Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25793 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25793 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VITTORIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Caltanissetta con ordinanza del 12 gennaio 2024 ha rigettato l’istanza di ricusazione proposta dall’imputato NOME COGNOME, a mezzo del difensore procuratore speciale, nei confronti dei componenti della Seconda Sezione della Corte di Appello di Caltanissetta nell’ambito del procedimento penale N. 557/23 RG.CA.
NOME era stato tratto a giudizio, perché ritenuto responsabile dei delitti di cui all’art. 74 commi 1, 2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e all’art. 73 commi 1 e 4 d.P.R. n. 309/90. All’esito del giudizio abbreviato era stato ritenuto responsabile per entrambe le contestazioni e condanNOME alla pena ritenuta di giustizia. La Corte di Appello aveva confermato la sentenza di condanna, ma la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione aveva annullato la sentenza di secondo grado e rinviato gli atti alla Corte di Appello e aveva invitato i giudici del rinvio a valutare l sussistenza dell’aggravante del numero RAGIONE_SOCIALE persone, l’applicazione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche (il cui diniego -secondo i giudici di legittimità- non sempre era stato congruamente motivato) e la fondatezza della contestata recidiva.
1.1.La richiesta di ricusazione era motivata nel modo seguente:
il collegio della Seconda Sezione Penale della Corte di Appello GLYPH aveva rigettato la richiesta di concordato sulla pena proposta dall’imputato ai sensi dell’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. e disposto procedersi oltre, con la motivazione GLYPH che non si ravvisavano elementi suscettibili di positivo apprezzamento ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche anche in ragione dell’oggetto del giudizio di rinvio;
subito dopo la lettura dell’ordinanza di rigetto, i componenti del collegio avevano accolto la sollecitazione alla astensione formulata dal difensore in ragione dell’espressione anticipata di giudizio sulla richiesta di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche;
-il Presidente della Corte di Appello aveva rigettato la richiesta di astensione.
ricorreva la causa di ricusazione prevista dall’art. 37 comma 1 lett b), per indebita manifestazione da parte del giudice del proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione
Avverso l’ordinanza della Corte di Appello ha proposto ricorso il difensore di COGNOME, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed in particolare dell’art. 37 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Il difensore evidenzia come il giudice della ricusazione abbia fatto malgoverno degli artt. 34 e 37 cod. proc. pen. e non abbia tenuto conto, come sarebbe stato necessario,
dell’anticipazione indebita di giudizio: la difesa non si era lamentata della circostanza che erano state illustrate le ragioni del rigetto, quanto piuttosto che, trattandosi di giudizio di rinvio perimetrato quindi nelle questioni da trattare, la loro esposizione aveva determiNOME una indebita e non consentita anticipazione del loro orientamento in ordine alle questioni che avrebbero dovuto essere trattate ovvero quelle della concedibilità RAGIONE_SOCIALE circostanze e della determinazione della pena così da rendere vano a quel punto il prosieguo del giudizio.
In altri termini le esternazioni della Corte avevano oltrepassato i limiti funzionali allo scopo tipico dell’atto (rigetto del concordato) e avevano invaso, senza necessità e senza giustificazione, lo spazio riservato alla deliberazione conclusiva sul merito della res iudicanda anticipandone arbitrariamente gli esiti.
Il Procuratore generale nella persona del sostituto NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato il motivo.
Si deve premettere che attraverso l’istituto della ricusazione l’ordinamento processuale intende assicurare alle parti uno strumento per estromettere dal processo il giudice che versa in una situazione che possa pregiudicare la sua terzietà e imparzialità, così da assicurare l’osservanza del principio costituzionale del giusto processo ex art. 111, secondo comma, Cost. L’art. 37 cod. proc. pen. prevede tassativamente le cause che possono determinare una situazione di compromissione della terzietà e dell’imparzialità del giudice, dando luogo ad una disciplina in cui i casi di ricusazione sono predefiniti, sicché non possono né essere ampliati né essere applicati in via analogica ( Sez. 5, n. 11982 del 07/12/2017 dep. 2018, COGNOME, Rv. 272662 in motivazione; Sez. 6, ord. n. 20865 del 13/5/2016, COGNOME, Rv. 266943, in motivazione).
3.Nel caso in esame il soggetto istante aveva dedotto, quale causa di ricusazione, quella di cui all’art. 37 comma 1 lett.b) cod. proc. pen., sostenendo che i giudici, nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE loro funzioni e prima che fosse pronunciata sentenza, avessero manifestato indebitamente il loro convincimento sui fatti oggetto della imputazione ed in particolare sul tema di giudizio cui erano stati chiamati dalla sentenza rescindente.
4.11 provvedimento impugNOME non si presta alle censure dedotte.
Il giudice che indichi le ragioni del mancato accoglimento della richiesta di pena patteggiata non manifesta una indebita manifestazione del proprio convincimento.
L’anticipazione di valutazioni sul merito della “res iudicanda” compiuta sia all’interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso possono essere considerate indebite solo quando tali valutazioni non siano imposte o giustificate dalle sequenze procedinnentali previste dalla legge o allorchè esse invadano, senza necessità e senza nesso funzionale con l’atto da compiere, l’ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto o in parte gli esiti (Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021, COGNOME, Rv. 281591; Sez. 2, n. 36250 del 24/11/2020; Sez. U, n. 41263 del 27/09/2005). In altri termini, il carattere indebito della manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell’imputazione, di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., richiede che l’esternazione venga espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l’esercizio RAGIONE_SOCIALE funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale (Sez. 2, n. 26974 del 24/07/2020, COGNOME, Rv. P_IVA).
