Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 33674 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33674 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 17/09/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Cosenza il giorno DATA_NASCITA assistito e difeso dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso l’ordinanza in data 31/1/2025 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 31 gennaio 2025, la Corte di appello di Catanzaro dichiarava inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta dalla difesa di NOME COGNOME, nei confronti del AVV_NOTAIO.u.p. del Tribunale di Catanzaro AVV_NOTAIO, nella quale si sosteneva che detto Giudice «dovrebbe celebrare l’udienza preliminare nella quale giudicare il medesimo imputato per lo stesso fatto per il quale ha disposto la restituzione degli atti al P.M.»
La Corte d’appello di Catanzaro riteneva l’inammissibilità della menzionata dichiarazione di ricusazione, in quanto carente della documentazione richiesta ai sensi dell’art. 38, comma 3, cod. proc. pen., avendo la parte depositato unicamente la sentenza resa all’esito del giudizio abbreviato, senza allegare anche l’ordinanza di stralcio, dalla quale sarebbe stato possibile desumere la coincidenza tra i due procedimenti penali.
Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore COGNOME, deducendo con motivo unico, violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 34 e 41 cod. proc. pen.
Il ricorrente deduce che la motivazione dell’ordinanza impugnata Ł inficiata da un manifesto errore percettivo, atteso che all’istanza era acclusa la sentenza pronunciata nell’ambito del giudizio abbreviato e che sarebbe stato sufficiente esaminare il provvedimento allegato all’istanza di ricusazione per rilevare la sussistenza di tutti i presupposti utili ai fini della decisione.
Evidenzia, altresì, parte ricorrente, che la Corte d’appello di Catanzaro ha omesso di rilevare come il capo 1) della nuova richiesta di rinvio a giudizio (datata 14 febbraio 2024) riproduce integralmente il medesimo quadro fattuale già indicato nella sentenza prodotta a firma del Giudice AVV_NOTAIO ed oggetto della decisione di stralcio e restituzione degli atti
al Pubblico Ministero per diversa qualificazione del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Risulta dall’esame degli atti che sulla base della documentazione prodotta alla Corte di appello ai fini della valutazione della dichiarazione di ricusazione non era necessario acquisire l’ordinanza di stralcio in quanto dalla sentenza allegata a detta dichiarazione si evinceva (v. pag. 3) l’esistenza del provvedimento di restituzione degli atti in relazione al capo 1 della rubrica delle imputazioni relativa al proc. N. 4593/2022 R.G.G.i.p. per diversa qualificazione giuridica del fatto, così come l’identità della condotta fattuale era evincibile dal contenuto del nuovo avviso di fissazione dell’udienza preliminare pure prodotto alla Corte territoriale.
Quanto osservato impone l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l’ulteriore corso.
P.Q.M
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l’ulteriore corso.
Così Ł deciso, 17/09/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME
NOME COGNOME