Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36184 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36184 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurator NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO per il ricorrente, che con memoria del 6/6/2024 hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 8/1/2024 la Corte di Appello di Catanzaro ha dic inammissibile l’istanza di ricusazione proposta dalla difesa di NOME COGNOME n del AVV_NOTAIO‘udienza preliminare AVV_NOTAIO con riferimento a
abbreviato nei confronti di COGNOME NOME NOME altri 119.
In tale procedimento la difesa del COGNOME con istanza in data 18/9/2023 avev la revoca o modifica della misura coercitiva della custodia in carcere, applicata a quanto gravemente indiziato in ordine al delitto di partecipazione all’associazione ma al capo 1), rilevando che, anche a seguito dei contributi dichiarativi resi da NOME dell’esame degli atti acquisiti a seguito del deposito ex art. 415 bis cod. pe cautelari poste a fondamento della misura dovevano ritenersi superate. Il AVV_NOTAIO per preliminare, però, con ordinanza del 13/9/2013 aveva disatteso l’istanza.
La richiesta di ricusazione si fondava sull’assunto secondo cui la AVV_NOTAIOssa NOME l’istanza, anziché esprimersi sulle esigenze cautelari e sulla pr adeguatezza della misura, si sarebbe indebitamente espressa sul merito dei fatti o procedimento. La Corte di appello, invece, ritenendo che il GUP sì fosse limitato a v elementi sottoposti a suo giudizio, non riconosceva alcuna valutazione dì merito da indebitamente espressa e dichiarava, pertanto, la richiesta di ricusazione inammiss sua manifesta infondatezza.
Avverso l’ordinanza della Corte territoriale il COGNOME ha presentato due cassazione, l’uno a firma degli AVV_NOTAIO.ti COGNOME AVV_NOTAIO, e l’altro a firma del solo avv
Con il primo ricorso ha dedotto:
2.1. Violazione di legge (art. 41 comma 1 e 127 cod. proc. pen.) per avere il G l’udienza preliminare provveduto de plano in assenza dei presupposti di legge ricorrendo la “pretestuosìtà del gravame” o gli altri presupposti di legge ri giurisprudenza per configurare la manifesta infondatezza, atteso anche il provvedi esaminato nel merito il gravame;
2.2. la violazione degli artt. 37 e 41 cod. proc. pen. e l’illogicità e mera a motivazione in relazione alle pretese ragioni della manifesta infondatezza della dich ricusazione e dellInsussistenza della invocata causa di astensione, avendo COGNOME COGNOME atto dell’esistenza di atti indiziari rilevanti laddove invece si pro l’insussistenza delle esigenze cautelari. Il GUP avrebbe, quindi, proiettato la valut profilo della gravità indiziaria così indebitamente anticipando il proprio convincime rilevanza delle prove a carico o a discarico.
Il secondo ricorso, a firma del solo AVV_NOTAIO, ha richiamato la giurispru Sezioni Unite secondo cui “l’indebita manifestazione del convincimento da parte de espressa con la delibazione incidentale di una questione procedurale, anche nell’am diverso procedimento, rileva come causa di ricusazione solo se il giudice abbia an valutazione sul merito della “res iudicanda”, ovvero sulla colpevolezza dell’imputato, tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali, nonchè qu anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito, senza che vi sia n funzionale con il provvedimento incidentale adottato” (Sez. U, n. 41263 del 27/09/2005
232067). Il ricorrente ha, quindi, dedotto che il GUP, anziché attenersi ad una val ordine alle sole esigenze cautelari, “anche in relazione agli elementi acquisiti e cod. proc. pen.”, ha rigettato l’istanza sulla base di valutazioni che ne anticipano merito e, a sostegno del suo assunto, ha riportato integralmente, per incorporazion dell’istanza disattesa dal GUP.
Con requisitoria scritta del 13 maggio 2024 il AVV_NOTAIO ha chiesto d inammissibile il ricorso con le conseguenze di legge.
