Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44640 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44640 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MONTEGRANARO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona del AVV_NOTAIO, che La chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 4 agosto 2022, la Corte d’appello di L’Aquila ha accolto l’istanza di ricusazione proposta da NOME COGNOME nei confronti di un magistrato, componente del collegio penale dibattimentale nel proc. n. 535/2019 R.G.N.R. disponendo che tutti gli atti compiuti dal Tribunale di Vasto in quel procedimento, fino all’udienza del 21 giugno 2022, conservassero efficacia. La COGNOME ha proposto ricorso contro quella ordinanza dolendosi che la Corte di appello non avesse motivato in ordine alle ragioni per le quali gli atti compiuti dal giudi ricusato dovessero mantenere efficacia. Il ricorso è stato accolto dalla Terza sezione penale di questa Corte con la sentenza n. 6173/23 del 16 gennaio 2023. L’ordinanza pronunciata dalla Corte di appello ai sensi dell’art. 42 cod. proc. pen. è stata dunque annullata nella parte in cui riconosceva efficacia agli atti compiuti fino al 21 giugno 2022, «con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di L’Aquila». Al Giudice di rinvio è stato chiesto di «esporre le ragioni per le quali g atti processuali compiuti dal collegio di culi faceva parte il magistrato ricusato dovevano conservare efficacia. La sentenza di annullamento ha precisato inoltre che, nel compiere tale valutazione, la Corte di appello doveva «tenere conto del fatto che la causa della ricusazione era conosciuta dalla difesa quantomeno già alla data del 21 dicembre 2021, data di audizione del t:este NOME, con la conseguenza che, avendo la difesa proseguito nell’istruttoria senza rilevarla e tenuto conto che la causa di ricusazione dedotta era rappresentata dalla sentenza 1.06.2022, occorre valutare se e in che limiti tutti gli atti posti in es pote essere o meno considerati utilizzabili» (pag. 10 della motivazione).
Investita della decisione quale giudice del rinvio, con ordinanza del 14 aprile 2023 la Corte di appello di L’Aquila ha disposto «che l’attività istruttoria compiut all’udienza del 21 dicembre 2021 conservi efficacia». Secondo la Corte territoriale, «gli atti istruttori compiuti nell’udienza del 21 dicembre 2021, alla lu dell’intervento diretto anche durante l’esame del teste maresciallo della Guardia di finanza NOME», potrebbero essere «minati per il ruolo attivo avuto in tale fase dal giudice di cui poi si otteneva la ricusazione» e tuttavia, alla luce principi affermati dalla sentenza di annullamento (vincolanti per il giudice di rinvi ai sensi dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen.), «la consapevole acquiescenza dimostrata dalle parti» alla presenza nel collegio del giudice poi ricusato «fa sì che la difesa non possa più dolersi» di tale presenza. Di conseguenza, «tutta l’attività istruttoria posta in essere all’udienza dibattimentale del 21 dicembre 2021 deve conservare efficacia».
Contro l’ordinanza del 14 aprile 2023 i difensori di NOME COGNOME, muniti di procura speciale, hanno proposto tempestivo ricorso.
Col primo motivo, la difesa si duole che la Corte di appello non abbia motivato riguardo alla conservazione di efficacia degli atti compiuti nelle udienze dibattimentali del 20 luglio 2021 e del 15 febbraio 2022 né riguardo alla conservazione di efficacia delle numerose altre testimonianze (diversa da quella del maresciallo NOME COGNOME) assunte all’udienza del 21 dicembre 2021.
La difesa osserva che la motivazione richiesta dall’art. 42, comma 2, cod. proc. pen. deve essere compiuta atto per atto e si duole che la Corte non abbia fornito motivazione quanto alla persistente efficacia degli atti compiuti all’udienz del 20 luglio 2021, quando fu decisa una questione processuale preliminare e furono ammesse le prove. Osserva che la Corte non si è pronunciata sull’efficacia degli atti istruttori compiuti all’udienza del 15 febbraio 2022, quando fu escusso un teste. Lamenta che l’ordinanza impugNOME abbia attribuito persistente efficacia all’intera attività istruttoria compiuta nell’udienza dibattimentale del 21 dicembr 2021 senza spiegare le ragioni di questa scelta, se non con riferimento alla deposizione di NOME.
