Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14940 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14940 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME nata a Eboli il DATA_NASCITA; COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA; avverso l’ordinanza del 19 settembre 2023, della Corte d’appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria depositata dall’AVV_NOTAIO il 2 gennaio 2024, in replica alla requisitoria comunicata dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, con la quale si insiste per l’accoglimento dei ricorsi con istanza di rinvio pregiudiziale;
RITENUTO IN FATTO
Oggetto dell’impugnazione è l’ordinanza con la quale la Corte d’appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione proposta dagli odierni ricorrenti nei confronti del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, assegnatario del proc. n. 2468 R.G.Dib. (n. 12404/20 RGNR) iscritto a carico di NOME COGNOME e NOME
COGNOME per i reati di cui agli artt. 110, 81, 612-bis e 595 cod. pen., tutti commessi in danno di NOME COGNOME.
Il ricorso si compone di sei motivi di censura e di un’analitica premessa in fatto, nella quale, nel descrivere le vicende processuali che hanno interessato il giudizio, la difesa ripercorre i singoli momenti ritenuti rilevanti in quanto, in ipotes significativi di una asserita mancanza di imparzialità e indipendenza da parte del giudicante.
In particolare: a) all’udienza dell’8 maggio 2023, il AVV_NOTAIO. COGNOME, che si era riservato di decidere sulle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa, prima di sciogliere la riserva assunta, avrebbe ordinato al AVV_NOTAIO Ministero di depositare la documentazione relativa all’udienza preliminare per poi dare lettura del provvedimento di rigetto dattiloscritto (così mostrando di conoscere la predetta documentazione); b) il magistrato successivamente intervenuto avrebbe, poi, rigettato le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa senza addurre alcuna motivazione e adducendo un errore di sistema (quanto alla richiesta di interrogatorio formulata dall’indagato) inesistente e, comunque, mai provato; c) avrebbe rigettato le richieste istruttorie formulate dalla difesa ritenendo inammissibile il deposito eseguito dalla parte personalmente, non considerando, tuttavia, l’inerzia del difensore nominato d’ufficio e la necessità di assicurare comunque una difesa agli indagati; d) non avrebbe permesso la discussione in merito alla misura cautelare in atto, pur essendo modificati i presupposti oggettivi e soggettivi; e) avrebbe acquisito documentazione relativa ai fatti contestati senza valutarne compiutamente la provenienza o la mancanza di manipolazioni; f) avrebbe rigettato immotivatamente le richieste di proscioglimento avanzate dalla difesa ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e le eccezioni di nullità connesse alla posizione della persona offesa, rappresentata dal padre in conflitto d’interessi; g) non avrebbe rilevato che il fratello dell’asserita persona offesa, era stato il testimone di nozze del figlio del AVV_NOTAIO di Salerno; h) avrebbe poi permesso all’AVV_NOTAIO di irrompere in aula offendendo il COGNOME nel corso della sua stessa deposizione; i) avrebbe, in ultimo, implicitamente rigettato la richiesta di rimessione degli atti al Tribunale di Roma ai sensi del terzo comma dell’art. 11 del codice di procedura penale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ciò premesso, il primo e il quinto motivo, formulati sotto i profili dell’inosservanza di norma processuale e del connesso vizio di motivazione, deducono la nullità dell’ordinanza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inaudita altera parte l’inammissibilità della dichiarazione di ricusazione in difetto dei presupposti normativi fondanti tale pronuncia, facendo riferimento alla riproposizione di altra analoga istanza senza, tuttavia, precisare in che termini si
sarebbe prospettata la predetta analogia e senza rilevare come tale istanza aveva poi portato alla dichiarazione di astensione del giudice ricusato, autorizzata dal Presidente del Tribunale.
Il secondo, il terzo ed il quarto deducono la nullità del provvedimento impugnato deducendo, sotto i profili dell’inosservanza di norma processuale e del vizio di motivazione (solo il terzo), la mancata e puntuale valutazione di motivi di ricusazione collegati dalla difesa ed afferenti alla decisione assunta dal giudice ricusato in ordine alle questioni analiticamente indicate nella premessa in fatto.
Il sesto, in ultimo, attiene alla deAVV_NOTAIOa incompetenza funzionale del Tribunale di Salerno, avendo il COGNOME denunciato sia il Gup (già prima che lo stesso decidesse sul rinvio a giudizio del COGNOME), che il PM e, parallelamente, i singoli magistrati componenti la Corte d’appello avrebbero denunciato il COGNOME per calunnia, acquisendo, così, la posizione di persone offese.
