Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 35331 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35331 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME a ANCONA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a ANCONA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a BOLOGNA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a ANCONA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/12/2022 ( n. 7091/2023) di questa Corte di RAGIONE_SOCIALEzione
nel procedimento a carico di
Circelli NOME + altri
sul ricorso proposto
dal procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona
e da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Depositt:aa i C.9.nce – !-?.;a
20 SET.
NOME
el>NOME ,
iani
Lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha concluso p l’inammissibilità del ricorso; Letta la memoria del 31.5.2024 a firma del difensore di fiducia, che insiste l’accoglimento dell’istanza.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunciata il 15 febbraio 2022 (motivazione depositata il 16 maggio 2022) la Corte di appello di Ancona -adita con appello del Sost. AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale anconetano nonchè RAGIONE_SOCIALE pp.cc . COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME– ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, del 7 marzo 2019, di assoluzione degli imputati tutti del reato di lottizzazione abusiva di cui agl 110 c.p., 44 lett.c) del DPR 380/2001 con la formula perché il fatto non sussis ed ha condanNOME le parti civili appellanti al pagamento RAGIONE_SOCIALE ulteriori s processuali.
Avverso la sentenza resa dalla Corte di appello hanno proposto ricorso per cassazione la Procura Generale presso la Corte di appello di Ancona e le par civili COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Con ordinanza pronunciata il 16 dicembre 2022 questa Corte, Sezione settima, ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dalla Procura Generale d Corte di appello di Ancona e dalle parti civili – ritenuti inammissibili manifesta infondatezza dei motivi, articolati in fatto, reiterativi dei mot appello e contenenti una richiesta di rivalutazione del fatto non consentit sede di legittimità – condannando le parti civili ricorrenti al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE del ammende.
Con istanza di correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n 7091/2023 ex art. 130 cod.proc.pen. ricorrono a questa Corte, a mezzo del difensore di fiducia, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME
NOME, COGNOME chiedendo «la correzione degli errori materiali contenuti nell’ordinanza n. 7091/2023 resa in data 16 dicembre 2022 nel ricorso iscritto n. 33726/2022 RG: a) sostituendo nella intestazione della stessa decisione pag. 1 , dopo il rigo “sul ricorso proposto da AVV_NOTAIO Generale presso Corte di Appello di Ancona”, la seguente dicitura “dalla parte civile NOME Nato a Ancona il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, NOME a Ancona il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nata a Bologna il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, NOME a Ancona il DATA_NASCITA anziché “dalla parte civile COGNOME NOME, dalla parte civile COGNOME NOME, parte civile COGNOME NOME, dalla parte civile COGNOME NOME” ; b) sostitu il dispositivo “dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le parti civili ricor pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di curo tremila in favore dell RAGIONE_SOCIALE” come segue: “dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la parte civile ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE“» .
Con requisitoria e conclusioni scritte depositate il 7 maggio 2024 AVV_NOTAIO Generale ha concluso per l’inammissibilità dell’istanza.
Ha richiamato il principio affermato da questa Corte secondo cui, innanz tutto, il ricorso proposto dal difensore, in qualità di procuratore spec numerose parti civili, non può essere considerato come un ricorso unico propost da un solo ricorrente poiché, al contrario, esso dà vita a tante posi processuali e, quindi, a tanti ricorsi quanti sono i ricorrenti che hanno ril procura alle liti al predetto difensore, ricorsi da considerarsi autonomi come tali, possono avere anche esito diverso, con la conseguenza che nell condanna alle spese si deve tenere conto del numero dei ricorrenti.
E, comunque, ha rilevato che 1″errore’ rappresentato non sarebbe emendabile con la procedura di correzione dell’errore materiale, trattandosi emenda non automatica e predeterminata, ma implicante valutazioni relative sia all’ammissibilità della domanda che all’entità della liquidazione, suscettib essere neutralizzate da una possibile compensazione (Cass. Sez. 5, Sentenza n 15360 del 9/12/2003 – RV 228772).
La difesa ha tempestivamente depositato ulteriore memoria il 31 maggio 2024.
