Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30592 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30592 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il 26/02/1968 avverso l’ordinanza del 23/11/2024 del GIP TRIBUNALE di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME chiesto l’annullamento senza rivio
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha
RITENUTO IN FATTO
1.COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza emessa dalla GIP del Tribunale di Roma di convalida del provvedimento del Questore di Roma del 23/10/2024 con il quale veniva fatto divieto al ricorrente di accedere agli impianti sportivi del territorio nazionale e degli Stati membri dell’Unione Europea inerenti qualunque incontro di calcio disputato a qualunque livello con l’obbligo di presentazione presso gli uffici di pubblica sicurezza per la durata di 5 anni.
2.11 ricorrente affida al ricorso a tre motivi.
2.1.Con il primo motivo deduce violazione del diritto di difesa, non essendo stato rispettato il termine minimo di 48 ore tra la notifica del provvedimento del Questore,
avvenuta alle in data 21/11/2024 alle 15:35, e il provvedimento di convalida emesso dal giudice in data 23/11/2024 alle ore 11, 41. Rappresenta il ricorrente di aver
tempestivamente depositato a mezzo del proprio difensore inviandole con pec in data
23/11/2024 alle 15:16 memoria difensive che pertanto non è stata vagliate ed esaminate dal giudice a quo.
2.2.Con il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alle ragioni di necessità ed urgenza inerenti l’adozione dell’ulteriore
misura dell’obbligo di presentazione presso gli uffici di pubblica sicurezza.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla valutazione di pericolosità e alla richiesta di disapplicazione della recidiva, doglianza che
era stata specificatamente formulata con la memoria difensiva.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Preliminarimente, deve rilevarsi la tardività del ricorso per cassazione, in quanto depositatoin data 27/12/2024, oltre il termine di quindici giorni, essendo stata notificata l’ordinanza di convalida al COGNOME in data 28/11/2024.
2.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso all’udienza del 07/04/2025
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Il consigliere estensore
Il Presidente