Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37411 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37411 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
Motivazione Semplificata
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 24/06/2025 della Corte di Appello di Bologna;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1.NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione presentata nei confronti della dott.ssa NOME COGNOME, designata quale giudice dell’udienza preliminare nel procedimento in relazione al quale l’odierno ricorrente Ł imputato dei reati di cui agli artt. 416, 368, 648-bis, 648-ter, cod. pen., 2-10-quater d.l.gs. 74/2000, 2621 cod. civ. e 166 d.l.gs. 58/1998.
2.Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 34 e 37 cod. proc. pen.
¨ stato, preliminarmente, evidenziato che l’istanza di ricusazione si fondava sul fatto cheil medesimo giudice, in altro procedimento, aveva già disposto il rinvio a giudizio dello COGNOME per fattispecie criminose identiche seppur riferite ad annualità diverse.
La Corte territoriale avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile la richiesta, ritenendo che non fosse stata allegata documentazione idonea a comprovare l’identità dei fatti oggetto dei due giudizi, nonostante la difesa avesse prodotto gli atti necessari a dimostrare la fondatezza della ricusazione.
I giudici di merito avrebbero impropriamente richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che, in tema di incompatibilità, esclude rilevanza al fatto che lo stesso giudice dell’udienza preliminare abbia emesso decreto che dispone il rinvio a giudizio successivamente annullato ovvero abbia disposto il rinvio a giudizio per i concorrenti nel medesimo reato. A giudizio della difesa, tale ricostruzione non terrebbe conto del fatto che le pronunce valorizzate dal collegio giudicanti sono anteriori all’entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 che ha modificato l’art. 425 cod. proc. pen.
Alla luce di tale modifica normativa il giudice dell’udienza preliminare Ł, infatti, chiamato a svolgere una valutazione di merito sugli elementi raccolti, al fine di verificare se sussista una
ragionevole previsione di condanna. In tale prospettiva, il ruolo del giudice dell’udienza preliminare non potrebbe piø essere ridotto ad un controllo meramente formale, con la conseguenza che la precedente decisione della dott.ssa COGNOME inciderebbe inevitabilmente sull’imparzialità nella valutazione nel presente procedimento avente ad oggetto medesimi fatti asseritamente commessi dallo COGNOME in relazione ad anni di imposta diversi con conseguente violazione dell’art. 37 cod. proc. pen.
L’unico motivo di impugnazione Ł manifestamente infondato.
Deve essere, in proposito, ribadito il consolidato principio di diritto secondo cui l’identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (cfr. Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, COGNOME, Rv. 231799-01;Sez. 5, n. 50496 del 19/06/2018, COGNOME, Rv. 274448 01; Sez. 1, n. 41867 del 26/06/2024, COGNOME, Rv. 287251 – 01), sicchØ costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma e integrando gli estremi del medesimo reato, rappresenti ulteriore estrinsecazione dell’attività delittuosa, distinta nello spazio e nel tempo da quella pregressa (cfr. Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, COGNOME, Rv. 283371-01; da ultimo Sez. 1, n. 16129 del 17/4/2025, COGNOME, non massimata e Sez. 6, n. 27432 del 2/7/2025, COGNOME, non massimata).
Trattandosi, nel caso di specie, di fatti storici autonomi, la circostanza che il medesimo giudice si sia pronunziato su condotte analoghe a quelle oggetto di giudizio commesse in diversi momenti temporali, non comporta l’inquinamento della sua imparzialità e terzietà nel procedimento pendente, ciò, ovviamente, con l’unica eccezione, non dedotta dal ricorrente, relativa al caso in cui nella prima occasione egli abbia incidentalmente espresso il proprio convincimento sui fatti oggetto del successivo procedimento.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 14/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME