Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 48470 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 48470 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Crotone il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/06/2023 emessa dalla Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME chiede l’annullamento dell’ordinanza con la quale la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta dal predetto nei confronti della consigliera NOME COGNOME, relatrice nel procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione a carico del ricorrente nonché componente del collegio chiamato a decidere sull’appello
proposto dal COGNOME avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’a 512.bis, 416-bís.1 cod. pen.
2.Con unico motivo di impugnazione, il ricorrente denuncia cumulativi vizi di motivazione dell’ordinanza impugnata. Sostiene, in particolare, che pur avendo correttamente inquadrato i presupposti che legittimano la ricusazione de magistrato, la Corte di appello si è contraddetta nel momento in cui ha esclus che possa dare luogo ad incompatibilità del giudice, rilevante ai fini de ricusazione, il mero provvedimento di rinnovazione dell’istruttoria dibattimenta adottato dai Collegio nel procedimento di appello sulla condanna. L’ordinanza di rinnovazione, infatti, postula una decisione endoprocedimentale, frutto di u preponderante giudizio di indispensabilità del mezzo istruttorio e quindi implic una decisione di merito suscettibile di determinare la violazione del principio imparzialità e neutralità del giudice.
3.11 ricorso è inammissibile.
Con dichiarazione depositata 1’8 novembre 2023 il difensore del ricorrente, avvocato NOME COGNOME, munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso.
Va quindi dichiarata l’inammissibilità del ricorso, sostenuta da sopravvenuta carenza di interesse alla proposizione.
Tuttavia, nel silenzio del rinunciante sulle ragioni dell’operata sc processuale, non prevedendo l’art. 616 cod. proc. pen. distinzioni tra le ipotes inammissibilità previste dall’art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e que contemplate dall’art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 26255 del 17/06/201 Degennaro, Rv. 263921), segue all’adottata declaratoria, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del ammende.
Così deciso il 14 novembre 2023
Il Consiglie COGNOME latore
Il Presidente