Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17880 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17880 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso presentato da
COGNOME NOME, nato Palermo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/01/2024 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, la quale ha concluso chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Napoli dichiarava la inammissibilità della ricusazione formulata da NOME COGNOME nei riguardi di NOME COGNOME, magistrato componente del Tribunale di Napoli monocratico.
Rilevava la Corte di appello come nessuna incompatibilità fosse sorta in capo alla dott.ssa COGNOME per avere ella adottato, nel corso del giudizio, l’ordinanza con cui aveva rigettato l’eccezione di incompetenza ai sensi dell’art. 11 cod. proc. pen. formulata dalla difesa del COGNOME.
Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 37 e 38 cod. proc. pen.; 21, 41, 47 e 48 CDFUE; 24, 25, 27 e 97 Cost., e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale adottato il provvedimento impugnato con una procedura de plano, inaudita altera parte, dunque in violazione del diritto di difesa per mancato rispetto del principio de.
2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 11 cod. proc. pen.; 3, 24 e 25 Cost.; 41, 47, 48 e 54 CDFUE; 6, 13 e 47 CEDU, e vizio di motivazione, anche per “travisamento del diritto”, per avere la Corte distrettuale omesso di pronunciarsi sulla specifica questione giuridica posta dalla difesa in ordine alla “richiesta di rimessione” che era stata avanzata ai sensi del suddetto art. 11 del codice di rito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME sia inammissibile.
Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato.
La Corte di appello di Napoli ha fatto corretta applicazione della disposizione dettata dall’art. 41, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui, per la decisione sulla dichiarazione di ricusazione, «quando i motivi addotti sono manifestamente infondati, la corte, senza ritardo, la dichiara inammissibile con ordinanza avverso la quale è proponibile ricorso per cassazione».
Al riguardo, nella giurisprudenza di legittimità si è reiteratamente precisato che tale procedura de plano, peraltro prevista nel codice di procedura penale con riferimento a numerose situazioni procedinnentali, non viola alcuno dei principi o dei diritti richiamati dal ricorrente: essendo stato chiarito, in particolare, ch
manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 41, comma 1, cod. proc. pen., per asserita violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost., 6 CEDU) e dei principi del giusto processo, nella parte in cui consente al giudice collegiale competente di dichiarare inammissibile la richiesta di ricusazione senza previa fissazione dell’udienza camerale, poiché, quanto all’art. 6 CEDU, ne è esclusa l’applicabilità ai procedimenti o subprocedimenti incidentali e, quanto all’art. 111 Cost., rientra nell’insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli differenti di contraddittorio, sia esso meramente cartolare o partecipato, atteso che resta sempre garantito il diritto di difesa (così, tra l altre, Sez. 5, n. 18522 del 07/03/2017, Palau, Rv. 269896). Argomenti, questi, validi anche con riferimento alle ulteriori norme di rango sovranazionale richiamate nell’atto di impugnazione.
3. Anche il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato.
Del tutto priva di pregio è la doglianza difensiva con la quale si è denunciata la presunta illegittimità dell’ordinanza impugnata, per non essere stata esaminata dalla Corte di appello la specifica questione della applicabilità, nel caso di specie, dell’art. 11 cod. proc. pen.: e ciò per l’ovvia considerazione che ogni aspetto attinente alla correttezza giuridica di provvedimenti adottati in via interlocutoria nel corso del procedimento può essere eventualmente rappresentato dalla parte interessacon l’atto di impugnazione contro la sentenza che definisce il relativo giudizio dibattimentale, giusta la previsione generale dettata dall’art. 586 cod. proc. pen.
Né è configurabile alcuna delle cause di ricusazione elencate dall’art. 37 cod. proc. pen., le uniche in relazione alle quali, in ragione del principio di tassativi vigente in materia, è consentito alla parte interessata di proporre una dichiarazione a norma dell’art. 38 cod. proc. pen. Di certo non costituisce causa di ricusazione del giudice la circostanza che l’imputato abbia prospettato di avere un rapporto di inimicizia con il pubblico ministero che, nel procedimento considerato, aveva promosso l’azione penale: tale situazione avrebbe potuto, al più, giustificare una ipotetica sollecitazione ad astenersi rivolta al rappresentante della pubblica accusa, che è pacificamente non ricusabile (art. 52 cod. proc. pen.), ma giammai legittimare la presentazione di una dichiarazione di ricusazione del giudice per il sol fatto di essere “collega” – come di legge nel ricorso – di quel pubblico ministero.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/04/2024