Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 50690 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 50690 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 5 giugno 2023 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Letta la requisitoria scritta trasmessa dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la
inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. I difensori di NOME COGNOME, muniti di procura speciale, impugnano il provvedimento descritto in epigrafe con il quale la Corte di appello di Messina ha rigettato l’istanza di ricusazione proposta nei confronti dei componenti del collegio del Tribunale locale chiamati a trattare il giudizio di prevenzione patrimoniale promosso ai danni del padre, NOME COGNOME, (procedimento) nel quale il ricorrente è terzo interessato. Ricusazione nel caso proposta perché i componenti del collegio, nel definire l’istanza, veicolata dall’amministratore giudiziario, autorizzazione alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale della ditta ” RAGIONE_SOCIALE“, sottoposta a sequestro e formalmente ascritta alla titolarità di COGNOME, avrebbero, ultra petita, disposto la chiusura della detta impresa,
imponendone la liquidazione, giustificando siffatta scelta con argomentazioni tali da manifestare l’anticipata espressione del convincimento relativo ai costituti della successiva adozione della confisca della utilità in questione ma anche di tutte gli altri beni sequestrati, ritenuti nella disponibilità del proposto, così da integrar l’ipotesi di cui all’art 37, n. 1, lettera b) cod. proc. pen.
A sostegno del ricorso si rassegnano due diversi motivi di doglianza.
Per un verso si evidenzia che il provvedimento reso dal Tribunale nell’esitare l’istanza dell’amministratore giudiziario, in quanto gravato da evidenti errores in procedendo, non poteva ritenersi espressione di un legittimo esercizio della funzione decisoria rimessa al collegio della prevenzione nell’occasione, perché reso ultra petita (si chiedeva l’autorizzazione a proseguire la relativa attività di impresa e ne è stata disposta la liquidazione in funzione della relativa chiusura) e senza sentire le parti, così come imposto dall’ad 41, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011. Aspetti questi, messi in evidenza con l’istanza di ricusazione ma integralmente pretermessi dalla Corte di appello con la decisione gravata.
Per altro verso, si ribadisce che la motivazione adottata dal Tribunale, sostanziatasi in una anticipata valutazione dei presupposti utili a fondare la confisca dei beni in sequestro anche oltre il tema della stessa riferibilità al proposto dell’impresa intestata al ricorrente, era da ritenersi evidentemente ultronea rispetto allo scrutinio imposto dalla regiudicanda, già assorbito dall’esaustivo riferimento alla ritenuta inattitudine imprenditoriale di NOME COGNOME (che nel programma di protrazione dell’attività di impresa direttamente resa dagli organi della procedura, prospettato dall’amministratore, avrebbe dovuto essere assunto a tempo indeterminato).
Da qui l’indebita anticipazione di giudizio fondante la ricusazione, non accolta dalla Corte malgrado l’esistenza di un pregiudizio decisorio reso ancor più evidente dalla distonia tra le considerazioni di merito rassegnate a sostegno della decisione adottata sulla richiesta dell’amministratore giudiziario (relative alla ritenut riferibilità dell’impresa al padre del ricorrente) e le emergenze di segno contrario emerse dal procedimento principale (che ad avviso della difesa darebbero conto della certa capacità finanziaria del terzo interessato rispetto agli investimenti veicolati sulla attività di impresa sottoposta a confisca e allo stesso non solo formalmente intestata).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il provvedimento impugnato, reso alla luce di una coerente e corretta lettura delle indicazioni di principio rese da questa Corte a sezioni unite con la sentenza ” Lapelosa” (n. 25951 del 24/02/2022), non merita, all’evidenza, censura alcuna.
2. Va ribadito che l’art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., nel caso rivendicato a sostegno della ricusazione che occupa, richiede che il giudice abbia “manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione. L’avverbio “indebitamente”, nella consolidata lettura di questa Corte, non può stare semplicemente a definire un comportamento “non dovuto” perché, se così fosse, sarebbe superfluo (è ovvio che solo i comportamenti non dovuti possono essere sanzionati); piuttosto deve ritenersi che tale avverbio sia stato inserito dal legislatore per caratterizzare un comportamento non solo non dovuto, ma anche ingiusto o illecito o comunque contrario alla legge. L’opinione sulla colpevolezza o sull’innocenza dell’imputato, per assumere un portato pregiudicante rispetto alla successiva decisione, deve dunque essere espressa senza che ne esista necessità ai fini della decisione adottata e fuori da ogni collegamento o legame con l’esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato nella specifica fase procedimentale (Sez. 3, n. 17868 del 17/03/2009, Rv. 243713; Sez. 5, n. 7792 del 16/12/2005, deo. 2006, Rv. 233394).