Con la memoria in ultimo depositata, poi, la difesa, invocando l’applicazione del principio di presunzione di innocenza, così come interpretato dalla Corte di giustizia europea nella decisione del 16/11/2021, relativa alle cause riunite (da C748/19 a C-754/19), ha chiesto il rinvio pregiudiziale ex ad 267 TFUE alla CGUE al fine di ottenere una corretta interpretazione e applicazione della normativa europea, chiedendo, in particolare:
– se la conAVV_NOTAIOa del analiticamente descritta in precedenza sia compatibile con gli articoli 19 TUE, 267 TFUE, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali, nonché con i principi dettati dalla direttiva 2016/343/UE e conforme alle garanzie di terzietà ed imparzialità del Giudice nonché di applicazione effettiva del principio di innocenza come riconosciute dall’art. 48 CDFUE da parte dei giudici nazionali, nonché ex art. 19, par. 1, secondo comma, TUE che, come richiama la succitata decisione, “..impone agli Stati membri di prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali che assicuri ai singoli il rispetto del loro diritto a una tu giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, in partico garantendo che gli organi giurisdizionali, chiamati ad applicare ed interpretare soddisfino i requisiti di indipendenza e imparzialità”;
– se la conAVV_NOTAIOa del giudicante sia conforme ai principi di cui agli artt. 47 e 48 CDFUE, nel senso che gli Stati membri devono assicurare l’indipendenza del Giudice, prevedendo che, allorquando questi sia stato denunciato dagli imputati, non possa decidere sugli imputati violando tale circostanza quell’imparzialità e terzietà (art. 48 CDFUE) che devono essere garantite con effettività ed equità e tutti principi che dovrebbero connaturare il giudicante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente inammissibile.
Il ricorrente, per come si è detto, lamenta, in primo luogo, l’insussistenza dei presupposti legittimanti la dichiarazione di inammissibilità (primo e quinto motivo).
La censura è manifestamente infondata.
La Corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità della dichiarazione di ricusazione non già evidenziando la sostanziale sovrapponibilità dell’istanza rispetto ad altre pregresse avanzate nei confronti degli altri giudici assegnatari del procedimento (circostanza valutata ai soli fini della determinazione della sanzione pecuniaria), ma rilevandone la manifesta infondatezza.
In questi casi, la declaratoria di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, si caratterizza, sotto il profilo sostanziale, per una sommaria delibazione che si arresta in limine rispetto all’ambito peculiare dello scrutinio di merito e che consiste in una verifica esterna di corrispondenza al modello legale, concernendo il sindacato del giudice la mera plausibilità, risultante ictu °cui!, dei motivi che sorreggono l’atto (Sez. 6, n. 37112 del 05/04/2012, Iannuzzi, Rv. 253462); sotto il profilo processuale, per la legittima adozione della procedura de plano, senza la partecipazione delle parti in camera di consiglio, previa fissazione di udienza e relativo avviso (Sez. 5, n. 43855 del 5/10/2005, COGNOME, Rv. 233057; Sez. 3, n. 19964 del 29/3/2007, COGNOME, Rv. 236733).
Ugualmente indeducibili sono, poi, le censure sollevate con il secondo, il terzo e il quarto motivo, afferenti, appunto, a conAVV_NOTAIOe endoprocessuali, asseritamente illegittime, tenute dal giudice ricusato, che, in ipotesi, avrebbe gestito l’udienza senza la dovuta imparzialità (il riferimento è alla decisione assunta dal giudice ricusato in ordine alle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa, all’acquisizione di stralci di documenti video e al deposito – personale – da parte degli imputati della lista testimoniale presentata e, nel corpo dei singoli motivi, al rigetto della richiesta di rimessione del processo al Tribunale di Roma ex art. 11 cod. proc. pen. o della eccezione di nullità del processo originato da un “falso” rinvio a giudizio o, ancora, della richiesta di assoluzione piena degli imputati ex art. 129 cod. proc. pen.).
Censure che, in realtà, appaiono meramente riproduttive dei motivi di ricusazione avanzati dinanzi alla Corte territoriale ed evidentemente eccentrici rispetto alla stessa istanza di ricusazione, in quanto, all’evidenza, rappresentano eventuali profili d’impugnazione dei provvedimenti aAVV_NOTAIOati e non già cause di ricusazione dei giudici.
Invero, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, insussistenti sono tanto le prospettate indebite manifestazioni del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell’imputazione, ipotizzabile solo quando l’esternazione venga
espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l’esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale (ex multis, Sez. 5, n. 3033 del 30/11/2017, dep. 2018, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 272274; Sez. 6, n. 43965 del 30/09/2015, Pasi, Rv. 264985), circostanza neanche evocata dai ricorrenti; tanto una pur ipotizzata grave inimicizia, in ipotesi ravvisata i asserite violazioni di legge o in discutibili scelte operate dal giudice nella gestione del procedimento, riguardanti aspetti interni al processo risolvibili con il ricorso a rimedi apprestati dall’ordinamento processuale; laddove l’inimicizia grave rilevante come motivo di ricusazione deve sempre trovare riscontro in rapporti personali estranei al processo e ancorati a circostanze oggettive, mentre la conAVV_NOTAIOa endoprocessuale può venire a tal fine in rilievo solo quando presenti aspetti talmente anomali e settari da costituire momento dimostrativo di una inimicizia maturata all’esterno (Sez. 5, n. 11968 del 26/02/2010, COGNOME, Rv. 246557), circostanza in concreto insussistente ponendosi le conAVV_NOTAIOe evocate da parte ricorrente comunque all’interno di una fisiologica dialettica processuale, risolvibile attraverso gli ordinari strumenti d’impugnazione.
Ugualmente indeducibile è il sesto motivo di ricorso, atteso che la questione, oggetto di un conflitto negativo di competenza sottoposto alla cognizione di questa Corte, è del tutto irrilevante in questa sede.
Alla luce di quanto osservato in precedenza, in ultimo, può essere valutata anche la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Va premesso che il rinvio pregiudiziale ha la funzione di verificare la legittimità di una legge nazionale rispetto al diritto dell’Unione Europea e se la normativa interna sia pienamente rispettosa dei diritti fondamentali della persona, quali risultanti dall’evoluzione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo e recepiti dal Trattato sull’Unione Europea. Sicché il giudice, effettuato tale riscontro, non è obbligato a disporre il rinvio solo perché proveniente da istanza di parte (Cass. civ. Sez. 3 n. 13603 del 21/06/2011, COGNOME contro RAGIONE_SOCIALE, Rv. 618393), non costituendo il rinvio un rimedio giuridico esperibile automaticamente sulla scorta della sola richiesta, spettando al giudice stabilirne la necessità (Sez. Un. Civ., n. 20701 del 10/09/2013, COGNOME contro Proc. Generale c/o Sezione Giurisdizionale Conti; Corte giust. 21 luglio 2011, COGNOME, in C104/10; 22 giugno 2010, COGNOME in CI 88 e 189/10; Sez. 4, n. 50998 del 19/07/2017, COGNOME, Rv. 271353).
Il giudice nazionale (anche di ultima istanza), infatti, non è obbligato a rimettere alla Corte di giustizia delle Comunità europee la questione di
interpretazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere in presenza di un acte claíre che, in ragione dell’esistenza di precedenti pronunce della Corte ovvero dell’evidenza dell’interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale (ex multis Sez. U. Civ., n. 12067 del 24 maggio 2007, RAGIONE_SOCIALE contro Beruffi, Rv. 597142 ; Cass. civ. Sez. 1, ord. n. 22103 del 22 ottobre 2007, RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE, Rv, 599710).
Ebbene, dovendosi operare una preliminare delibazione di fondatezza e rilevanza, si ribadisce, i ricorrenti si limitano a prospettare come profili fondant l’istanza di ricusazione aspetti interni al processo risolvibili con il ricorso ai rime apprestati dall’ordinamento processuale. In quella sede (e non in questa) potranno essere sollevate le censure proposte e in quella sede, eventualmente, potrà porsi un profilo di compatibilità della normativa interna con il diritto comunitario.
Cosicché, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione osta, per difetto di rilevanza, al rinvio pregiudiziale di questione alla Corte di Giustizia a sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, potendo il giudice unionale rifiutarsi di statuire su domande in via pregiudiziale qualora sia manifesto che l’interpretazione richiesta non si trova in rapporto con l’effettività o con l’oggetto del giudizio principale (Sez. 3, n. 42156 del 15/09/2021, COGNOME, Rv. 282461).
In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 gennaio 2024
Il
Il Presidente