Ricusazione del giudice: la persona offesa non è legittimata
L’istituto della ricusazione del giudice è uno strumento fondamentale a garanzia dell’imparzialità della giustizia. Ma chi ha effettivamente il diritto di utilizzarlo? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto cruciale: la persona offesa dal reato, se non si è costituita parte civile, non rientra tra i soggetti legittimati a presentare l’istanza. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il caso: l’istanza di ricusazione presentata dalla vittima
Il caso trae origine dalla decisione di una persona offesa in un procedimento penale di presentare un’istanza per la ricusazione del Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.). La richiesta, tuttavia, è stata dichiarata inammissibile dalla Corte d’Appello competente. Non soddisfatta della decisione, la persona offesa ha proposto ricorso per Cassazione, portando la questione all’attenzione della Suprema Corte.
La decisione della Cassazione sulla ricusazione del giudice
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello, dichiarando a sua volta il ricorso inammissibile. La pronuncia si basa su un principio consolidato e rigoroso del nostro ordinamento processuale penale.
Chi sono le “parti” del processo?
Il punto centrale della questione risiede nella corretta identificazione dei soggetti legittimati a chiedere la ricusazione. La legge riserva questa facoltà esclusivamente alle “parti” del processo. Secondo l’interpretazione costante della giurisprudenza, la nozione di “parte” in senso tecnico-processuale è ben definita e include figure come il Pubblico Ministero, l’imputato e la parte civile. La semplice “persona offesa” dal reato, pur essendo il soggetto passivo della condotta illecita, non acquisisce automaticamente lo status di parte processuale. Per farlo, deve esercitare l’azione civile nel processo penale, costituendosi appunto “parte civile”.
L’interpretazione restrittiva delle norme sulla ricusazione del giudice
La Corte ha inoltre ribadito che le norme che disciplinano la ricusazione hanno natura eccezionale. Questo significa che non possono essere interpretate in modo estensivo o analogico per includere soggetti non espressamente previsti. L’obiettivo è bilanciare la garanzia di imparzialità del giudice con l’esigenza di assicurare un ordinato e celere svolgimento del processo, evitando un uso strumentale o dilatorio dell’istituto.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano su una chiara distinzione tra la figura della persona offesa e quella di “parte” processuale. Richiamando un proprio precedente (Sez. 2, n. 23901 del 12/04/2024), la Corte ha affermato che la facoltà di ricusare un giudice è un potere processuale attribuito esclusivamente ai soggetti che rivestono la qualifica formale di parte. Poiché la persona offesa non riveste tale qualifica, è priva della legittimazione attiva per proporre l’istanza. Di conseguenza, il suo ricorso, essendo stato presentato da un soggetto non autorizzato dalla legge, non può superare il vaglio preliminare di ammissibilità. La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni
La decisione in esame riafferma con fermezza un principio cardine della procedura penale: non tutti i soggetti coinvolti in un procedimento hanno gli stessi poteri. Per la vittima di un reato, questa ordinanza sottolinea l’importanza della scelta di costituirsi parte civile. Solo attraverso tale atto formale, infatti, la persona offesa acquisisce lo status di parte a tutti gli effetti, potendo così esercitare pienamente i diritti e le facoltà che la legge le riconosce, inclusa la possibilità di chiedere la ricusazione del giudice qualora ne ricorrano i presupposti.
Chi può presentare un’istanza di ricusazione del giudice in un processo penale?
L’istanza di ricusazione può essere proposta esclusivamente dalle “parti” del processo in senso tecnico, quali ad esempio il Pubblico Ministero, l’imputato e la parte civile.
La persona offesa dal reato è considerata una “parte” del processo ai fini della ricusazione?
No, la persona offesa dal reato non è considerata una “parte” processuale in senso tecnico e, pertanto, non è legittimata a presentare istanza di ricusazione, a meno che non si sia formalmente costituita parte civile.
Cosa succede se un soggetto non legittimato presenta un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, la legge (art. 616 c.p.p.) prevede che il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35699 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35699 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LATRONICO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata l’ordinanza della Corte di appello di Milano del 3 dicembre 2024, che ha dichiarato inammissibile, per una pluralità di ragioni, l’istanza di ricusazione proposta NOME COGNOME, persona offesa nel procedimento penale n. 29059/2024 RGNR e 17571/2024 RGIP, nei confronti del G.I.P. del Tribunale di Milano AVV_NOTAIO.
Richiamata la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 23901 del 12/04/2024, Rv. 286537), secondo cui la dichiarazione di ricusazione può essere proposta esclusivamente dalle “parti”, fra le quali non rientra la persona offesa dal reato, che tale qualifica non riveste in tecnico, essendo stato precisato in tal senso che le disposizioni sulla ricusazione hanno natura di norme eccezionali e sono, pertanto, insuscettibili di interpretazione estensiva.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30 maggio 2025.