Ha controdedotto in merito alla possibilità dell’impiego dello strumento del correzione degli errori materiali anche con riguardo alla condanna alle sanzi pecuniarie (così per tutte Cass. Pen. SS.UU. N. 15/2000), essendo le relat statuizioni non incidenti sul contenuto intrinseco della decisione, ma su pronuncia conseguenziale ed accessoria ad essa, non implicante valutazione
discrezionale del giudice. Ha in via ulteriore dedotto, affermando di condividere l’assunto del P.G. secondo cui si sarebbe al cospetto di un error valutazione e non semplicemente di un errore materiale; ha richiamato i principio, più volte affermato da questa Corte, della emendabilità, con strumento della correzione dell’errore materiale, degli errori riguardan condanna alle sanzioni pecuniarie (SS.UU. N. 15/2000 e Sez. 1, n. 7236/1999); quindi ha ribadito che quello di cui si lamenta è errore che -non attinen valutazione circa l’ammissibilità della domanda o all’entità della liquidazione alla dichiarazione di condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria per ciascuno degli odierni ricorrenti, rappresentati dal medesimo difensore con unitario ricorso per una unitaria difesa del medesimo interesse (proprietari pro indiviso del medesimo fondo confinante attinto dal pregiudizio derivante da un abuso edilizio commesso dal proprietario del fondo vicino)- cade sul dichiarazione, per cui è ammissibile l’impiego della procedura di correzione. H inoltre, nuovamente argomentato sulla non condivisibilità dell’assunto second cui la condanna alle spese deve tener conto del numero dei ricorrenti dato ch ricorsi, pur presentati con un unico atto, sarebbero autonomi e come t suscettibili di diverso esito. Ha rammentato, sostenendo l’inconferenza del precedente citato dalla procura in quanto relativo a ricorso proposto numerose parti civili portatrici di diverse posizioni processuali, ed a sos della soluzione invocata, una risalente pronuncia di questa Corte (Sez. 4, 16/01/1987), adottata nel caso di ricorso presentato da una sola parte civil in proprio e in nome dei familiari della vittima, con unico atto e medesime censure valevoli per tutti, secondo la quale il ricorso siffatto dà vita ad u posizione processuale, che comporta un unico esame e una sola decisione, e f derivare, da tanto, la conseguenza che la condanna alle spese del procediment e alla sanzione pecuniaria di cui all’art. 616 cod.proc.pen. va riferita alla complessiva ed unica posizione processuale dei ricorrenti, e non già ai sin interessati; e altra pronuncia, più recente, Sez 4, 16/04/2013, n. 18615, d dovrebbe ricavarsi la medesima conclusione attesa l’affermazione secondo cui la condanna di più imputati al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese in favore della parte civ deve ritenersi regolata dall’art. 97 cod.proc.civ., per cui ciascu soccombenti è condanNOME in proporzione al rispettivo interesse nella caus applicandosi, invece, la solidarietà nel solo caso di interesse comune. concluso nel senso che la condanna alle spese del procedimento e alla sanzion pecuniaria di cui all’art. 616 cod.proc.pen. va riferita alla complessiva ed unica posizione processuale dei ricorrenti, e quindi alla parte che agisce in nom tutti e non già ai singoli interessati. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.La disposizione invocata a presidio della correzione richiesta fornisce u rimedio diretto a mettere al riparo da deviazioni non gravi dell’atto -sente ordinanza o decreto- dal suo schema tipico. Perché vi si possa ricorrer necessario,’ innanzi tutto, che all’errore materiale commesso o all’omissione cui l’atto è incorso non siano ricollegate cause di nullità, dovendo essere l’e rappresentato da difformità tra il pensiero del giudice e la sua formulazi materiale, e l’omissione relativa ad un comando che deriva dalla legge; quin che dalla eliminazione dell’errore o dell’omissione non derivi una modificazion essenziale dell’atto, il che, intanto, fortemente limita il ricorso a tale ist correzioni incidenti sul dispositivo dell’atto; è pertanto necessario quand’anche si invochi modifica o integrazione del dispositivo tanto no costituisca modificazione essenziale del provvedimento, ma rifletta il percor logico giuridico seguito dal giudice. Si è così ritenuto – ad esempio«L’omissione in sentenza di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e contenuto predetermiNOME non ne determina la nullità ed è emendabile con la procedura di correzione dell’errore materiale di cui all’art. 130 cod. proc. (Fattispecie in tema di gentenza di patteggiamento in cui il giudice aveva omess di disporre la confisca obbligatoria ex art. 452-quaterdecies cod. pen.)», Sez. 3, n. 16714 del 12/03/2024-Rv. 286197 – 01 . Si tratta, pacificamente, principi applicabili anche alle decisioni della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, nella misur cui «In tema di correzione di errori materiali, ove la Corte di cassazione incorsa in una svista che abbia determiNOME l’omissione di una statuizio accessoria, obbligatoria e conseguenziale alle decisioni principali adott agevolmente determinabile sulla base RAGIONE_SOCIALE stesse, con nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile per una RAGIONE_SOCIALE parti, l’errore di fatto non può essere considerato alla stregua di un errore materiale e deve essere corret così Sez. 5, Ordinanza n. 36037 del 14/07/2022 – Rv. 283772 – 01, con motivazione che, alla luce dei principi esposti nella sentenza a Sezioni un ‘Boccia’, e con particolare riferimento all’errore omissivo, lucidamente chiar ratio e limiti di una siffatta affermazione, «sottolineando come in tale indiri ricorra ugualmente la necessità ed automaticità dell’intervento correttivo, dir ad esplicitare un comando giudiziale “tradito” dalla concreta realizzazio espressiva, con la conseguenza che il dato peculiare è che quello che “ricostruisce” non è la volontà “soggettiva” del giudice emergente dall’atto, ma sua volontà “oggettiva” da considerarsi (necessariamente) immanente nell’atto Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
per dettato ordinamentale», alfine giustificando il rimedio di cui all’art cod,proc.pen. pei casi di «realizzabilità dell’integrazione dell’atto med operazioni meccaniche di carattere obbligatorio e consequenziale». Realizza bili di siffatto intervento correttivo anche da parte della Corte di RAGIONE_SOCIALEzi secondo un orientamento di questa Suprema Corte affermabile poiché «la connotazione del provvedimento come discrezionale, che escluderebbe tout court la predicabilità del suo carattere meramente consequenziale, non può esser affermata con riferimento all’ an e non ricorre necessariamente per il quantum. Si è chiarito che quello di cui si parla non è senz’altro o solamente la “conda di una parte al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese sostenute dall’altra, ma, prima, la risp alla domanda in tal senso formulata, che non può mai essere “discrezionalmente”, omessa. La statuizione è, dunque, obbligatoria nell’ an, nel senso che alla domanda sulle spese deve per legge darsi risposta, in un modo nell’altro: accogliendola o respingendola o motivatamente dichiarandosi l compensazione RAGIONE_SOCIALE spese ai sensi dell’art. 541 c.p.p., comma 2. La direzione tale risposta è poi assistita da regole sistematiche, oltrechè specifica disciplinate, che non lasciano margini apprezzabili alla discrezionalità, in s nel giudizio di cassazione.»
Ne deriva che il rimedio in discussione deve ritenersi esperibile solo volte in cui l’errore non ha carattere concettuale e sostanziale, come, a esemplificativo, accadrebbe in caso di liquidazione errata, o trapelasse qualche atto di causa un errore di giudizio.