Con memoria di replica del 6/6/2024 la difesa ha insistito nei motivi gi chiedendo l’accoglimento del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili per la manìfesta infondatezza dei motivi addotti.
1. Come chiarito dalle sezioni unite di questa Corte di cassazione con la richiamata dallo stesso ricorrente, infatti, “l’indebita manifestazione del convincime del giudice espressa con la delibazione incidentale di una questione procedura nell’ambito di un diverso procedimento, rileva come causa di ricusazione solo se abbia anticipato la valutazione sul merito della “res iudicanda”, ovvero sulla co dell’imputato, senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dall procedimentali, nonchè quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della merito, senza che vi sia necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidental (cfr. Sez. U, n. 41263 del 27/09/2005, Rv. 232067, che confermava la decisione del d’appello che aveva respinto l’istanza di ricusazione, in una fattispecie in cui deduceva che il giudice avesse espresso valutazioni sul merito del processo, l’ammissione d’ufficio di nuove prove per superfluità delle medesime).
Nel caso in esame, invece, dall’esame dell’istanza di revoca o modifica del cautelare avanzata dalla difesa – ed integralmente riportata alle pagg. da 7 a 23 de difensiva del 6/6/2024 – emerge che la stessa si fondava sulla prospettazione dell’in dell’accusa di partecipazione all’associazione mafiosa rivolta al ricorrente, anche elementi nuovi e sopravvenuti all’applicazione della misura, che si riferivano esse dalle dichiarazioni del nuovo collaboratore di giustizia NOME COGNOME, messe a dis della difesa solo con la notifica dell’avviso di cui all’art. 415 bis cod. proc. nell’istanza, talvolta anche testualmente.
L’istanza, pertanto, era prevalentemente rivolta ad una rivalutazione del quadro i anche alla luce degli elementi sopravvenuti, prospettando soltanto nelle ultime due p diversa valutazione delle esigenze cautelari sulla quale fondava la richiesta di modifi della misura applicata.
Senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, pertanto, con il provvedimento sede impugnato la Corte territoriale ha rilevato che il GUP si era limitato ad e
argomentazioni addotte a sostegno dell’istanza, valutando come “gli elementi indic sopravvenuti (accertamenti patrimoniali e dichiarazioni di COGNOME) non sono in inficiare il quadro indiziario a supporto della misura carceraria, l’unica in grado d le esigenze cautelari in base alla presunzione definita dall’art. 275 comma 3 cod. non ricorrendo la prova dell’esistenza di elementi dai quali risulta che non sussist cautelari”.
L’articolata richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare si fondava p pretesa svalutazione del quadro indiziario tale da determinare, nell’ottica d cessazione o l’attenuazione delle esigenze cautelari poste a fondamento della misu correttamente l’ordinanza impugnata ha rilevato che le espressioni utilizzate da NOME gli “elementi sopravvenuti e sottoposti al suo giudizio” non potevano indebita manifestazione di convincimento del giudice sui fatti oggetto dell’imputazion dell’art. 37, comma 1 lett. b) cod. proc. pen.: la valutazione degli elementi addott effettuata dal giudice per l’udienza preliminare, lungi dall’integrare l’indebita m del convincimento del giudice con anticipazione della valutazione sul merito d iudicanda”, tale da integrare causa di ricusazione, era imposta e giustificata da procedimentali, per la necessità ed il nesso funzionale con il provvedimento i adottato, in alcun modo idoneo ad integrare la causa dì ricusazione dì cui all’art. lett. b) cod. proc. pen.
Anche il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto la manifesta infon della dichiarazione di ricusazione rendeva inammissibile la doglianza – fondata s argomenti reiterati in questa sede – per l’assoluta assenza dei presupposti idonei sia pure in astratto, le condizioni richieste dalla già menzionata giurisprudenza d unite per la ricusazione del giudice dell’udienza preliminare, sicché legittimamen d’Appello territoriale ha dichiarato con procedura de plano l’inammissibilità della di di ricusazione.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere con pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore dell delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spe n processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il giorno 11 giugno 2024