Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 38413 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 38413 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile COGNOME NOME NOME a CASERTA il DATA_NASCITA
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME a CERMES il DATA_NASCITA
inoltre:
COGNOME NOME NOME a BRUNICO il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME a BRESSANONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Fatto e diritto
1.La parte civile COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, confermativa della sentenza di primo grado, che aveva assolto COGNOME NOME, NOME, COGNOME COGNOME da varie imputazioni di cui all’art. 595 cod. pen. , anche continuate ed aggravate, in suo danno, perché il fatto non costituisce reato.
I l ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura senza l’osservanza di formalità, ai sensi dell’art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen. in relazione agli artt. 591 comma 1 lett. c), 585, comma 1, lett. c ) e 544, comma 3 cod. proc. pen., perché tardivo.
Il ricorso è stato depositato a fronte di sentenza emessa il 3 aprile 2025 che prevedeva il deposito della motivazione nel termine di giorni cinquanta. La sentenza è stata tempestivamente depositata il 14 maggio 2025 e dalla data del previsto deposito -cioè, il 23 maggio 2025 – decorreva il termine di quarantacinque giorni per il deposito del ricorso, con scadenza il 7 luglio 2025, viceversa il ricorso è stato depositato solo in data 8 luglio 2025.
Ritenuto, pertanto, che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutiNOME de plano ex art. 610, comma 5bis , cod. proc. pen., senza previo avviso alle parti, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME NOME COGNOME