2. Tanto premesso si rileva che nel presente procedimento, ciò che l difesa lamenta è, asseritamente, proprio un errore concettuale e sostanzia nella valutazione della unitarietà invocata della ‘parte civile’ , unic molteplice in ragione dell’unitaria difesa e della unitaria posizione in gi trattandosi di proprietari, pro indiviso, della stesso bene, soccombenti nelle loro pretese fatte valere con la costituzione di parte civile (così come il pub ministero). Il fulcro della questione risiede, perciò, nella alternativ qualificazione del ricorso proposto dal difensore, in qualità di procura speciale di numerose parti civili, quale ricorso unico, proposto da un un ricorrente, o, al contrario, la sua scomposizione in posizioni processuali mult che danno vita a tanti ricorsi quanti sono i ricorrenti che hanno rilasciato pr alle liti al medesimo difensore, a nulla rilevando la scelta, difens presentare un unico atto. Si rileva che il concetto di parte svolge un essenziale sul piano soggettivo nella determinazione dei titolari dei po processuali, nonché dei destinatari degli effetti dei provvedimenti giurisdizio che acquistano la qualità di parte coloro che compiono gli atti del proces
sono destinatari degli effetti processuali e sostanziali degli att provvedimenti che appartengono al processo stesso; che, comunque, la disciplina processuale dà rilievo a diverse nozioni di parte: la parte in formale, che indica il soggetto che compie gli atti del processo; la parte in processuale, che indica il soggetto che è destinatario degli effetti deg processuali (per esempio, RAGIONE_SOCIALE sentenze di rito, della condanna alle spese) parte in senso sostanziale, che indica, invece, colui che, essendo il titola rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, subisce gli effetti sostan ovvero di accertamento, del provvedimento giurisdizionale di merito. Si ritien pertanto, di concordare col risalente e mai superato principio affermato da Se 5, n. 15360 del 09/12/2003 -Rv. 228772, secondo cui « Il ricorso proposto da difensore, in qualità di procuratore speciale di numerose parti civili, non essere considerato come un ricorso unico proposto da un solo ricorrente poiché al contrario, esso dà vita a tante posizioni processuali e, quindi, a tanti quanti sono i ricorrenti che hanno rilasciato procura alle liti al predetto dif a nulla rilevando la scelta di presentare un unico ptto per più ricorrenti, che il difensore agisce nell’interesse di tutti coloro che gli hanno confe procura e che i ricorsi, pur presentati con un unico atto, sono autonomi e, c tali, possono avere anche esito diverso, con la conseguenza che nella condann alle spese si deve tenere conto del numero dei ricorrenti».
Esattamente come nella vicenda in cui tale principio è stato affermat infatti, in cui il ricorrente per la correzione sosteneva di avere agito procuratore speciale di numerose parti civili e che pertanto avrebbe dovu essere ritenuto l’unico ricorrente, con la conseguenza Che soltanto lui avre dovuto essere condanNOME alle spese ed al versamento di una somma alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso, l’ist va rigettata per diversi ordini di ragioni.
In primo luogo -lo si è sopra indagato- quello in discussione non è affat un errore materiale perché la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione ha ritenuto – peral giustamente – che l’avvocato ha agito quale procuratore speciale di alcune pa civili e non per un proprio interesse e, quindi, ricorrenti dovevano es considerati tutti quelli che avevano rilasciato procura alle liti al p avvocato. È di tutta evidenza allora che non si tratta di un errore material semmai di una valutazione, al limite errata (ma non è così), della Cort RAGIONE_SOCIALEzione non censurabile con nessun rimedio processuale.
Ma il ricorso è manifestamente infondato anche per altra ragione. Non è possibile considerare unico il ricorso proposto da un avvocato nell’interess numerose persone; si tratta, invece, di tanti ricorsi quante sono le persone hanno rilasciato la procura presentati con un atto unico, essendo le posizioni
ricorrenti identiche. La scelta di presentare un unico atto per più ricorre certamente legittima, ma non produce l’effetto di ridurre i ricorrenti ad uno s cosicché nella condanna alle spese si deve tenere conto del numero dei ricorrenti. L’affermazione si fonda non solo su una lettura attenta RAGIONE_SOCIALE no che regolano il ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione e sulla considerazione che l’avvocato no agisce per un proprio interesse, ma per l’interesse di coloro i quali gli h rilasciato la procura, ma anche sulla considerazione logica che i ricorsi, presentati con un unico atto, possono avere per varie ragioni anche un esi diverso, il che dimostra che mantengono la loro autonomia. Così come, proprio in materia di condanna del soccombente (in questo caso dei soccombenti) alle spese la disciplina vigente è nel senso che la condanna in solido di più p soccombenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali non postula necessariamente una responsabilità solidale in ordine al rapporto o ai rapporti dedotti in giud ma una comunanza di interessi tra le parti medesime, che può realizzars indipendentemente dai primi, o anche una divergenza di posizioni o strategie difensive, la cui sussistenza, ai fini della ripartizione RAGIONE_SOCIALE spese o della co solidale, non può che essere apprezzata dal giudice di merito con un valutazione non censurabile, all’evidenza, in sede di legittimità. Cass novembre 2007, n. 24757; conforme Cass. 21 novembre 2006, n. 24680.
Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimen Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in v equitativa, di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili le istanze e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE del ammende.
Così deciso in Roma il 10 giugno 2024
La Consigliera est. COGNOME
Il Presidente