Ricorso Tardivo: la Cassazione conferma l’inammissibilità anche con il rito cartolare
Nel mondo della giustizia penale, il rispetto dei termini è un principio cardine che non ammette deroghe. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce con forza questo concetto, dichiarando l’inammissibilità di un ricorso tardivo e chiarendo un punto fondamentale riguardo al rito cartolare emergenziale. Questa decisione sottolinea le gravi conseguenze per chi non rispetta le scadenze procedurali, anche in contesti straordinari come quello pandemico.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello. La sentenza d’appello era stata emessa con “motivazione contestuale”, ovvero le ragioni della decisione erano state depositate insieme al dispositivo. Questo dettaglio è cruciale, poiché fa scattare immediatamente il termine per impugnare, fissato in quindici giorni dall’art. 585, lett. b), del codice di procedura penale.
Il termine per presentare il ricorso scadeva il 22 marzo 2025. Tuttavia, il ricorso veniva depositato solo il 18 aprile 2025, quasi un mese dopo la scadenza, rendendolo palesemente tardivo. Il ricorrente, evidentemente, non ha rispettato la perentorietà del termine di legge.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Tardivo
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con una sintetica ma inequivocabile ordinanza, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. La Corte ha agito senza formalità di rito, attraverso una trattazione camerale non partecipata, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., una procedura accelerata riservata ai casi di manifesta inammissibilità.
La decisione si fonda interamente sulla tardività del ricorso, un vizio procedurale che impedisce al giudice di entrare nel merito della questione. Una volta superato il termine perentorio stabilito dalla legge, l’atto di impugnazione perde ogni efficacia e la sentenza impugnata diventa definitiva, passando in “giudicato”.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha respinto ogni possibile giustificazione per il ritardo. La difesa del ricorrente avrebbe potuto, in teoria, appellarsi alle particolarità del procedimento d’appello, svoltosi con rito cartolare a causa della normativa emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19.
Tuttavia, la Cassazione ha chiarito, citando un suo precedente specifico (Ord. n. 1585/2023), che la disciplina del rito cartolare non è idonea a far scattare la sospensione dei termini di impugnazione prevista dall’art. 585, comma 1-bis, c.p.p. Tale norma prevede un’estensione dei termini solo in casi specifici legati all’assenza dell’imputato o del difensore in determinate circostanze. Il rito cartolare, essendo una modalità di svolgimento del giudizio e non una causa di assenza, non rientra in queste eccezioni. Pertanto, il termine di quindici giorni è rimasto invariato e il suo mancato rispetto ha reso il ricorso tardivo e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono severe e fungono da monito. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., una duplice condanna per il ricorrente:
1. Pagamento delle spese processuali: il ricorrente deve farsi carico dei costi del procedimento dinanzi alla Cassazione.
2. Versamento di una somma alla Cassa delle ammende: la Corte ha stabilito un importo di 3.000 euro a titolo di sanzione pecuniaria per aver adito la giustizia con un ricorso manifestamente inammissibile.
Questa decisione riafferma l’importanza assoluta del rispetto dei termini processuali e chiarisce che le modalità procedurali straordinarie, come il rito cartolare, non modificano le scadenze per le impugnazioni, salvo espressa previsione di legge. Un errore di calcolo o una negligenza nel deposito degli atti può precludere definitivamente la possibilità di far valere le proprie ragioni in giudizio, con conseguenze economiche significative.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene depositato oltre il termine di legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione e la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Il rito cartolare, utilizzato durante l’emergenza Covid-19, ha esteso i termini per presentare ricorso?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che lo svolgimento del giudizio d’appello con rito cartolare non costituisce una causa di estensione dei termini per l’impugnazione previsti dal codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile per tardività?
Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39289 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39289 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME SANTA MARIA CAPUA VETERE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di COGNOME NOME contro la sentenza della Corte di appello di Napoli, emessa in data 7 marzo 2025 con motivazione contestuale è inammissibile per tardività essendo stato proposto oltre il termine di legge in data 18 aprile 2025, dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
La motivazione è stata depositata contestualmente alla lettura del dispositivo con conseguente scadenza del termine utile per impugnare (quindici giorni) il giorno 22 marzo 2024, ex art. 585, lett. b), c.p.p. considerato che l’imputato è stato presente nel corso del giudizio di primo grado, e che il giudizio di appello si è svolto con il rito cartolare in base alla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 rispetto alla quale non può operare la previsione di cui all’art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen. (vedi, Sez. 7, Ordinanza n. 1585 del 07/12/2023, Rv. 285606).
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389)
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
1.
Così deciso il giorno il rg novembre 2025 Il Con .gliere estensore
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