Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23901 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23901 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Genova il DATA_NASCITA, contro l’ordinanza della Corte d’appello di Genova del 30.10.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30.10.2023, la Corte d’appello di Genova ha dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione proposta da NOME COGNOME nei confronti del GIP di Genova ed ha condannato perciò l’istante al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 750;
2. ricorre per cassazione NOME AVV_NOTAIO a mezzo del difensore di fiducia che deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nell’applicazione della legge penale, nonché inosservanza di norme processuali: ripercorre, in primo luogo, l’iter del procedimento e segnala che soltanto in data 27.9.2023, accedendo al fascicolo, il difensore dell’odierno ricorrente aveva potuto avvedersi del fatto che gli allegati all’opposizione all’archiviazione erano illeggibili così come, peraltro, ammesso dai funzionari della Cancelleria del GIP e della Segreteria del PM e che, a séguito della proposizione del reclamo, la difesa dell’odierno ricorrente aveva potuto accedere al fascicolo in data 22.9.2023 apprendendo che la medesima dr.ssa COGNOME si era già espressa sulla medesima richiesta di archiviazione in data 16.7.2021; segnala che, pertanto, in data 25.9.2023 il ricorrente aveva inoltrato, tramite il difensore, istanza di ricusazione della dr.ssa COGNOME e che la Corte d’appello, che ne era stata investita, aveva differito la decisione e restituito gli att al GIP per provvedere sul reclamo all’udienza già fissata per il giorno 5.10.2023 dove il reclamo veniva deciso; tanto premesso, osserva che nel procedimento di ricusazione la difesa del ricorrente aveva trasmesso una memoria integrativa in cui erano indicate le varie anomalie che, a suo avviso, avrebbero caratterizzato la vicenda processuale; richiama il parere del PG e rileva che la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’istanza in forza di una interpretazione dell’art. 37 cod. proc. pen. di cui denunzia la illegittimità anche dal punto di vista costituzionale, in quanto la persona offesa non sarebbe tutelata dal rischio della non imparzialità del giudice sino all’udienza preliminare;
3. la Procura AVV_NOTAIO ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l’inammissibilità del ricorso: rileva che il ricorso è articolato attraverso un’ampia ricostruzione della vicenda processuale che, di fatto, costituisce l’intero corpus dell’atto che solo nelle due pagine finali dedica un riferimento ai contenuti del provvedimento impugnato, in tal modo, perciò, violando il modello legale proprio del ricorso per cassazione, che deve necessariamente articolarsi attraverso “motivi tipici a critica vincolata”, evidenziando tanto le norme processuali che si assumono violate in relazione alle lett. b) e c) dell’art. 606 cod. proc. pen. quanto soprattutto, le specifiche ragioni di tale inosservanza da parte del giudice; rileva, ancora, che il ricorso pone la questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 cod. proc. pen. nella parte in cui non consente anche alla persona offesa “venuta a conoscenza a posteriori di difetti procedurali in danno di sé medesima” di “far valere le proprie ragioni in tema di ricusazione” ed osserva che, in ogni caso, si tratterebbe di censure inammissibili in quanto non si traducono in alcuna critica argomentata ai contenuti della motivazione onde vagliarne la rilevanza oltre che la non manifesta infondatezza e che il ricorrente avrebbe dovuto articolare la
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propria censura, semmai, proprio sul punto evocato dalla Corte di merito, dimostrando che la valutazione operata si collocasse in una dimensione decisoria diversa rispetto ai numerosi esempi di assenza di incompatibilità nonostante la reiterazione decisoria del giudice persona fisica, in relazione alla diversa tipologia di pronuncia giudiziale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Con l’istanza di ricusazione di cui si discute – trasmessa in data 25.9.2023 – il COGNOME, persona offesa nel procedimento, aveva dubitato della neutralità del GIP di Genova, dr.ssa COGNOME che, con provvedimento del 16.7.2021, aveva emesso un decreto di archiviazione nel procedimento penale n. 11114/20/21 oggetto tuttavia di reclamo e che era stato annullato dal Tribunale di Genova per irregolarità della notifica della richiesta che era stata inoltrata dal Pubblico Ministero; era seguita una seconda archiviazione disposta in data 25.1.2023 all’esito dell’udienza del 21.11.2022.
La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’istanza per difetto di legittimazione del COGNOME in quanto persona offesa e non parte del procedimento e, in tal senso, ha richiamato la giurisprudenza conforme della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione sul punto.
In tal modo, pertanto, i giudici del capoluogo ligure si sono conformati al principio, costantemente e ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la dichiarazione di ricusazione può essere proposta esclusivamente dalle “parti”, tra le quali non si pone la parte offesa dal reato che tale qualifica non riveste in senso tecnico (cfr., ad esempio, Sez. 6, n. 39203 del 05/07/2005, COGNOME, Rv. 232516 – 01; Sez. 6, n. 48494 del 12/12/2008, COGNOME, Rv. 242149 – 01; conf., tra le non nnassimate, Sez. 2, n. 25219 del 5.5.2022, Zummo)
Si è infatti chiarito che le norme sulla ricusazione hanno natura di norme eccezionali, non suscettibili, in quanto tali, di interpretazione estensiva (cfr., sul punto, Sez. 5, n. 36657 del 14/06/2007, Quilici, Rv. 237713 in cui la Corte ha sottolineato che, mentre l’art. 61 cod. proc. pen. estende all’indagato i diritti e le garanzie spettanti all’imputato ed una norma analoga non esiste per la persona offesa).
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., d somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE.
Così decisq in Roma, il 12.4.2024