dell norma processuale che presidia il principio del contraddittorio nel processo penale, in quanto la Corte non avrebbe correttamente notificato (notifica effettuata a mezzo p.e.c.
presso i difensori invece che presso il domicilio eletto dalla coimputata) il decret di citazione ad altra parte del processo, che in ragione di tale difetto di citazione non avre partecipato al giudizio camerale in cui si trattava della ricusazione proposta da COGNOME COGNOME.
4.4.-5. Con i successivi motivi di ricorso la difesa di NOME COGNOME ripete i medesimi mot già proposti con il primo ricorso depositato.
Il Procuratore generale presso questa Corte, in data 3 luglio 2023, rassegnava conclusioni scritte motivate, con le quali chiedeva il rigetto dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’istanza di ricusazione, proposta solo da NOME COGNOME, aveva ad oggetto la posizione di iudex suspectus, incolpevolmente assunta dal AVV_NOTAIO COGNOME, che, giudicando della posizione processuale di imputati diversi dal COGNOME, ebbe a valutare (incidentalmente) anche posizioni strutturalmente intersecanti con quelle del COGNOME, oggi ricorrente. verte dunque in ipotesi di ricusazione “per aver il giudice procedente manifestato il propr convincimento, nei confronti del medesimo soggetto, sui fatti oggetto di imputazioni differenti, nell’esercizio delle proprie funzioni, ma nel corso di diverso procedime penale” (art. 37, comma 1, cod. proc. pen., come modificato da Corte cost. Sent. n. 283 del 2000, in G.U. n. 30 del 19.7.2000).
2. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
2.1. Il ricorso proposto dalla parte (NOME COGNOMECOGNOME che non aveva prepesto l’istanza al Corte di appello è inammissibile, non avendo la ricorrente proposto l’istanza di ricusazion decisa dalla Corte di appello con l’ordinanza qui impugnata.
Sul punto la giurisprudenza di questa Corte si è già espressa, con orientamento dal quale il Collegio non intende discostarsi. In tema di ricusazione, infatti, la legittimazione alla proposizione del ricorso per cassazione contro l’ordinanza di rigetto spetta solament alla parte che abbia proposto la relativa dichiarazione e non anche a chi sia intervenuto ne procedimento in camera di consiglio fissato ex art.41, comma 3, cod. proc. pen., senza però aver proposto analoga dichiarazione, in quanto la partecipazione all’udienza della parte non ricusante, non comporta per quest’ultima l’attribuzione di un autonomo e indipendente titolo di legittimazione ad impugnare l’ordinanza di rigetto (in questi prec termini: Sez. 6, n. 24087 del 17/5/2016, Rv. 267158-01).
2.2. Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è del pari inammissibile, difettan i presupposti per la ricusazione.
2.2.1. E’ inammissibile, per carenza di interesse alla deduzione del vizio processuale che incide la posizione processuale di parte diversa dal ricorrente, il primo motivo speso con secondo ricorso presentato dal medesimo difensore. Questa Corte ha sul punto già avuto modo di affermare che l’imputato non vanta un proprio diretto interesse, giuridicamente apprezzabile, a prospettare la inosservanza della legge processuale consumata ai danni di altra parte processuale, tanto che questi non sarebbe legittimato a eccepirla, ai sens dell’art. 182 c.p.p. (sul punto v. Sez, 4, n. 47288 del 17/11/2014, Rv. 261071; Sez. 4, 3462/2008, n.m.; Sez. 3, n. 6443 del 08/04/1998, Rv. 210971; da ultimo, Sez. 4, n. 11514 del 26/1/2023, n.m.) e, comunque, perché il conseguente annullamento inciderebbe esclusivamente sull’altrui posizione processuale, che non ne è inscindibilmente legata a quella del ricorrente.
2.2.2. Quanto alla concreta natura pregiudicante della funzione giurisdizionale svolta n giudizio già definito, occorre ancora una volta ribadire che non sussiste alcuna valida caus di ricusazione nei confronti del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni correi e che successivamente pronunci o concorra a pronunciare altra sentenza nei confronti di altri concorrenti n medesimo reato, anche qualora nel secondo processo occorra valutare le medesime fonti di prova già valutate nel primo processo. Infatti, l’autonomia delle posizioni di cias concorrente consente, pur nella naturalistica unitarietà della fattispecie, una scomposizion del fatto in una pluralità di condotte autonomamente valutabili in processi distinti, se che la decisione dell’uno possa influenzare quella dell’altro (Sez. 6, n. 3840 24/11/1999, Rv. 216328; Sez. 5, n. 797 del 16/1/2015, Rv. 262730). Tale ultima pronuncia ha pure statuito che non sussiste alcuna valida causa di ricusazione del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni coimputati e che successivamente concorra a pronunciare in separato processo altra sentenza nei confronti di altro concorrente nel medesimo reato, qualora la posizione di quest’ultimo, e, dunque, la sua responsabilità penale, non sia stata oggetto d valutazione di merito nel precedente processo. Quando si sono ritenuti sussistenti i presupposti per la ricusazione, ciò si è fatto perché nel precedente provvedimento emesso dallo stesso giudice si erano espresse valutazioni sul “merito” della responsabilità d medesimo soggetto e non perché vi è stato un medesimo contesto di accertamento dei fatti (Sez. 6, n. 47586 del 1/10/2014, Formenti, Rv. 261219). Nella fattispecie all’esame medesimo giudice che compone il collegio preposto alla valutazione dei fatti asseritamente pregiudicati si è infatti pronunciato su fattispecie diverse, che peraltro non vedev imputato il ricorrente, esprimendo in quella sede valutazioni assolutamente continenti e necessarie alla valutazione di quei fatti-reato (nei termini Sez. 1, n. 45470 del 25/10/200 Rv. 233378). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2.3. I motivi proposti sono dunque tutti manifestamente infondati in diritto .e meritano la dichiarazione di inammissibilità.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, in r del grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la con pagamento della sanzione in favore della Cassa delle Ammende, che si ritiene calcolare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pr e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 settembre 2023.