L’art. 599 bis cod. proc. pen. relativo al concordato anche con rinuncia ai motivi di appello prevede che, qualora la Corte di Appello ritenga di non accogliere la richiesta concordata fra le parti, quando procede nelle forme di cui all’art. 598 bis cod. proc. pen. (ovvero in camera di consiglio senza la partecipazione RAGIONE_SOCIALE parti), dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio con le forme previste dall’art. 127 (comma 3); quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione RAGIONE_SOCIALE parti, la Corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio (comma 3 bis). La sequenza procedimentale così descritta prevede, dunque, che il giudice del rigetto del concordato proceda poi al giudizio. Questa Corte con la sentenza Sez. 6 n. 2180 del 04/11/2022, dep. 2023, Qosa Agon, Rv. 284204 ha già dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 599-bis cod. proc. pen., per violazione degli artt. 24, 25 e 76 Cost., nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità a partecipare al giudizio del collegio che abbia disatteso la richiesta di concordato sulla pena in appello, trattandosi di pronuncia incidentale adottata nella medesima fase processuale, non anticipatoria della decisione conclusiva e ragionevolmente affidata al medesimo giudice per esigenze di continuità e globalità. Invero la Corte costituzionale ha più volte affermato che, per la ricorrenza di un’ipotesi di incompatibilità del giudice, occorre che le precedenti valutazioni, anche di merito,
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siano state compiute in “fasi diverse” del procedimento e non nel corso della medesima fase (cfr. ex multis ordinanze n. 123 del 2004, n. 370 del 2000 e n. 232 del 1999; sentenza n. 131 del 1996). Proprio con le citate pronunce è stata affrontata dalla Corte costituzionale, nel senso della manifesta infondatezza, la questione dell’incompatibilità del giudicante che, prima dell’apertura del dibattimento, aveva rigettato la richiesta di rito speciale (ord. n. 123 del 2004).
Da ultimo la Corte costituzionale con la sentenza n. 64 del 2022, ha dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34, co. 2, c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, co. 2, e 111, co. 2, Cost., ne parte in cui tale disposizione non prevede che il giudice del dibattimento che ha rigettato la richiesta dell’imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova non possa partecipare al giudizio che prosegue nelle forme ordinarie. La Corte ha richiamato il principio generale di non configurabilità di una incompatibilità “endofasica”, rilevando che il provvedimento di rigetto della richiesta di messa alla prova, cui viene attribuita efficacia pregiudicante, si colloca, non già in una fase processuale precedente e distinta, ma nella stessa fase – quella dibattimentale – rispetto alla quale l’invocato effetto pregiudicante dovrebbe dispiegarsi. In tale sentenza la Corte Costituzionale ha osservato che la giurisprudenza costituzionale, è costante, a partire almeno dal 1996, nel ritenere del tutto ragionevole che, all’interno di ciascuna RAGIONE_SOCIALE fasi – intese come sequenze ordinate di atti che possono implicare apprezzamenti incidentali, anche di merito, su quanto in esse risulti, prodromici alla decisione conclusiva -, resti, in ogni caso, preservata l’esigenza di continuità e di globalità, venendosi altrimenti a determinare una assurda frammentazione del procedimento, che implicherebbe la necessità di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere (ex plurimis, Corte cost. n. 7 del 2022, n. 66 del 2019, n. 18 del 2017, n. 153 del 2012, n. 177 e n. 131 del 1996; ordinanze n. 76 del 2007, n. 123 e n. 90 del 2004, n. 370 del 2000, n. 232 del 1999). In questi casi, «il provvedimento non costituisce anticipazione di un giudizio che deve essere instaurato, ma, al contrario, si inserisce nel giudizio del quale il giudice è già correttamente investito senza che ne possa essere spogliato: anzi è la competenza ad adottare il provvedimento dal quale si vorrebbe far derivare l’incompatibilità che presuppone la competenza per il giudizio di merito e si giustifica in ragione di essa» (sentenza n. 177 del 1996). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
La GLYPH Corte ha rilevato che del principio di non configurabilità di una incompatibilità “endofasica” sono già state fatte disparate applicazioni, concernenti decisioni negative su richieste di ammissione a riti speciali, o a forme alternative di definizione del procedimento, assunte dal giudice del dibattimento in sede di atti introduttivi. Sono state dichiarate, infatti, manifestamente infondate, per la
ragione indicata, questioni volte a introdurre l’incompatibilità a esercitare le funzioni di giudice del dibattimento nei confronti del giudice che – in considerazione della permanenza RAGIONE_SOCIALE conseguenze dannose o pericolose del reato e della ritenuta gravità del fatto – abbia respinto la richiesta di oblazione cosiddetta discrezionale, presentata dall’imputato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento ai sensi dell’art. 162-bis del codice penale (ordinanze n. 370 del 2000 e n. 232 del 1999); o l’incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice che, prima dell’apertura del dibattimento, si sia pronunciato (negandola) in ordine all’idoneità della condotta riparatoria dedotta dall’imputato ai fini del proscioglimento per estinzione del reato ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468) (ordinanza n. 76 del 2007); ovvero, ancora, l’incompatibilità del giudice dibattimentale che abbia respinto in limine la richiesta di giudizio abbreviato condizioNOME all’assunzione di determinati mezzi di prova (ordinanza n. 433 del 2006).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.