Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 36438 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 36438 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 07/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 26 maggio 2025 dalla Corte d’appello di Perugia
Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Perugia ha rigettato la dichiarazione di ricusazione proposta da NOME COGNOME nei confronti della AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME, Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Perugia, ricusazione fondata sul fatto che costei aveva emesso un provvedimento cautelare nei suoi confronti in altro procedimento connesso avente ad oggetto gli stessi fatti contestati nel presente procedimento.
NOME COGNOME ricorre per cassazione e, premessa la ricostruzione delle vicende che hanno interessato i due procedimenti, deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, nonché il travisamento delle risultanze probatorie poste a sostegno della dichiarazione di ricusazione. Si deduce, in particolare, che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto che: a) la misura cautelare emessa dalla AVV_NOTAIO.ssa COGNOME riguardasse solo le conAVV_NOTAIOe in danno del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, in quanto la stessa riguardava anche fatti commessi in danno dell’AVV_NOTAIO; b) che i fatti oggetto del presente procedimento non coinvolgano anche il AVV_NOTAIO COGNOME, emergendo tale circostanza dai capi di imputazione.
A sostegno della istanza di ricusazione, si richiama, in particolare, un brano della sentenza di incompetenza funzionale emessa dal Tribunale di Napoli in cui si afferma che le denunce reputate calunniose rientravano in un più ampio disegno di delegittimazione del sistema giudiziario e costituivano l’epilogo di una campagna diffamatoria « contro quell’intreccio tra pubblici ministeri..giudici e avvocati».
Si insiste, dunque, sulla identità dei fatti oggetto dei due procedimenti e per l’annullamento dell’ordinanza impugnata e l’accoglimento dell’istanza di ricusazione.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, nel concludere per l’inammissibilità del ricorso, ha rilevato che non costituisce motivo di incompatibilità la sola comunanza dei fatti in quanto l’incompatibilità sorge solo se il giudice si è già pronunciato sulla conAVV_NOTAIOa dell’imputato per il medesimo fatto , circostanza, questa, che non risulta nel caso in esame.
Sono state, infine, trasmesse delle note redatte, personalmente, dal ricorrente, a sostegno della fondatezza del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto, attraverso delle censure di merito, si limita a prospettare, in termini aspecifici, l’esistenza di una connessione tra i due procedimenti, senza, tuttavia, illustrare in cosa sia consistito l’anticipato giudizio di responsabilità che si assume formulato con la prima ordinanza cautelare.
2.Occorre innanzitutto premettere che, ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., il giudice può essere ricusato dalle parti “se nell’esercizio delle
funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione”.
La giurisprudenza costituzionale, nel tracciare i confini tra i diversi istituti dell’incompatibilità, dell’astensione e della ricusazione, ha chiarito che l’istituto dell’incompatibilità attiene a situazioni di pregiudizio per l’imparzialità del giudice che si verificano all’interno del medesimo procedimento; se tale pregiudizio, invece, deriva da attività compiute in un procedimento diverso a carico di altri soggetti, il principio del giusto processo trova attuazione mediante gli istituti dell’astensione e della ricusazione, che tutelano l’imparzialità della funzione giudicante secondo una logica a posteriori e in concreto (Corte cost. n. 347 del 2010). Come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 283 del 2000 il sistema predisposto dal legislatore con gli istituti dell’incompatibilità, dell’astensione e della ricusazione è strumentale alla tutela del principio del giusto processo in tutti i casi in cui può risultare compromessa l’imparzialità del giudice. Ha, infatti, osservato il Giudice delle Leggi che «le ragioni del pregiudizio sono oggettivamente identiche sia quando il giudice ha manifestato il proprio convincimento all’interno del medesimo procedimento mediante un atto o l’esercizio di una funzione a cui il legislatore attribuisce astrattamente e preventivamente effetti pregiudicanti , sia quando la valutazione di merito è stata espressa in un diverso procedimento (ovvero nel medesimo procedimento, ma mediante un atto che non presuppone una tale valutazione) e gli effetti pregiudicanti debbano quindi essere accertati in concreto, grazie agli istituti dell’astensione e della ricusazione».
Sulla base di queste premesse, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto.
Quanto alla individuazione dell’attività pregiudicante, la Corte costituzionale ha chiarito che non è sufficiente che il giudice abbia in precedenza avuto mera cognizione dei fatti di causa, raccolto prove, ovvero si sia espresso solo incidentalmente e occasionalmente su particolari aspetti della vicenda processuale sottoposta al suo giudizio.
2.1. Le Sezioni Unite ‘Falzone’ (Sez. U, n. 41263 del 27/09/2005, Rv. 232067) hanno, inoltre, chiarito che «costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice, prevista come causa di ricusazione dall’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’anticipazione di valutazioni sul merito della res iudicanda , ovvero sulla colpevolezza od innocenza dell’imputato
in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta sia all’interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge od allorché esse invadano senza necessità e senza nesso funzionale con l’atto da compiere l’ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto od in parte gli esiti».
Più di recente le Sezioni Unite hanno, inoltre, affermato che integra propriamente una causa di ricusazione, ai sensi dell’art. 37, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. – e non una causa di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. – la circostanza che il giudice chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato abbia già pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti di un concorrente nel medesimo reato, quando nella motivazione di essa risultino espresse valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del soggetto sottoposto a giudizio, risultando in tal caso «comunque pregiudicato il valore della imparzialità del giudice» (Sez. U, n. 36847 del 26/06/2014, COGNOME, Rv 260094).
Coerentemente con le coordinate ermeneutiche tracciate dalle Sezioni Unite ‘Falzone’, si è, inoltre, precisato che il carattere indebito della manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell’imputazione, di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., richiede che l’esternazione venga espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l’esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale (Sez. 2, n. 26974 del 24/7/2020, Cittadini, Rv. 279649-01; Sez. 5, n. 3033 del 30/11/2017, dep. 2018, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 272274; Sez. 6, n. 43965 del 30/09/2015, Pasi, Rv. 264985; Sez. 3, n. 17868 del 17/03/2009, Nicolasi, Rv. 243713).
Si è, infine, condivisibilmente affermato che le norme che prevedono le cause di ricusazione sono norme eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, sia perché determinano limiti all’esercizio del potere giurisdizionale ed alla capacità del giudice, sia perché consentono un’ingerenza delle parti nella materia dell’ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice; ne consegue che la mera connessione probatoria tra due procedimenti, che non comporti una valutazione di merito svolta da uno stesso giudice sul medesimo fatto e nei confronti di identico soggetto, non determina la sussistenza di una ipotesi di ricusazione (Sez. 5, n. 11980 del 07/12/2017, dep. 2018, COGNOME Marco, Rv. 272845 – 01)
La Corte territoriale, applicando correttamente tali coordinate ermeneutiche, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici, ha rigettato l’istanza di ricusazione ponendo l’accento sulla diversità dei fatti oggetto
dei due procedimenti e, in particolare, sulla diversità delle persone offese in quanto nel procedimento in cui è stata emessa la misura cautelare la persona offesa era il AVV_NOTAIO COGNOME, all’epoca AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, mentre nel presente procedimento il ricorrente è chiamato a rispondere di reati di cui agli artt. 368 e 595 cod. pen. in danno dell’AVV_NOTAIO.
Rispetto a tale argomentazione, il ricorrente si limita ad insistere genericamente sulla valenza pregiudicante dell’ordinanza cautelare, ma nulla dice sulla effettiva manifestazione di un giudizio da parte del Giudice ricusato in ordine al fatto oggetto del presente procedimento.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME