Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30574 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 30574 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a STORNARELLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
visti gli atti e letto il ricorso dell’AVV_NOTAIO;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
Ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO
1. COGNOME NOME, con istanza trasmessa il 3/04/2024, propone dichiarazione di ricusazione nei confronti del dott. COGNOME, presidente del collegio della Sesta sezione penale che, con sentenza n. 18592 del 29/02/2024, dep. 19/05/2024, ha deciso i ricorsi proposti dal ricorrente (nn. 37700/23 e 35085/23, poi riuniti con provvedimento del 17/10/2023), ai sensi dell’art. 625bis, cod. proc. pen., avverso la sentenza n. 27745 del 14/04/2023 della Seconda sezione della Corte di cassazione.
Al riguardo, espone che alla prima udienza svoltasi 1’11/01/2024 dinanzi alla Sesta sezione del collegio non faceva parte il dott. COGNOME (presidente era il dott. COGNOME) che, invece, risulta presidente del collegio a quella successiva del 29/02/2024 a cui il processo fu rinviato per acquisizioni istruttorie presso il giudice a quo. Di tale mutamento non aveva ricevuto alcuna comunicazione, così risultandogli preclusa la possibilità di avanzare istanza di ricusazione di tale giudice, in quanto aveva già fatto parte di collegio che aveva deciso, con sentenza n. 35789 del 7/07/2023, altri ricorsi presentati ex art. 625-bis cod. proc. pen.
2. Osserva il Collegio che dall’esame degli atti risulta: che il procedimento fu inizialmente fissato dinanzi alla Sesta sezione per l’udienza dell’11/01/2024, con rito de plano per la valutazione di cui alla prima parte del comma 4 dell’art. 625bis cod. proc. pen.; che il Collegio, ritenendo necessario procedere ad acquisizioni istruttorie presso il giudice a quo, rinviò il processo all’udienza del 29/02/2024, stabilendo il rito della camera di consiglio ex art. 127 cod. proc. pen., disponendo che si desse rituale avviso alle parti; che tale adempimento risulta essere avvenuto, avendo la cancelleria della Sesta sezione disposto l’avviso in favore del difensore del ricorrente il 23/01/2024 alle ore 11:50:38; che a detta udienza il Collegio assunse la decisione dichiarando inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME con la sentenza n. 18592/2024 in premessa indicata.
3. Tanto premesso, l’istanza di ricusazione è inammissibile per tardività, in quanto presentata dopo la deliberazione dell’atto da parte del giudice che si assume incompatibile, assunta dal Collegio all’esito dell’udienza camerale del 29/02/2024, a nulla rilevando la mancata conoscenza, da parte dell’istante, della persona fisica del giudice. In tema di ricusazione, infatti, nel caso in cui il fatto ch vi dà luogo sorge o si apprende, (anche incolpevolmente) dopo i termini di cui all’art. 38, comma 1, cod. proc. pen., la presentazione dell’istanza può avvenire entro tre giorni dalla notizia ma, comunque, entro il limite massimo della conclusione del giudizio che si assume pregiudicato, in quanto la causa di ricusazione è, per sua stessa natura, configurabile soltanto rispetto ad un’attività da compiere e non avrebbe senso rispetto ad un atto già espletato (Sez. 1, n.
32907, del 2/07/2014, Sanzone, Rv. 260454; Sez. 2, n. 45052 dell’8/11/2011, Tomaselli, 251354; Sez. 6, n. 42707 del 27/09/2011, Murana, Rv. 250987).
E tanto a prescindere che essendosi l’udienza del 29/02/2024 svolta con il rito della camera di consiglio partecipata – di cui le parti hanno previamente avuto contezza mediante l’avviso di cancelleria – il ricorrente era in condizione di prendere atto della presenza del magistrato che riteneva incompatibile e, dunque, formulare, tramite il difensore, apposita riserva di presentare, nei tre giorni successivi, la dichiarazione di ricusazione, così determinandosi la sospensione del processo, in osservanza del principio affermato dalla Corte di legittimità, anche a Sezioni unite, secondo cui in tema di ricusazione, qualora la relativa causa sia sorta in udienza, la parte personalmente, sia essa presente o meno, o il suo procuratore speciale possono usufruire del termine di tre giorni, per la presentazione della dichiarazione di ricusazione, a condizione che formulino, prima della fine dell’udienza, apposita riserva in tal senso (Sez. 3, n. 12983 del 18/12/2014, dep. 2015, Fiesoli, Rv. 262998 – 01, Sez. U, n. 36847 del 26/06/2014, COGNOME, Rv. 260096 – 01).
In conclusione, la dichiarazione di ricusazione risulta essere stata formalizzata tardivamente, ben oltre i termini perentori stabiliti dalla norma processuale sopra richiamata; ne consegue, pertanto, l’inammissibilità della richiesta, che il Collegio può legittimamente dichiarare all’esito di procedimento “de plano” (Sez. 1, n. 52569 del 28/10/2014, COGNOME, Rv. 261457 – 01; Sez. 3, n. 6211 dell’11/11/2014, dep. 2015, Ragusa, Rv. 264821 – 01).
Consegue, ai sensi dell’art. 44 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 14 maggio 2024
Il Consi COGNOME estensore COGNOME
La Presidente