Nel caso, deve radicalmente escludersi la sussistenza delle dette condizioni legittimanti la ricusazione.
Va in primo luogo evidenziato che il provvedimento reso dal Tribunale ed elevato dal ricorrente a momento di espressione dell’indebita anticipazione di giudizio strumentale alla proposta ricusazione, non contiene autonome valutazioni riferibili alla pericolosità sociale del proposto e alla ascrivibilità, allo stesso, d ditta individuale, intestata al figlio NOME, oggetto immediato della richiesta, veicolata dall’amministratore giudiziario, diretta alla prosecuzione della relativa attività di impresa, previa assunzione del predetto, terzo interessato dall’azione di prevenzione che qui interessa. Riproduce, piuttosto, tratti del provvedimento di sequestro, trascritti letteralmente, destinati a fotografare la cornice di riferimento dell’impresa oggetto di valutazione, in linea con le previsioni di cui alla lettera c) del comma 1, dell’art. 41 del codice antimafia.
4.Quest’ultima norma, infatti, nel definire il contenuto della relazione che l’amministratore deve depositare per consentire al Tribunale di valutare l’opportunità o meno di dare ulteriore corso alla relativa attività di impresa attinta dal sequestro ai sensi del successivo comma 1 sexies della medesima disposizione, sancisce (così anche definendo indirettamente il contenuto della valutazione ascritta all’organo decidente) la necessità di mettere in evidenza (e dunque, a valle, di considerare) il “grado di caratterizzazione” della relativa attività impresa avuto riguardo “al proposto e ai suoi familiari”.
Da qui, senza incertezze, la puntuale linearità della indicazione resa nell’emarginare i tratti di sostanziale riferibilità dell’azienda al padre del ricorren malgrado la diversa formale intestazione; ma anche nel rimarcare la stessa
contiguità del terzo interessato alle iniziative del proposto, anche oltre il legame familiare.
Indicazioni, queste, tutte tratte, per come non poteva che essere, dalle emergenze già acquisite all’interno del procedimento di prevenzione ( qui cristallizzate dalla relativa decisione cautelare), nel caso pienamente coerenti alla regiudicanda devoluta nell’occasione al tribunale in relazione al relativo incidente di cognizione; tribunale al quale era rimessa la valutazione della prospettata prosecuzione dell’attività di impresa secondo le ordinarie logiche di mercato, alla luce del programma prospettato dall’amministratore (che vedeva, nell’assunzione del ricorrente, uno dei passaggi funzionali della proposta continuità aziendale) nonché del quadro imprenditoriale che connotava la relativa prospettiva aziendale (non supportata da sollecitazioni esterne che ne mettessero in evidenza l’utile collocazione sul mercato una volta sganciata dalla devianza criminale giustificativa del sequestro).
Ne emerge, dunque, in linea con le condivisibili valutazioni rese dalla Corte territoriale, una cornice procedimentale di riferimento all’evidenza coerente con i contenuti della valutazione resa nel definire l’incidente decisorio devoluto al Tribunale.
In questo contesto, l’assunta decisione di liquidare l’impresa, senza dare corpo ad eccentricità di sorta, ha finito per assumere contenuti conseguenziali alla reiezione della richiesta di protrazione dell’attività a cura dell’amministrazione giudiziaria alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 41, commi 1 sexies e 5, del codice antimafia mentre la violazione del contraddittorio, parimenti addotta dalla difesa in relazione a siffatta decisione, ove riscontrata, avrebbe al più viziato la legittimità del relativo provvedimento, senza tuttavia, per ciò solo, legittimare l’ipotizzata ragione fondante della prospettata ricusazione.
Da qui la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso da cui conseguono la decisione di inammissibilità di cui al dispositivo e le pronunce di cui all’art 616 cod. proc. pen. nei termini ivi precisati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 21/11/2023.