Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23521 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23521 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a PETILIA POLICASTRO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/02/2024 della CORTE di APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Catanzaro, con ordinanza del 28/2/224, dichiarava inammissibile l’istanza di ricusazione proposta da NOME COGNOME.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 37, comma 1 e 41 comma 1, cod. proc. pen., nonchè il difetto di motivazione rispetto a quanto prospettato con l’istanza di ricusazione. Osserva che sussiste la causa di incompatibilità del Presidente del Collegio giudicante, in quanto lo stesso in altro procedimento si è espresso in ordine all’appartenenza del ricorrente al sodalizio ‘ndranghetistico denomiNOME “RAGIONE_SOCIALE“, che costituisce il presupposto (e, quindi, la causale) del fatto omicidiario per cui si procede; che, invero, l’omicidio in danno di NOME COGNOME NOME troverebbe la sua genesi
proprio nella partecipazione a detto sodalizio del NOME, che sarebbe s agevolato dalla commissione di siffatto omicidio.
Il ricorso è inammissibile per essere manifestamente destituit fondamento l’unico motivo cui è affidato.
Osserva il Collegio che non sussiste la dedotta incompatibilità del giu ricusato, sol che si consideri – come correttamente ha evidenziato la C territoriale – che i fatti su cui si è pronunciato il presidente della Cort sono diversi da quello per cui si procede, trattandosi in un caso del associativo e nell’altro di un fatto omicidiario, sia pure aggravato ai sensi 416-bis.1 cod. pen. Invero, la funzione pregiudicante – che legitti ricusazione – non può essere ravvisata in qualsiasi attività proce precedentemente svolta dallo stesso giudice nel medesimo o in alt procedimento penale a carico dello stesso imputato, ma solo in una valutazio di merito espressa dal giudice, sia sulla sussistenza del medesimo fatto di sia sulla colpevolezza dello stesso imputato. Del resto, le norme che preved le cause di ricusazione sono norme eccezionali e, come tali, di st interpretazione, sia perché determinano limiti all’esercizio del giurisdizionale ed alla capacità del giudice, sia perché consentono un’inger delle parti nella materia dell’ordinamento giudiziario, che attiene al rapp diritto pubblico tra Stato e giudice; ne consegue che la mera connessi probatoria tra due procedimenti, che non comporti una valutazione di meri svolta da uno stesso giudice sul medesimo fatto e nei confronti di iden soggetto, non determina la sussistenza di un’ipotesi di ricusazione non poten ritenere “pregiudicante” l’attività dei giudici ricusati che abbiano partec collegio che ha valutato, in altro e diverso procedimento a carico dello imputato, le stesse fonti di prova in relazione ad un diverso reato o comunq diversi fatti (Sezione 5, n. 11980 del 7/12/2017, COGNOME, Rv. 272845 Sezione 6, n. 14 del 2/1/2014, COGNOME, Rv. 258449 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Né può esser condiviso il percorso logico argomentativo del difensore, c individua nella partecipazione all’associazione di stampo mafioso – per la qua NOME NOME riportato condanna – la causale del fatto omicidiario per cui si pro tenuto conto che detta partecipazione è relativa unicamente all’ambiente quale è maturato l’omicidio e che il giudice ricusato non ha espresso neppur via incidentale alcuna valutazione in relazione alla posizione dell’od ricorrente con riferimento al fatto omicidiario ed ai connessi reati in mat armi, che costituiscono l’oggetto del presente procedimento ed a cui solo occ far riferimento ai fini dell’individuazione di un eventuale pregiudiz giudicante.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 6 giugno 2024.