Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23953 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23953 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/09/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME, che ha chiesto una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore
L’avvocato COGNOME NOME del foro di ROMA, in qualità di sostituto processuale dell’avvocato COGNOME NOME del foro di LIVORNO con delega depositata all’odierna udienza in difesa di COGNOME NOME, conclude insistendo nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza di questa Corte, Sez. 5, n. 47551/2023 del 27/9/2023 emessa ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. nel procedimento R.G.N. 28424/2023, veniva dichiarato inammissibile il ricorso, proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza di condanna emessa in data 22/11/2022 dalla Corte d’appello di Firenze, in quanto tardivamente proposto.
In particolare, dalla lettura di tale ordinanza emerge che, dall’esame degli atti del fascicolo era risultato che la sentenza impugnata fu pronunciata all’udienza del 22 novembre 2022, con il ricorrente considerato presente a mezzo del difensore, e la Corte d’appello, indicato il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione, aveva tempestivamente provveduto il 16 gennaio 2023. Da ciò, come rilevabile dalla lettura della motivazione dell’ordinanza Sez. 5, n. 47551/2023 del 27/9/2023 (con deposito della motivazione avvenuto il 27/11/2023), è stato ritenuto che il termine di novanta giorni indicato in sentenza fosse scaduto in data 20 febbraio 2023 per cui, il termine di quarantacinque giorni per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 585 cod. proc. pen. era decorso il 6 aprile 2023, data chiaramente antecedente a quella del 13 aprile 2023, nella quale è avvenuto il deposito telematico del ricorso così dichiarato inammissibile.
NOME COGNOME ricorre per cassazione, tramite rituale ministero difensivo affidato all’AVV_NOTAIO, invocando la restituzione in termini ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. sulla base di due motivi.
Con il primo motivo, il difensore di NOME COGNOME, premesso il fatto che questo ultimo era stato arrestato a seguito di emissione, da parte della Procura generale presso la Corte d’appello di Firenze, di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti con contestuale ordine di esecuzione nei suoi confronti anche in esecuzione della sentenza emessa in data 22/11/2022 dalla Corte d’appello di Firenze dichiarata definitiva a seguito dell’ordinanza della Corte di cassazione “n. 28424/2023 in data 27/9/2023 con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato avverso la suddetta sentenza” come riportato nel provvedimento di esecuzione, denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 606 e 610 cod. proc. pen. per la mancata comunicazione della fissazione dell’udienza di discussione con conseguente nullità assoluta, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 178 e 179 cod. proc. pen., della decisione così assunta. Il difensore sottolinea che il ricorso avverso la sentenza emessa in data 22/11/2022 dalla Corte d’appello di Firenze era stato presentato “nei termini” il 13 aprile 2022, come evincibile dalla ricevuta Pec allegata e che la mancata comunicazione da
parte della Cancelleria di questa Corte sarebbe dimostrata dalla produzione dell’elenco delle Pec ricevute dal suddetto difensore.
Con il secondo motivo, il difensore di NOME COGNOME, si lamenta della manifesta contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza n. 28424/2023, menzionata nel provvedimento di esecuzione n. SIE0 445/2023 del 2/11/2023, che non riguarderebbe il ricorso presentato dal COGNOME alla Corte di cassazione, regolarmente depositato il 13 aprile 2023, ma sarebbe riferibile a “persona assolutamente diversa e non legata al COGNOME in nessun modo”. Si aggiunge che la pena portata in esecuzione sarebbe “immotivata”.
Con successiva memoria, il difensore di NOME COGNOME ribadisce i motivi di ricorso, chiedendo altresì che sia dichiarata la nullità del provvedimento di esecuzione emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Firenze.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, va evidenziato che il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME quale richiesta di “restituzione in termini ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen.” è stato riqualificato, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., dal Presidente della Quinta sezione penale come ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. avverso l’ordinanza Sez. 5, n. 47551/2023 del 27/9/2023 emessa ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. nel procedimento R.G.N. 28424/2023, con conseguente assegnazione tabellare a questa Sezione.
Ciò specificato, il ricorso va dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato.
L’ordinanza di questa Corte, Sez. 5, n. 47551/2023 del 27/9/2023 (nel procedimento R.G.N. 28424/2023) è stata pronunciata, in relazione proprio alla sentenza di condanna emessa in data 22/11/2022 dalla Corte d’appello di Firenze, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. il quale testualmente prevede che “nei casi previsti dall’articolo 591, comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa l’inosservanza delle disposizioni dell’articolo 581, e d), la corte dichiara senza formalità di procedura l’inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la corte dichiara l’inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell’articolo 599 bis. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso
straordinario a norma dell’articolo 625 bis”. L’espressione “senza formalità di procedura” significa che, nei casi previsti (nella specie, per la ritenuta tardività del ricorso) la decisione viene assunta de plano senza provvedere, ai sensi dell’art. 610, comma 5, cod. proc. pen., a dare il previsto avviso, tramite la Cancelleria, al Procuratore generale e ai difensori almeno trenta giorni prima dell’udienza.
Il provvedimento così emesso è ricorribile, in via straordinaria, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., come in effetti è stata riqualificata l’origina impugnazione diretta alla “restituzione in termini ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen.”.
2.1. Venendo, quindi, all’esame dell’ordinanza pronunciata in relazione al ricorso presentato “nei termini” il 13 aprile 2022, avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Firenze all’udienza del 22 novembre 2022, va considerato che il ricorrente era stato ritenuto presente a mezzo del difensore, ed era stato dalla Corte indicato il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione, come poi tempestivamente avvenuto il 16 gennaio 2023.
Da ciò, come correttamente affermato nella motivazione dell’ordinanza Sez. 5, n. 47551/2023 del 27/9/2023 qui impugnata, è stato ritenuto che il termine di novanta giorni indicato in sentenza fosse scaduto in data 20 febbraio 2023 per cui, il termine di quarantacinque giorni per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 585 cod. proc. pen., è decorso il 6 aprile 2023, data chiaramente antecedente a quella del 13 aprile 2023 che il difensore del ricorrente, invece, immotivatamente ritiene “nei termini”.
Va, in definitiva, escluso che ci sia stato alcun errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen.
Dalle considerazioni ora esposte deriva l’inammissibilità del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro tremila in favore delle RAGIONE_SOCIALE delle ammende, ritenuta congrua in relazione ai profili di colpa emergenti dal ricorso nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle mende. Così deciso il 14/02/2024