Col secondo motivo, la difesa deduce illogicità della motivazione con la quale si è sostenuto che l’attività istruttoria compiuta il 21 dicembre 2021 deve conservare efficacia.
La Corte territoriale ha rilevato che il giudice poi ricusato intervenn personalmente nell’esame di un testimone che aveva già sentito nell’ambito di un diverso procedimento e questa situazione, nota alla difesa, avrebbe dovuto essere segnalata. Ha sostenuto che, essendosi mostrata acquiescente e avendo rinunciato a far valere il problema, la difesa non può dolersi della presenza del giudice poi ricusato «in relazione ai risultati di tale istruttoria». La difesa cens questa motivazione sotto il profilo della manifesta illogicità. Sostiene che, cos argomentando, la Corte territoriale avrebbe introdotto nel meccanismo della ricusazione una decadenza inesistente. Rileva che l’istanza di ricusazione ha potuto essere proposta solo perché in data 10 giugno 2022 il giudice ricusato (componente del collegio chiamato a decidere sull’accusa di bancarotta fraudolenta formulata nei confronti di NOME COGNOME) ha pronunciato una sentenza dichiarativa di prescrizione quale giudice monocratico, in altro procedimento aperto a carico della COGNOME per violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 e, in questa sentenza, non si è limitato ad escludere la sussistenza della prova evidente dell’innocenza dell’imputata,, ma ha espresso un vero e proprio giudizio di colpevolezza per il reato contestato. La difesa sottolinea che, in assenza di una decisione del giudice, la circostanza che il teste COGNOME fosse stato ascoltato nel procedimento monocratico e poi nel procedimento collegiale e, in entrambi i
casi, il giudice gli avesse personalmente rivolto domande, non comportava la possibilità per la difesa di procedere ai sensi dell’art. 37 cod. proc. pen., atte che la ricusazione non è consentita nei casi previsti dall’art. 36, comma 1, lett. h) cod. proc. pen.
In estrema sintesi – premessa la stretta correlazione esistente tra i fatt oggetto del procedimento per violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 74/2000 (avente ad oggetto l’indicazione nella dichiarazione annuale relativa all’anno di imposta 2011 di elementi fittizi realizzata avvalendosi di fatture oggettivamente inesistenti) fatti oggetto del procedimento di bancarotta (quelle stesse fatture erano indicate nel capo di imputazione quali passività inesistenti esposte in contabilità) – la difes sostiene: che, essendo investito della decisione nel procedimento monocratico e avendo svolto istruttoria in quel procedimento, il giudice avrebbe dovuto astenersi per «gravi ragioni di convenienza» ai sensi dell’art. 36, comma 1 lett. h) cod. proc. pen.; che non era possibile per la ricorrente far valere tali ragioni di convenienza e ricusarlo; che non vi fu dunque alcuna acquiescenza e la motivazione con la quale è stata conservata l’efficacia dell’esame dibattimentale del teste COGNOME si fonda su argomentazioni illogiche.
Con memoria del 18 settembre 202:3, il AVV_NOTAIO generale ha chiesto il rigetto del ricorso sottolineando che l’ordinanza impugNOME ha fatto applicazione del principio di diritto indicato dalla sentenza rescindente secondo la quale, nel caso di specie, in ragione della peculiarità dell’iter processuale, ai fini de valutazione di efficacia degli atti posti in essere dal giudice ricusato, occorrev tenere conto anche della specifica condotta del ricusante. Il AVV_NOTAIO generale osserva che «comprovata la conoscenza da parte dell’imputata di elementi astrattamente idonei a realizzare un’ipotesi di ricusazione per incompatibilità del giudice, l’omessa immediata proposizione di istanza di ricusazione deve essere intesa come frutto di valutazione difensiva della non diretta rilevanza, nel giudizi in corso, delle attività svolte nel giudizio sul reato tributario» dal giudi ricusato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Per migliore comprensione dei motivi di ricorso è utile ricostruire brevemente i fatti processuali che hanno condotto all’accoglimento dell’istanza di ricusazione.
1.1. NOME COGNOME fu rinviata a giudizio, dinanzi al Tribunale di Vasto composizione monocratica, nella persona della AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO con decreto del 24 settembre 2019, e chiamata a rispondere del reato di cui all’art. 2 d.lgs.
n. 74/2000. Secondo l’ipotesi accusatoria, nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. «RAGIONE_SOCIALE», al fine di evadere l’imposta sul val aggiunto, l’imputata aveva indicato nella dichiarazione annuale relativa all’anno di imposta 2011, elementi fittizi, avvalendosi di fatture oggettivamente inesistenti. Nel corso di questo giudizio furono acquisiti documenti e furono sentiti testimoni (tra questi il maresciallo della G.d.F. NOME COGNOME). Il processo si chiuse con sentenza del 1° giugno 2022, che dichiarò non doversi procedere in ordine al reato ascritto all’imputata perché estinto per prescrizione.
Mentre il processo di fronte al Tribunale monocratico era in corso, la COGNOME (anche questa volta in qualità di legale rappresentante della «RAGIONE_SOCIALE») fu rinviata a giudizio di fronte al Tribunale di Vasto in composizio collegiale e chiamata a rispondere del reato di bancarotta fraudolenta. Nel capo di imputazione si faceva riferimento, tra l’altro, anche alle fatture oggetto d processo in corso di fronte al Tribunale monocratico. Del collegio faceva parte la dott.ssa COGNOME. La prima udienza dibattimentale di questo processo si tenne il 20 luglio 2021. Nel corso della stessa, fu respinta l’istanza di riunione ad alt procedimento, fu aperto il dibattimento e furono ammesse le prove richieste dalle parti. All’udienza del 21 dicembre 2021 furono esaminati numerosi testimoni (tra questi il maresciallo COGNOME che era già stato sentito nel processo per violazione dell’art. 2 d.lgs. 74/2000). Un altro testimone fu esaminato all’udienza del 15 febbraio 2022.
Il 4 giugno 2022, la COGNOME propose istanza di ricusazione della dott.ssa COGNOME rilevando che, quale giudice monocratico, ella aveva escusso testimoni (in particolare NOME), conosciuto documenti, acquisito il verbale di contestazione redatto dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE Finanza e, soprattutto, aveva emesso una sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. nella quale non si era limitata ad escludere la sussistenza della prova evidente dell’innocenza dell’imputata, ma aveva espresso un vero e proprio giudizio di colpevolezza per il reato contestato, non sfociato in sentenza di condanna soltanto per l’esistenza di una causa di estinzione del reato.
L’istanza di ricusazione fu accolta dalla Corte di Appello di L’Aquila con ordinanza del 4 agosto 2022 che fece applicazione dell’art. :37, comma 1, lett. b) come integrato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 283 del 14 luglio 2000. La Corte territoriale rilevò, infatti, che il giudice ricusato «attraverso il richi l’analisi piuttosto approfondita degli elementi di accusa emersi dall’ampia istruttoria dibattimentale espletata» era entrato «nel merito della “res iudicanda”, manifestando in sostanza il proprio convincimento» riguardo al fatto che le fatture oggetto di imputazione «afferissero ad operazioni del tutto inesistenti».
Questa ordinanza è stata impugNOME soltanto nella parte in cui stabiliva che gli atti compiuti dal Tribunale di Vasto sino all’udienza del 21 giugno 2022
conservassero efficacia. La Corte di cassazione l’ha annullata con la sentenza n. 6173/23, che ha dato origine al giudizio di rinvio, chiedendo alla Corte di appello di spiegare perché tali atti avrebbero dovuto conservare efficacia.
2. Per ragioni di chiarezza espositiva, si deve subito procedere all’esame del secondo motivo, col quale la difesa sostiene la manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza impugNOME e rileva che la conoscenza da parte dell’imputata della pendenza di due procedimenti aventi oggetto parzialmente coincidente assegnati al medesimo giudice (in un caso quale giudice monocratico, nell’altro quale componente del collegio) non comportava la possibilità di ricusare quel giudice nel procedimento di cognizione collegiale.
A questo proposito la difesa osserva che l’istanza di ricusazione è stata proposta, ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. ipen. come modificato dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 283/2000 e non avrebbe potuto essere proposta prima. Infatti, il dato obiettivo che uno dei componenti del collegio, quale giudice monocratico, avesse conosciuto documenti ed escusso testimoni su circostanze rilevanti anche nel processo di cognizione collegiale, poteva determinare al più una ragione di convenienza tale da giustificare l’astensione ai sensi dell’art. 34, comma 1 lett. h) cod. proc. pen. e le “gravi ragioni di convenienza” non possono essere fatte valere ai fini della ricusazione (sulla ratio di questa esclusione: Sez. 2, n. 27611 del 19/06/2007, COGNOME, Rv. 239215; Sez. 6, n. 44436 del 04/10/2022, COGNOME, Rv. 284151).
Ancorché le considerazioni svolte dalla difesa siano condivisibili, si deve tuttavia rilevare che, nell’indicare i principi di diritto cui i giudici di rinvio av dovuto attenersi nel decidere quali atti potessero conservare efficacia ai sensi dell’art. 42, comma 2, cod. proc. pen. la sentenza rescindente ha invitato la Corte di appello a tenere conto del fatto che le ragioni per le quali sarebbe stat inopportuno per il giudice poi ricusato partecipare all’istruttoria e poi alla decisi di un processo nel quale si dovevano assumere prove in parte coincidenti con quelle già assunte nel processo del quale egli era investito come giudice monocratico, erano note alla difesa alla data del 21 dicembre 2021, quando il Tribunale in composizione collegiale sentì il teste COGNOME. A quella data, infatti, l dott.ssa COGNOME aveva già sentito NOME nel procedimento avente ad oggetto il connesso reato tributario e, in quel processo, aveva anche acquisito il verbale di contestazione redatto dalla Guardia di Finanza.
Se è vero quindi che, come evidenziato dalla difesa, questa situazione non giustificava un’istanza di ricusazione ai sensi dell’art. 37 cod. proc. pen. (ed è p questo che l’istanza, proposta il 4 giugno 2022, è stata valutata tempestiva), è
pur vero che la difesa avrebbe potuto sollecitare il giudice all’astensione e non lo fece.
Nel valutare questo comportamento, la sentenza rescindente ha osservato che, alla luce dell’intero iter processuale, questa scelta non può che essere intesa «come frutto di valutazione difensiva della non diretta rilevanza, nel giudizio in corso, delle attività svolte dalla dott.ssa COGNOME quale giudice monocratico nel giudiz sul reato tributario» (così testualmente pag. 6 della motivazione). Il giudice d rinvio si è uniformato a tali indicazioni e ha tenuto conto di questo dato nel valutar quali, tra gli atti compiuti dal collegio del quale faceva parte la dott.ssa I potessero essere ritenuti efficaci non ostante l’accoglimento dell’istanza di ricusazione. Di conseguenza, ha ritenuto che, non avendo sollecitato l’astensione, la difesa avesse valutato ininfluente sull’imparzialità del giudice (che in seguit ricusò) la circostanza che quel giudice avesse già sentito testimoni e acquisito documenti su alcuni dei fatti oggetto di imputazione, essendo tale circostanza divenuta rilevante (e pregiudizievole per la difesa) solo nel momento in cui, dalla lettura della motivazione della sentenza dichiarativa di prescrizione, era emerso che, sulla base delle prove assunte, quel giudice si era formato un preciso convincimento in ordine alla responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cu all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000.
In altri termini, la Corte territoriale ha ritenuto che, ai fini della valutazi efficacia degli atti posti in essere dal giudice poi ricusato, si dovesse tenere cont del fatto che quegli atti non erano tali da comportare ragioni di ricusazione se non con giudizio ex post e alla luce del contenuto della sentenza del 1° giugno 2023. È solo in ragione del contenuto di quella sentenza, infatti, che l’istanza d ricusazione è stata accolta e – nel formulare il principio di diritto cui i giud merito dovevano attenersi nella decisione – la Corte di cassazione aveva indicato la necessità di tenere conto: da un lato, che «la causa di ricusazione dedotta era rappresentata dalla sentenza»; dall’altro che, quando si tenne l’udienza istruttoria del 21 dicembre 2021, la difesa era consapevole che la dottAVV_NOTAIO COGNOME, quale giudice monocratico nel processo avente ad oggetto la violazione dell’art. 2 d.lgs. 74/2000, aveva già ascoltato la deposizione di uno dei testimoni (in specie del maresciallo COGNOME), ma non ritenne di segnalare questa circostanza quale possibile causa di incompatibilità.
Le Sezioni Unite di questa Corte si sono occupate del giudizio incidentale che il giudice della ricusazione è tenuto a compiere ai sensi dell’art. 42, comma 2, cod. proc. pen. riguardo agli atti compiuti dal giudice ricusato e alla possibilità ch gli stessi conservino efficacia. Come il supremo Collegio ha opportunamente sottolineato, tale giudizio è «volto a stabilire, caso per caso, il grado
“compromissione” del giudice» ed è in questa prospettiva che deve essere «effettuata la valutazione sulla sorte degli atti che quel giudice ha compiuto nel corso del procedimento». Tale decisione è strettamente connessa a quella con la quale l’istanza di ricusazione viene accolta; ed infatti, entrambe le decisioni «presuppongono ontologicamente uno stesso tipo di apprezzamento, quello inerente, appunto, ai profili di imparzialità-terzietà in concreto del giudic (Sez. U., n. 37207 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280116, pag. 27 della motivazione). In questa prospettiva, si è sostenuto che l’oggetto dell’attività demandata al giudice competente a decidere il «merito della ricusazione» (questa è l’espressione usata dall’art. 41, comma 3, cod proc. pen.), «ricomprende nel suo ampio raggio di applicazione, qualora la relativa dichiarazione venga accolta, anche l’operazione di controllo selettivo sugli atti che conservano efficacia ai sensi dell’art. 42, comma 2» e che tale attività non è «meramente ricognitiva» essendo necessaria «una puntuale verifica incentrata su ogni singolo atto, al fine di stabilir se ne sia possibile il recupero, accertando se la sua formazione sia avvenuta in situazioni e condizioni tali da escludere qualsiasi rischio di compromissione delle richiamate garanzie costituzionali» (così testualmente, Sez. U, n. 37207 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280116, cit., pag.. 28 della motivazione).
3.1. Nel caso oggetto del presente giudizio, la Corte territoriale ha compiuto tale puntuale verifica solo con riferimento alla deposizione del teste NOME che è stato sentito all’udienza del 21 dicembre 2021.
Ciò trova spiegazione nel fatto che, solo con riferimento a quella deposizione, la Corte di appello ha ravvisato l’astratta possibilità di una compromissione dei profili di imparzialità e terzietà. L’ordinanza impugNOME ha sottolineato, infatti, c la dottAVV_NOTAIO COGNOME risultava aver posto domande a quel teste (che aveva in precedenza già sentito) e, con questi interventi, aveva assunto un ruolo attivo nell’esame.
La Corte territoriale ha escluso che profili di terzietà o imparzialità del giudic possano essere stati lesi per il fatto che la dottCOGNOMENOME COGNOME, quale componente del collegio, aveva posto domande ad un teste che aveva già sentito quale giudice monocratico nell’ambito di un procedimento connesso. A tal fine, facendo riferimento alle indicazioni ricevute dalla sentenza rescindente, ha sottolineato che le attività istruttorie svolte dalla dottNOME COGNOME nel separato procedimento erano ben note alla ricorrente e ai suoi difensori, i quali, tuttavia, non sollecita l’astensione: valutarono, dunque, che le attività svolte quale giudice monocratico non fossero pregiudicanti rispetto agli atti compiuti nel corso dell’istrutto relativa al reato di bancarotta quale giudice a latere del collegio. Tale argomentazione non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità ed è conforme ai principi di diritto affermati dalla sentenza di annullamento. Tiene conto, inoltre, del dato obiettivo che, nel caso di specie, la ragione per la quale l
ricusazione è stata accolta non è rappresentata dall’aver sentito in due diversi processi il medesimo testimone sugli stessi fatti, bensì dall’aver pronunciato una sentenza nella quale era espressa una valutazione dì merito su un fatto in parte coincidente con quello oggetto del processo per bancarotta e questa sentenza è stata pronunciata il 10 giugno 2022; è dunque di molto successiva all’udienza del 21 dicembre 2022.
Poiché il vizio di motivazione dedotto non può reputarsi sussistente, il secondo motivo di ricorso non merita accoglimento.
Col primo motivo la difesa si duole che la Corte di appello non abbia fornito specifica motivazione della decisione di mantenere efficacia, oltre che alla deposizione del teste NOME, all’intera attività istruttoria compiuta all’udienza d 21 dicembre 2021. Si osserva in proposito che la motivazione sviluppata con riferimento alla deposizione di NOME vale a maggior ragione con riferimento alle altre deposizioni testimoniali in relazione alle quali possibilità di compromissione dei profili di imparzialità e terzietà non era stata neppure ventilata nell’istanza di ricusazione atteso che quei testimoni non erano stati sentiti ne procedimento relativo al reato tributario. I motivi di ricorso peccano sul punto di genericità. Non spiegano infatti per quali ragioni la presenza all’assunzione di queste prove del giudice poi ricusato potrebbe essere stata cli pregiudizio ai diritt della difesa, tanto più che delle stesse la dott.ssa COGNOME non poté tenere conto nella decisione adottata quale giudice monocratico. Pertanto, la decisione secondo la quale «tutta l’attività istruttoria posta in essere nell’udienza dibattimentale del dicembre 2021 deve conservare efficacia» non merita censura.
Col primo motivo la difesa si duole anche che nessuna indicazione sia stata fornita con riferimento agli atti compiuti dal collegio del quale faceva parte giudice ricusato alle udienze del 20 luglio 2021 e 15 febbraio 2022.
Con riferimento all’udienza del 20 luglio 2021 si deve osservare che la decisione secondo la quale «tutta l’attività istruttoria posta in essere nell’udienz dibattimentale del 21 dicembre 2021 deve conservare efficacia» presuppone logicamente che anche l’ammissione delle prove – che fu disposta all’udienza del 20 luglio 2021 – mantenga efficacia; sicché la motivazione resa con riferimento all’udienza del 21 dicembre 2021 deve essere considerata valida anche per l’udienza precedente e, poiché quella motivazione non è censurabile, neppure lo è l’implicita affermazione pe la quale anche gli atti compiuti all’udienza del 20 lugli 2021 mantengono efficacia.
5.1. Conclusioni diverse si impongono con riferimento alle attività istruttorie compiute all’udienza del 15 febbraio 2022. Ed invero, l’ordinanza impugNOME non
ha fatto alcun riferimento a questa udienza e non vi è alcuna connessione logica tra le attività che furono svolte in quella occasione e l’istruttoria del 21 dicemb 2021.
Si deve allora prendere atto che l’ordinanza impugNOME non ha disposto che l’attività istruttoria posta in essere all’udienza dibattimentale del 15 febbraio 202 conservi efficacia e che, in assenza di una espressa previsione in tal senso, tale efficacia è venuta meno, sicché la ricorrente non ha motivo di dolersi della mancata statuizione sul punto. Ed invero, «in assenza di una espressa dichiarazione di conservazione di efficacia degli atti nel provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione, gli atti compiuti in precedenza dal giudice astenutosi o ricusato devono considerarsi inefficaci» (Sez. U, n. 13626 del 16/12/2010, dep. 2011, Digiacomantonio, Rv. 249299; Sez. 6, n. 10160 del 18/02/2015, COGNOME, Rv. 262804; Sez. 1, Sentenza n. 45011 del 05/11/2021, Tace, Rv. 282316)
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.IM.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12 ottobre 2023
Il Co2si9liere estensore
Il Presidente