Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12200 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12200 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME (CUI NUMERO_DOCUMENTO) nato il DATA_NASCITA RAKIPA.1 NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/07/2023 del GIP TRIBUNALE di GORIZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; COGNOME, che ha chiesto dichiararsi lette le conclusioni del PG COGNOME inammissibili i ricorsi;
letta la memoria di replica inviata dal difensore AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia convalidava il provvedimento di fermo emesso in data 24 luglio 2023 dal P.M. procedente nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, gravemente indiziati di colpevolezza, in concorso tra loro, del reato di omicidio volontario aggravato commesso in danno di NOME COGNOME e di duplice tentato omicidio aggravato commesso in danno di NOME COGNOME e NOME COGNOME (fatti accaduti nella INDIRIZZO nel pomeriggio del 23 luglio 2023).
Il giudice della convalida fondava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sull’esame degli atti di p.g. effettuati nell’immediatezza: annotazione; verbali di perquisizione e sequestro; s.i.t. della persona offesa NOME COGNOME e dei vicini di casa NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; estrapolazione dei filmati dalle telecamere cittadine che riprendevano la Renault Clio rossa, targata TARGA_VEICOLO, intestata a NOME COGNOME, mentre si allontanava, alle ore 14.16 del 23 luglio 2023, da INDIRIZZO, come descritto dai vari condomini e vicini di casa escussi.
Prima di entrare in sala operatoria, NOME COGNOME riferiva gli operanti di p.g. di essere giunto, insieme ad NOME COGNOME e NOME COGNOME, in INDIRIZZO per chiedere ai fratelli COGNOME se potevano portare “un altro ragazzo in quella casa dove abitavano loro” (cioè, gli indagati) e dove aveva già abitato COGNOME; dopo un iniziale assenso, i due fratelli avevano opposto un rifiuto, per poi mettere mano ai coltelli e colpirli.
I COGNOME venivano rintracciati a fermati a Villesse (GO), a pochi chilometri dal confine con la Slovenia, verso le ore 20.50 del medesimo 23 luglio 2023, a bordo dell’auto ricercata. In esito a perquisizione personale e veicolare, gli operanti rilevavano sul volante e sul sedile del conducente, nonché sulla suola delle scarpe degli indagati, la presenza di tracce ematiche; ciascuno dei fratelli presentava la propria mano sinistra incerottata o grossolanamente fasciata; essi indossavano alcuni indumenti ancora muniti di targhetta e, in parte, non corrispondenti alle descrizioni fatte dalle persone escusse.
In base alle circostanze del fermo, il G.i.p. di Gorizia riteneva integrato il pericolo di fuga.
Contestualmente alla convalida del fermo, veniva applicata la custodia cautelare in carcere nei confronti di entrambi gli indagati.
Costoro, per il tramite del difensore, hanno proposto ricorso per cassazione congiunto esclusivamente avverso l’ordinanza di convalida di fermo.
L’atto impugnatorio propone una lunga e articolata ricostruzione alternativa dei fatti, secondo la quale i COGNOME sarebbero stati, in prima battuta, aggrediti a
mani nude e colpiti con almeno due coltelli riportando lesioni personali al volto, alle mani e alle braccia; in preda al panico, pertanto, sarebbero saliti a bordo della propria auto per partire alla volta dell’Albania, dov’erano nati.
Alla luce di tale ricostruzione, viene dedotta la violazione di legge per difetto dei presupposti della convalida del fermo.
Le evidenze raccolte dimostravano, nella prospettazione difensiva, che gli indagati si erano difesi da una premeditata aggressione perpetrata da vari soggetti, dalla quale “purtroppo” era derivata “la morte di un assalitore e lesioni personali a tutti gli altri partecipanti”; dinamica, questa, che risultava confermata dall’avvenuto ritrovamento di due coltelli, recanti tracce ematiche, “all’interno dell’appartamento, a seguito della perquisizione eseguita in data 23 e 24/7/2023”.
Si assume, quindi, la sussistenza degli estremi integranti la scriminante di cui all’art. 52 cod. pen.
Si contesta, poi, la ravvisata configurabilità del pericolo di fuga, posto che gli indagati non avevano alcuna volontà di sottrarsi all’Autorità, bensì, più semplicemente, quella di raggiungere la propria casa d’origine in Albania.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria, presentata in forma scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
Il difensore AVV_NOTAIO ha fatto pervenire memoria di replica, nella quale rappresenta, a sostegno della dinamica dei fatti proposta in ricorso, che il P.M. titolare del procedimento aveva conferito incarico di consulenza medicolegale (v. verbale allegato alla memoria) – non ancora espletato – volto ad accertare, per quel che qui rileva, la “natura e lo strumento di causazione” delle lesioni patite dai fratelli COGNOME a seguito dell’azione delittuosa oggetto d’indagine, nonché “la sede e la più probabile dinamica di causazione delle lesioni” medesime.
Si riporta, nel resto, ai motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
Occorre ricordare che, in tema di misure cautelari, così come per la convalida di misure pre-cautelari, l’attendibilità degli indizi non può essere rapportata a tutte le conclusioni astrattamente compatibili con i fatti noti, avendo, quindi, l’indagato l’onere, onde evitare che il giudice compia la verifica di attendibilità degli indizi nella sola prospettiva dell’ipotesi formulata dall’accusa, d proporre una plausibile ricostruzione alternativa (Sez. 3, n. 209 del 17/09/2020, dep. 07/01/2021, COGNOME, Rv. 281047).
Nel caso in esame, gli indagati, nella sede deputata ad esporre la loro versi dei fatti, cioè l’interrogatorio previsto all’udienza di convalida del fermo (ar comma 3, cod. proc. pen.), si sono entrambi avvalsi della facoltà di rispondere, mentre i difensori si sono rimessi alla decisione del giudice quanto convalida.
La ricostruzione alternativa dei fatti, pertanto, risulta proposta dalla dife la prima volta in sede di legittimità, il che implicherebbe demandare a questa Co una inammissibile valutazione di merito circa la plausibilità di tale versione.
Il giudice della convalida, dal canto suo, sulla base degli elementi proba raccolti allo stato, sopra riepilogati, ha argomentato in modo ineccepibile sia sussistenza dei gravi indizi di colrievolezza in relazione a tutti i reati co (valorizzando, in particolare, quanto agli indizi del duplice tentato omicidi pluralità di colpi inferti con il coltello, l’interessamento di zone vitali att collo e addome e l’entità delle lesioni provocate), sia sulla sussistenza del pe di fuga, atteso il fermo dei due indagati a pochi chilometri dal confine c Slovenia.
L’eventuale plausibilità dell’alternativa narrazione dei fatti tr evidentemente, il suo fisiologico approfondimento nel prosieguo delle indagini se la difesa non opterà per alcun rito alternativo, nella pienezza del contraddi dibattimentale.
Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi discende la condanna de ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di eso al versamento di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
o COGNOME Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2023.