Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20370 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20370 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/10/2023 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste scritte de il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendola declaratoria
di inammissibilità del ricorso;
lette per l’imputato le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 31/10/2023, la Corte di appello di Roma rigettava l’istanza di ricusazione proposta nell’interesse di COGNOME NOME, imputato per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990 nel procedimento n. 11832/2022 R.G.C.A. nei confronti del Collegio della Quarta Sezione Penale della Corte di appello di Roma, che all’udienza del 4.10.2023 disponeva la riunione del predetto procedimento con il procedimento n. 6377/2022 RG C.A. a carico, tra gli altri, di COGNOME NOME.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME, a mezzo del difensore e procuratore speciale, articolando i motivi di seguito enunciati.
Con un primo motivo deduce vizio di motivazione per illogicità della motivazione, lamentando che l’ordinanza impugnata aveva rigettato l’istanza di ricusazione richiamato in maniera inconferente un precedente giurisprudenziale che non poteva attagliarsi al caso di specie – riunione di due procedimenti che in primo grado erano stati trattati uno con rito abbreviato e l’altro con rito ordinario (l’uno a carico del ricorrente e l’altro a carico di COGNOME NOME, concorren necessario nei reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990 -, in quanto riferit a ipotesi diversa- quella della trattazione congiunta di due procedimenti che in primo grado erano stati giudicati uno con rito abbreviato e l’altro con rito relativo all’applicazione della pena su richiesta delle parti; la motivazione era, dunque, illogica, perché assimilava due posizioni profondamente e radicalmente diverse.
Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 111, comma 2, Cost. e 192 cod.proc.pen., lamentando che la Corte di appello non aveva tenuto conto del principio di diritto affermato dalla sentenza n. 45586/2001 della Corte di Cassazione, secondo cui è abnorme la sentenza con la quale sono contemporaneamente giudicati più imputati nei confronti dei quali erano stati adottati riti diversi.
Solleva, poi, questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 cod.proc.pen. per contrasto con l’art. 111, comma 2, Cost, nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il Giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità penale di imputato giudicato con rito abbreviato, abbia preso cognizione di atti di procedimento connesso e svoltosi con rito ordinario.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
2. La Corte di appello ha correttamente dichiarato inammissibile la ricusazione fondata su questione di incompatibilità del Collegio giudicante in ragione della riunione, disposta dal Presidente, dei procedimenti definiti in primo grado con riti diversi tra il ricorrente e i coimputati (uno a carico dell’odierno ricorrente con ri abbreviato, l’altro a carico di COGNOME e altri con rito ordinario), sul rilievo c provvedimento di riunione non implicava alcuna valutazione in fatto né anticipazione del giudizio di merito.
La decisione è in linea con l’indirizzo giurisprudenziale, secondo cui, in tema di ricusazione, la funzione pregiudicata di cui all’art. 37 lett b) cod.proc.pen,, deve essere costituita -in conformità alla sentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale- da una valutazione di merito, sullo stesso fatto e in ordine al medesimo soggetto, collegata alla decisione finale del processo successivo , costituente un’indebita anticipazione del convincimento giudiziale (cfr Sez. 5, n. 43446 del 12/10/2004, Rv.230221; Sez. 6, n. 18852 del 22/01/2002, Rv. 222032). La Corte costituzionale con la richiamata sentenza ha individuato la “funzione pregiudicante”, che legittima la ricusazione del magistrato, nella “decisione attinente alla responsabilità penale, essendo necessario, perché si verifichi un pregiudizio per l’imparzialità, che il giudice sia chiamato ad esprimere una valutazione di merito collegata alla decisione finale della causa”.
E va ricordato che costituisce principio pacifico che le valutazioni espresse dal giudice nell’esame di una questione incidentale sono causa di ricusazione solo se costituiscono un’anticipazione della valutazione sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza dell’imputato, travalicando i limiti imposti dall’adozione del provvedimento incidentale, con l’espressione indebita di un giudizio non giustificato da un nesso funzionale con l’indicato provvedimento (Sez 2, n. 19648 del 29/03/2007) Rv.236588 – 01, nonchè Sez.5, n. 43446 del 12/10/2004, Rv.230221 – 01, che ha affermato che è priva di fondamento la dichiarazione di ricusazione proposta nei confronti del giudice che abbia disposto la riunione di procedimenti, sul presupposto tra gli altri dell’unica matrice delittuosa ipotizzata per i fatti contestati, in quanto la relativa ordinanza esprime un legittimo potere di decisione preliminare all’interno d’una fase processuale unitaria, e non è comunque pertinente al merito delle contestazioni, precisando in motivazione che una questione di indebita anticipazione del convincimento, rilevante secondo la lett. b) del primo comma dell’art. 37 cod. proc. pen., potrebbe porsi solo nel caso in cui il provvedimento di riunione fosse abnormemente motivato con valutazioni anticipate circa il fondamento dell’accusa).
Nè assume valenza decisiva il richiamo a precedente giurisprudenziale non pertinente, avendo la Corte di appello basato la propria decisione sul corretto
rilievo che il provvedimento di riunione non implicava alcuna valutazione anticipa del giudizio di merito.
Alla luce delle suesposte argomentazioni consegue la manifesta infondatezza della questione di legittimità sollevata in quanto il provvedimento di riuni esente da ogni valutazione anticipata sul merito delle contestazioni, costituisce esercizio di funzione pregiudicante’
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. p non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella a pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 04/04/2024