Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37754 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37754 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 29/10/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN NOME LA COSTA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 05/06/2025 del TRIBUNALE di Paola Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, dato avviso al difensore
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Paola, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. presentata nell’interesse di NOME COGNOME per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra i reati giudicati con due sentenze (1. Tribunale di Paola n. 146/22, confermata con sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, irrevocabile il 21/2/2024; 2. Tribunale di Paola n. 750/21, confermata dalla Corte d’appello di Catanzaro, definitiva il 23/10/2024).
Ricorre NOME COGNOME,a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che denuncia la violazione della legge processuale, in relazione all’art. 37 cod. proc. pen., per l’incompatibilità del giudice dell’esecuzione a giudicare dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. poichØ il magistrato in questione Ł stato l’estensore di una delle sentenze oggetto dell’istanza e, in particolare, di quella che aveva ritenuto insussistente la continuazione tra i due reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Il ricorso Ł inammissibile perchØ rivolto a denunciare una presunta causa di incompatibilità che avrebbe dovuto semmai essere oggetto di specifica dichiarazione di ricusazione (Sez. 1, n. 32907 del 02/07/2014, Sanzone, Rv. 260454), essendo nota la composizione del giudice dell’esecuzione che ha celebrato l’udienza camerale nella quale Ł stata trattata l’istanza di unificazione in sede esecutiva.
La previsione di uno stringente termine di decadenza, previsto dall’art. 38 cod. proc. pen., per la dichiarazione di ricusazione osta a che la questione possa essere proposta, in diverse forme (ricorso per cassazione avverso il provvedimento decisorio che sia stata in
seguito emesso dal giudice ricusabile), oltre il limite temporale ivi stabilito.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 29/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME